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TUS

Titolo I · Capo IV — Disposizioni penali · Sezione I — Sanzioni

Art. 59 — Sanzioni per i lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 59 chiude il cerchio aperto dall’art. 20: dopo aver stabilito che anche i lavoratori hanno obblighi di sicurezza, il decreto qui dice cosa succede se non li rispettano. Un solo comma, due lettere:

Lett. a) — Il lavoratore è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda per la violazione degli obblighi dell’art. 20, comma 2, lettere da b) a i): osservare disposizioni e istruzioni ricevute; utilizzare correttamente attrezzature, sostanze e dispositivi di sicurezza; usare in modo appropriato i DPI; segnalare deficienze e situazioni di pericolo; non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni non di competenza; partecipare a formazione e addestramento; sottoporsi ai controlli sanitari. Lett. b) — Il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’art. 20, comma 3, cioè la mancata esposizione della tessera di riconoscimento nei lavori in appalto e subappalto.

Gli importi delle pene pecuniarie sono periodicamente rivalutati, per cui vanno sempre letti nel testo vigente dell’articolo.

Da notare cosa non è sanzionato: la lettera a) del comma 2 dell’art. 20 — il dovere generale di prendersi cura della propria salute e di quella degli altri — resta fuori dal richiamo. È un principio di comportamento, non un precetto puntuale, e il legislatore ha scelto di non presidiarlo con una pena.

Cosa significa in pratica

L’art. 59 è la dimostrazione che nel Testo Unico il lavoratore non è solo un soggetto tutelato, ma un attore del sistema di prevenzione con responsabilità proprie, anche penali. Il carrellista che sgancia la cintura, il manutentore che bypassa la fotocellula di un macchinario, l’operaio che rifiuta la visita periodica: ognuno di questi comportamenti è, tecnicamente, un reato contravvenzionale.

Nella realtà ispettiva le cose funzionano così: l’organo di vigilanza che accerta la violazione impartisce una prescrizione secondo la procedura delle contravvenzioni in materia di sicurezza; se il lavoratore adempie e paga la somma dovuta in sede amministrativa, il procedimento penale si estingue. L’arresto rimane un’ipotesi di scuola, ma il meccanismo non è simbolico: la sanzione al lavoratore viene contestata davvero, tipicamente nei cantieri per il mancato uso dei DPI anticaduta o dell’elmetto.

Un esempio ricorrente: in un cantiere in subappalto l’ispettore trova un lavoratore in quota senza imbracatura e senza tessera di riconoscimento. Scattano due contestazioni distinte a suo carico — quella penale per il DPI non indossato e quella amministrativa per la tessera — e, in parallelo, le verifiche sugli obblighi del datore di lavoro: il DPI era stato consegnato con verbale? Il lavoratore era formato e addestrato? Il preposto vigilava? La sanzione al lavoratore non assorbe mai quelle degli altri soggetti.

Attenzione però a non leggere l’art. 59 come uno scudo per l’azienda. La giurisprudenza costante ammette che il comportamento del lavoratore interrompa il nesso causale solo quando è abnorme, cioè del tutto imprevedibile ed estraneo alle mansioni. Se la violazione del lavoratore è una prassi nota e tollerata — le protezioni rimosse “per fare prima”, i DPI lasciati nell’armadietto — la responsabilità del datore di lavoro e del preposto resta intatta, ed è anzi aggravata dal difetto di vigilanza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Lavoratore: unico destinatario delle sanzioni dell’art. 59, per le violazioni degli obblighi dell’art. 20, co. 2, lett. b)-i) (penali) e co. 3 (amministrativa). La nozione di lavoratore dell’art. 2 è ampia e include anche soci lavoratori, tirocinanti e volontari equiparati.
  • Datore di lavoro e dirigente: non sono toccati da questo articolo, ma rispondono in parallelo ai sensi dell’art. 55 per gli obblighi di fornitura dei DPI, formazione e organizzazione, anche quando la violazione materiale è del lavoratore.
  • Preposto: se non ha vigilato o non è intervenuto sul comportamento difforme, risponde ai sensi dell’art. 56; la violazione del lavoratore è spesso il punto di partenza per contestare la sua omessa sorveglianza.
  • Organo di vigilanza: accerta le violazioni, impartisce le prescrizioni per le contravvenzioni e irroga la sanzione amministrativa per la tessera di riconoscimento.

Errori comuni

  1. Pensare che il lavoratore “non rischi nulla”. È falso: le violazioni dell’art. 20, co. 2 sono reati contravvenzionali, contestati personalmente al lavoratore con la procedura di prescrizione.
  2. Usare l’art. 59 come difesa aziendale. “È colpa sua, non ha messo i DPI” non regge se i DPI non erano stati consegnati formalmente, la formazione mancava o la prassi scorretta era tollerata: le responsabilità concorrono, non si escludono.
  3. Confondere sanzione penale e disciplinare. L’art. 59 opera sul piano pubblicistico; il richiamo o la sanzione disciplinare interna seguono il contratto collettivo e lo Statuto dei lavoratori. Sono binari distinti che possono cumularsi.
  4. Dimenticare la tessera di riconoscimento. Nei lavori in appalto e subappalto l’obbligo di esposizione grava direttamente sul lavoratore: è un illecito amministrativo autonomo, che si somma alle eventuali violazioni del datore di lavoro sulla dotazione della tessera.

Domande frequenti sull’art. 59

Un lavoratore può davvero essere arrestato per non aver usato i DPI?

L'uso scorretto o il mancato uso dei DPI è una contravvenzione punita con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda, in alternativa tra loro. Nella pratica si applica quasi sempre la procedura di prescrizione delle contravvenzioni in materia di sicurezza: l'organo di vigilanza impartisce una prescrizione e, se il lavoratore regolarizza e paga in sede amministrativa, il reato si estingue.

Se il lavoratore viene sanzionato, il datore di lavoro è al riparo?

No. Le responsabilità concorrono: il datore di lavoro e il preposto rispondono comunque dei propri obblighi di fornitura, formazione e vigilanza. La giurisprudenza costante riconosce al comportamento del lavoratore efficacia liberatoria solo quando è abnorme ed esorbitante rispetto alle mansioni, non quando è una prassi scorretta tollerata in azienda.

Cosa rischia chi lavora in appalto senza esporre la tessera di riconoscimento?

Per il lavoratore la mancata esposizione della tessera prevista dall'art. 20, co. 3 è un illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria e non con una pena. Resta distinto l'obbligo del datore di lavoro di dotare il personale della tessera, sanzionato separatamente a suo carico.

Il rifiuto della visita medica è sanzionato dall'art. 59?

Sì: l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti o disposti dal medico competente è tra quelli dell'art. 20, co. 2 richiamati dalla lettera a) dell'art. 59, quindi il rifiuto è penalmente sanzionato. In più il lavoratore non visitato non ha giudizio di idoneità valido, con possibili conseguenze disciplinari e sull'adibizione alla mansione.

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