D.Lgs. 81/2008
Titolo VIII — Agenti fisici
La protezione dagli agenti fisici: rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali, con valori limite, valori di azione e obblighi di valutazione e sorveglianza sanitaria.
Il Titolo VIII è il capitolo del Testo Unico dedicato alle energie che l’ambiente di lavoro scarica sul corpo del lavoratore: il rumore della pressa in carpenteria, le vibrazioni del martello demolitore o del carrello elevatore, i campi elettromagnetici della saldatrice a induzione, il bagliore dell’arco di saldatura, il caldo di una fonderia. L’art. 180 li elenca tutti: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, microclima e atmosfere iperbariche. Restano fuori le radiazioni ionizzanti, che hanno una disciplina propria (oggi il D.Lgs. 101/2020).
A chi si applica
A tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a un agente fisico: la valutazione è dovuta sempre, anche solo per concludere — motivandolo — che il rischio è irrilevante. In pratica il Titolo VIII riguarda quasi ogni azienda con un reparto produttivo, un cantiere, un’officina o un magazzino: la falegnameria per il rumore, l’impresa edile per le vibrazioni mano-braccio, l’autotrasportatore per quelle a corpo intero, l’ambulatorio con la risonanza magnetica per i campi elettromagnetici. Anche un ufficio non ne è escluso a priori, se non altro per il microclima.
Come è strutturato
L’architettura è a due livelli: un Capo di regole generali valide per tutti gli agenti fisici, seguito da quattro Capi “specialistici” che le declinano con valori limite e valori d’azione propri.
- Capo I (artt. 180-186) — disposizioni generali: definizioni, valutazione dei rischi, misure di eliminazione o riduzione, tutela dei lavoratori particolarmente sensibili, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria.
- Capo II (artt. 187-198) — rumore: valori di riferimento, valutazione (anche senza misurazione, quando giustificato), DPI uditivi, deroghe e settori particolari come musica e attività ricreative.
- Capo III (artt. 199-205) — vibrazioni meccaniche, distinte in mano-braccio e corpo intero, con i riferimenti tecnici dell’Allegato XXXV.
- Capo IV (artt. 206-212) — campi elettromagnetici, con i valori dell’Allegato XXXVI e un regime specifico di deroghe (risonanza magnetica in primis).
- Capo V (artt. 213-218) — radiazioni ottiche artificiali, sorgenti non coerenti e laser, con i limiti dell’Allegato XXXVII.
- Capo VI (artt. 219-220) — l’apparato sanzionatorio del Titolo, per datore di lavoro, dirigente e medico competente; per gli importi aggiornati vale sempre il testo ufficiale.
Nota pratica: microclima, ultrasuoni, infrasuoni e atmosfere iperbariche non hanno un Capo dedicato, ma rientrano comunque negli obblighi generali del Capo I.
Gli articoli chiave
- Art. 181 — la valutazione dei rischi da agenti fisici: programmata, effettuata da personale qualificato, aggiornata con periodicità almeno quadriennale.
- Art. 182 — il principio cardine: eliminare il rischio alla fonte o ridurlo al minimo, e mai superare i valori limite.
- Art. 184 e art. 185 — informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per gli esposti.
- Art. 190 — la valutazione del rumore, il punto di partenza più frequente in azienda.
- Art. 202, art. 209 e art. 216 — le valutazioni specifiche di vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.
Percorso di lettura consigliato
Parti dal Capo I (artt. 180-186): è la grammatica comune, e ti evita di rileggere quattro volte le stesse regole. Poi entra solo nei Capi che riguardano davvero la tua realtà: un’officina meccanica lavorerà soprattutto su rumore e vibrazioni, uno studio dentistico su laser e radiazioni ottiche. Per tradurre gli obblighi in documenti, le guide operative su valutazione del rumore, valutazione delle vibrazioni, valutazione dei campi elettromagnetici e valutazione del microclima mostrano il percorso passo per passo. Chiudi con l’art. 219 per capire cosa rischia chi salta un passaggio.
Gli articoli del Titolo VIII
Definizioni e campo di applicazione
L'art. 180 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo VIII definendo gli agenti fisici — rumore, ultrasuoni, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche — e fissa l'obbligo di valutazione almeno quadriennale.
Art. 181 · Capo I — Disposizioni generaliValutazione dei rischi
L'art. 181 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi da agenti fisici nell'ambito del DVR, con cadenza almeno quadriennale e a cura di personale qualificato. Guida pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 182 · Capo I — Disposizioni generaliDisposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
L'art. 182 del D.Lgs. 81/2008 impone che progettazione dei luoghi, scelta delle attrezzature e metodi di lavoro riducano alla fonte i rischi da agenti fisici, tenuto conto del progresso tecnico. Principio e applicazioni pratiche.
