Titolo IX · Capo I — Protezione da agenti chimici
Art. 230 — Cartelle sanitarie e di rischio
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 230 chiude, insieme all’art. 229, il blocco della sorveglianza sanitaria del Capo I del Titolo IX (protezione da agenti chimici). È un articolo breve, di due commi:
Co. 1 — Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 229, il medico competente istituisce e aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, secondo le modalità già previste in via generale dall’art. 25, co. 1, lett. c), e fornisce al lavoratore le informazioni previste dalle lettere g) e h) dello stesso articolo (significato e risultati della sorveglianza sanitaria, copia della documentazione a richiesta). Nella cartella di rischio vanno inoltre indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. Co. 2 — Su richiesta, copia dei documenti del comma 1 è fornita agli organi di vigilanza.
In sostanza: la cartella sanitaria e di rischio, che esiste per ogni lavoratore in sorveglianza sanitaria, per gli esposti ad agenti chimici pericolosi si arricchisce di un contenuto obbligatorio in più — il dato di esposizione individuale — e diventa documento esibibile all’organo di vigilanza.
Cosa significa in pratica
La cartella sanitaria e di rischio è il fascicolo individuale che accompagna il lavoratore per tutta la durata della sorveglianza sanitaria: anamnesi, visite, accertamenti, giudizi di idoneità da un lato; mansione, rischi e — qui sta la specificità dell’art. 230 — esposizioni misurate o stimate dall’altro. Per chi lavora con agenti chimici pericolosi, la norma vuole che i due binari si parlino.
L’esempio tipico è un’officina di verniciatura. La valutazione del rischio chimico ex art. 223 individua i solventi in uso e le esposizioni per mansione; se il rischio non è irrilevante per la salute scatta la sorveglianza sanitaria dell’art. 229. A quel punto il flusso dell’art. 230 funziona così:
- il Servizio di prevenzione e protezione trasmette al medico competente i livelli di esposizione individuali (esiti dei campionamenti ambientali o personali, dati della valutazione);
- il medico competente li riporta nella parte di rischio della cartella di ciascun verniciatore, insieme agli esiti sanitari;
- il lavoratore riceve le informazioni sul significato e sui risultati degli accertamenti e può chiedere copia della documentazione;
- in caso di ispezione, ASL o Ispettorato possono chiedere copia delle cartelle e verificare che esposizioni e protocolli sanitari siano coerenti.
Il senso operativo è duplice. Sul piano preventivo, la cartella permette al medico di correlare eventuali alterazioni dello stato di salute con le esposizioni effettive, e quindi di tarare il protocollo di sorveglianza sulla realtà aziendale e non su schemi standard. Sul piano documentale, costituisce la memoria storica dell’esposizione del singolo lavoratore: a distanza di anni, in caso di malattia professionale, quella registrazione è spesso l’unica traccia di quanto e a cosa la persona è stata esposta.
Da notare che l’articolo non crea un documento nuovo: rinvia alla cartella già disciplinata dall’art. 25 e ai requisiti dell’Allegato 3A richiamati in via generale dall’art. 41. Aggiunge però un contenuto qualificante — i livelli di esposizione individuali — che presuppone un dialogo strutturato tra medico competente e Servizio di prevenzione e protezione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Medico competente: istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sotto la propria responsabilità, vi annota i livelli di esposizione ricevuti dal SPP e garantisce al lavoratore l’informazione sui risultati; è il destinatario diretto della sanzione dell’art. 264. Approfondisci il ruolo nella pagina dedicata al medico competente.
- Servizio di prevenzione e protezione: fornisce i livelli di esposizione professionale individuali; senza questo passaggio la parte di rischio della cartella resta monca.
- Datore di lavoro: pur non compilando la cartella, deve mettere il medico in condizione di adempiere — nomina tempestiva, accesso ai dati della valutazione, raccordo con il SPP — nel quadro degli obblighi generali di collaborazione con la sorveglianza sanitaria.
- Lavoratore: ha diritto alle informazioni sul significato e sull’esito degli accertamenti e alla copia della documentazione sanitaria a richiesta.
- Organi di vigilanza: possono ottenere copia delle cartelle ai sensi del comma 2.
Errori comuni
- Cartella senza dati di esposizione. È l’errore più frequente: la parte sanitaria è compilata, ma i livelli di esposizione individuali non sono mai stati trasmessi dal SPP né annotati. In ispezione la cartella risulta incompleta proprio nell’elemento che l’art. 230 aggiunge.
- Nessun flusso formalizzato tra SPP e medico competente. Se la trasmissione dei dati avviene “a voce” o non avviene affatto, l’obbligo resta sulla carta. Conviene prevedere nel protocollo aziendale chi trasmette cosa, e con quale periodicità, come descritto nella guida alla cartella sanitaria e di rischio.
- Confondere accesso e riservatezza. Il datore di lavoro non può accedere ai contenuti sanitari della cartella; al tempo stesso non può opporre la riservatezza agli organi di vigilanza, ai quali il comma 2 riconosce espressamente il diritto di ottenerne copia tramite il medico competente.
- Aggiornamento fermo alla prima visita. La cartella va aggiornata a ogni accertamento e a ogni variazione significativa dell’esposizione (nuove sostanze, cambi di mansione, esiti di nuovi campionamenti): una cartella datata equivale, di fatto, a una sorveglianza non documentata.
Domande frequenti sull’art. 230
Chi materialmente compila la cartella sanitaria e di rischio?
Il medico competente, che la istituisce, la aggiorna e la custodisce sotto la propria responsabilità secondo l'art. 25, co. 1, lett. c). Il datore di lavoro non vi ha accesso per la parte sanitaria, coperta dal segreto professionale, ma il Servizio di prevenzione e protezione deve fornire al medico i livelli di esposizione individuali da annotare nella parte di rischio.
Il lavoratore può avere copia della propria cartella?
Sì. L'art. 230 richiama espressamente le lettere g) e h) dell'art. 25, co. 1: il medico competente informa il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria e sui suoi risultati e, a richiesta, gli rilascia copia della documentazione sanitaria. Alla cessazione del rapporto di lavoro la consegna della documentazione segue le regole generali dell'art. 25.
Cosa distingue la cartella dell'art. 230 da quella ordinaria della sorveglianza sanitaria?
L'impianto è lo stesso, ma per gli esposti ad agenti chimici pericolosi la norma aggiunge un contenuto specifico: nella parte di rischio vanno indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione. La cartella diventa così il punto di incontro tra dati sanitari e dati di esposizione.
Gli organi di vigilanza possono chiedere la cartella?
Sì: il comma 2 prevede che, su richiesta, sia fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti del comma 1. ASL e Ispettorato possono quindi verificare sia l'esistenza e l'aggiornamento delle cartelle sia la coerenza tra esposizioni registrate e sorveglianza sanitaria effettuata.
Approfondisci
- ArticoloArt. 229 — Sorveglianza sanitaria
- ArticoloArt. 25 — Obblighi del medico competente
- ArticoloArt. 223 — Valutazione dei rischi
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- GuidaLa cartella sanitaria e di rischio
- GuidaSorveglianza sanitaria: la guida completa
- GlossarioMedico competente
- GlossarioRischio chimico