Art. 183 · Capo I — Disposizioni generaliLavoratori particolarmente sensibili
L'art. 183 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di adattare le misure di protezione dagli agenti fisici ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tra cui i minori e le lavoratrici in gravidanza.
Art. 184 · Capo I — Disposizioni generaliInformazione e formazione dei lavoratori
L'art. 184 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti agli agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi, radiazioni) su rischi, valori limite e misure di protezione. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 185 · Capo I — Disposizioni generaliSorveglianza sanitaria
L'art. 185 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici: quando è dovuta, chi la esegue e la tutela per le patologie a lungo termine. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 186 · Capo I — Disposizioni generaliCartella sanitaria e di rischio
L'art. 186 del D.Lgs. 81/2008, nel Titolo VIII sugli agenti fisici, rinvia a un decreto attuativo i contenuti, la tenuta e la conservazione della cartella sanitaria e di rischio, in raccordo con gli obblighi del medico competente.
Art. 187 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroCampo di applicazione
L'art. 187 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo II del Titolo VIII e definisce il campo di applicazione della tutela contro il rumore: i requisiti minimi per proteggere la salute e in particolare l'udito dei lavoratori esposti.
Art. 188 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroDefinizioni
L'art. 188 del D.Lgs. 81/2008 definisce i parametri del rumore sul lavoro: pressione acustica di picco, livello di esposizione giornaliera (LEX,8h) e settimanale (LEX,w). Cosa significano in pratica e perché contano nella valutazione.
Art. 189 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroValori limite di esposizione e valori di azione
L'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 fissa i valori limite di esposizione e i valori di azione, inferiori e superiori, per il rumore sul lavoro: 87, 85 e 80 dB(A), con le relative soglie di pressione acustica di picco. Guida pratica ai livelli e agli obblighi conseguenti.
Art. 190 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroValutazione del rischio
L'art. 190 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare il rischio rumore: i fattori da considerare, quando misurare i livelli di esposizione con la fonometria e come riportare i risultati nel DVR. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 191 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroValutazione di attività a livello di esposizione molto variabile
L'art. 191 del D.Lgs. 81/2008 consente, per le attività con esposizione al rumore molto fluttuante, di attribuire ai lavoratori un valore pari al limite di esposizione, semplificando la valutazione. Guida pratica con obblighi e domande frequenti.
Art. 192 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroMisure di prevenzione e protezione
L'art. 192 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore alla fonte, con un programma di misure quando si superano i valori superiori di azione. Guida pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 193 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroUso dei dispositivi di protezione individuali
L'art. 193 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la fornitura e l'uso dei dispositivi di protezione dell'udito quando il rumore non è eliminabile alla fonte: quando metterli a disposizione, quando esigerne l'uso e come verificarne l'efficacia.
Art. 194 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroMisure per la limitazione dell'esposizione
L'art. 194 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro, quando l'esposizione al rumore supera i valori limite, di intervenire subito per rientrarvi, individuare le cause e correggere le misure di prevenzione.
Art. 195 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroInformazione e formazione dei lavoratori
L'art. 195 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti al rumore oltre i valori inferiori di azione: rischi, DPI uditivi, sorveglianza sanitaria e procedure sicure.
Art. 196 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroSorveglianza sanitaria
L'art. 196 D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria ai lavoratori esposti al rumore oltre i valori superiori di azione, estesa su richiesta a chi supera i valori inferiori. Guida pratica, sanzioni e FAQ.
Art. 197 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroDeroghe
L'art. 197 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le deroghe all'uso dei DPI dell'udito e al valore limite di esposizione al rumore quando la protezione creerebbe rischi maggiori: chi le concede, a quali condizioni e con quale sorveglianza sanitaria rafforzata.
Art. 198 · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoroLinee guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
L'art. 198 del D.Lgs. 81/2008 chiude il capo sul rumore prevedendo linee guida applicative per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center. Spiegazione pratica e domande frequenti.
Art. 199 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni meccanicheCampo di applicazione
L'art. 199 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo sulle vibrazioni meccaniche e delimita quando si applica: vibrazioni mano-braccio e vibrazioni corpo intero. Guida pratica con esempi, soggetti coinvolti e domande frequenti.
Art. 200 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniDefinizioni
L'art. 200 del D.Lgs. 81/2008 definisce le vibrazioni meccaniche rilevanti per la sicurezza: quelle trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero. Guida pratica ai due tipi di esposizione, agli effetti sulla salute e agli obblighi conseguenti.
Art. 201 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniValori limite di esposizione e valori d'azione
L'art. 201 del D.Lgs. 81/2008 fissa i valori limite di esposizione e i valori d'azione per le vibrazioni mano-braccio e corpo intero: le soglie in m/s² che fanno scattare gli obblighi di valutazione, misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria.
Art. 202 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniValutazione dei rischi
L'art. 202 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare, e quando necessario misurare, l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche: metodo, banche dati, elementi da considerare. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 203 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniMisure di prevenzione e protezione
L'art. 203 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di eliminare o ridurre al minimo i rischi da vibrazioni con un programma di misure tecniche e organizzative, senza mai superare i valori limite di esposizione.
Art. 204 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniSorveglianza sanitaria
L'art. 204 del D.Lgs. 81/2008 impone la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a vibrazioni sopra i valori d'azione: chi la effettua, con quale periodicità e quando scatta anche sotto soglia. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 205 · Capo III — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioniDeroghe
L'art. 205 D.Lgs. 81/2008 disciplina le deroghe ai valori limite di esposizione alle vibrazioni meccaniche: quando sono ammesse nella navigazione marittima e aerea, il criterio della media sulle 40 ore e le condizioni con sorveglianza sanitaria rafforzata.
Art. 206 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiCampo di applicazione
L'art. 206 del D.Lgs. 81/2008 apre il capo sui campi elettromagnetici e ne fissa il perimetro: protezione dai soli effetti a breve termine noti, non dagli effetti a lungo termine né dal contatto con conduttori in tensione.
Art. 207 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiDefinizioni
L'art. 207 D.Lgs. 81/2008 definisce campi elettromagnetici, effetti biofisici diretti e indiretti, valori limite di esposizione e valori di azione: le nozioni-chiave del Capo IV del Titolo VIII sui campi elettromagnetici.
Art. 208 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiValori limite di esposizione e valori di azione
L'art. 208 D.Lgs. 81/2008 fissa i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA) per i campi elettromagnetici, rinviando all'Allegato XXXVI: cosa sono VLE sanitari e sensoriali, come si usano i VA e cosa deve garantire il datore di lavoro.
Art. 209 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiIdentificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
L'art. 209 D.Lgs. 81/2008 disciplina l'identificazione dell'esposizione e la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici: quando bastano i dati dei fabbricanti e le banche dati, quando servono misurazioni o calcoli e come documentare l'esito nel DVR.
Art. 210 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiDisposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
L'art. 210 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro un programma d'azione per eliminare o ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici quando i valori di azione sono superati: misure tecniche, organizzative, segnaletica e tutela dei soggetti sensibili.
Art. 211 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiSorveglianza sanitaria
L'art. 211 D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici: visite secondo l'art. 41 e controllo medico in caso di superamento dei valori limite o di effetti indesiderati sulla salute.
Art. 212 · Capo IV — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiDeroghe
L'art. 212 D.Lgs. 81/2008 disciplina le deroghe ai valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici: risonanza magnetica in sanità, attività militari e superamenti temporanei autorizzati, con le condizioni da rispettare per tutelare comunque i lavoratori.
Art. 213 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiCampo di applicazione
L'art. 213 D.Lgs. 81/2008 apre il Capo V del Titolo VIII e delimita le tutele contro le radiazioni ottiche artificiali: quali sorgenti sono coperte, perché la norma guarda soprattutto a occhi e cute, e cosa resta fuori come la luce solare.
Art. 214 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiDefinizioni
L'art. 214 D.Lgs. 81/2008 definisce le radiazioni ottiche (UV, visibile, infrarosso), il laser, la radiazione non coerente e le grandezze fisiche — irradianza, esposizione radiante, radianza — su cui si basano i valori limite del Capo V.
Art. 215 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiValori limite di esposizione
L'art. 215 del D.Lgs. 81/2008 fissa i valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali rinviando all'Allegato XXXVII: parte I per le radiazioni incoerenti, parte II per le radiazioni laser. Come leggerli e usarli nella valutazione.
Art. 216 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiIdentificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi
L'art. 216 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare e, se necessario, misurare o calcolare i livelli di radiazioni ottiche artificiali cui sono esposti i lavoratori: metodologie, elementi da considerare e collegamento con il DVR.
Art. 217 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiDisposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
L'art. 217 D.Lgs. 81/2008 impone il programma di misure tecniche e organizzative contro le radiazioni ottiche artificiali: riduzione alla fonte, segnaletica e accesso limitato alle aree critiche, tutela dei gruppi sensibili e divieto di superare i valori limite.
Art. 218 · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificialiSorveglianza sanitaria
L'art. 218 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ottiche artificiali: visite periodiche di norma annuali, controllo medico dopo il superamento dei valori limite e riesame della valutazione dei rischi.
Art. 219 · Capo VI — SanzioniSanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
L'art. 219 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo VIII sugli agenti fisici: prevede arresto o ammenda per il datore di lavoro e il dirigente che violano gli obblighi su valutazione, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.
Art. 220 · Capo VI — SanzioniSanzioni a carico del medico competente
L'art. 220 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo VIII sugli agenti fisici: punisce il medico competente con l'arresto o con l'ammenda per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di cartella sanitaria degli artt. 185 e 186.