Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 187 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 187 è la prima disposizione del Capo II del Titolo VIII e ne definisce l’oggetto in un’unica frase:
Il presente Capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l’udito.
Tre elementi meritano attenzione. Primo: si parla di requisiti minimi, cioè di una soglia di tutela sotto la quale non si può scendere, ma che nulla vieta di innalzare. Secondo: l’oggetto è il rischio derivante dall’esposizione al rumore durante il lavoro, non il rumore in sé — conta ciò a cui il lavoratore è effettivamente esposto in relazione alla mansione. Terzo: la norma isola l’udito come bene di riferimento primario, senza però limitarsi ad esso, dato che il rumore incide anche su salute e sicurezza in senso ampio.
Cosa significa in pratica
Da sola, questa disposizione non fa scattare alcun adempimento: è la “porta d’ingresso” del blocco di articoli sul rumore che va dall’art. 188 all’art. 198. Serve a dire, per prima cosa, di che cosa si occupa il Capo e verso quali lavoratori si rivolge la tutela.
La conseguenza pratica più importante riguarda l’estensione del campo di applicazione. Poiché la norma parla genericamente di lavoratori esposti al rumore durante il lavoro, la valutazione del rischio rumore non è riservata alle sole aziende “rumorose” per definizione — fonderie, cantieri, falegnamerie. Riguarda potenzialmente qualsiasi datore di lavoro, che deve almeno interrogarsi sull’esposizione dei propri addetti. In un ufficio o in un negozio la conclusione sarà quasi sempre che il rischio è irrilevante, ma quella conclusione va comunque motivata all’interno del documento di valutazione dei rischi: l’assenza totale di ogni riferimento al rumore è, di per sé, una lacuna.
Un esempio concreto aiuta a fissare il punto. Un’officina meccanica con presse, mole e compressori rientra pienamente nel Capo II: dovrà misurare i livelli, confrontarli con i valori di azione e i valori limite del successivo art. 189 e adottare le misure conseguenti. Un ristorante con una cucina di dimensioni contenute rientra anch’esso nel campo di applicazione, ma con ogni probabilità potrà chiudere la valutazione a un primo livello, documentando che l’esposizione dei cuochi resta al di sotto delle soglie rilevanti. In entrambi i casi il punto di partenza è lo stesso: la materia rientra nel Capo II, e va affrontata.
L’enfasi sull’udito, infine, non è casuale. L’ipoacusia da rumore resta tra le malattie professionali più denunciate all’INAIL e produce un danno progressivo e irreversibile. Per questo l’intero impianto del Capo — valutazione, misure tecniche e organizzative, dispositivi di protezione dell’udito, sorveglianza sanitaria — è costruito attorno alla prevenzione del danno uditivo, pur tenendo conto anche degli effetti extrauditivi (disturbi cardiovascolari, affaticamento, interferenza con la percezione dei segnali di allarme e quindi con la sicurezza).
Obblighi e soggetti coinvolti
L’articolo 187, in quanto norma di delimitazione, non attribuisce obblighi puntuali né individua sanzioni proprie. Gli adempimenti concreti nascono negli articoli successivi del Capo II:
- le definizioni dei parametri di esposizione (art. 188);
- i valori limite di esposizione e i valori di azione (art. 189);
- la valutazione del rischio rumore (art. 190);
- le misure di prevenzione, l’uso dei DPI uditivi e la sorveglianza sanitaria (art. 196).
Per un quadro d’insieme di tutti gli agenti fisici disciplinati dal decreto — rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche — è utile partire dal Titolo VIII, all’interno del quale il Capo II sul rumore rappresenta uno dei blocchi più rilevanti nella pratica aziendale.
Domande frequenti sull’art. 187
Che cosa disciplina esattamente l'articolo 187?
È la norma di apertura del Capo II del Titolo VIII e ne delimita l'oggetto: fissa i requisiti minimi per proteggere i lavoratori dai rischi che l'esposizione al rumore comporta per la salute e la sicurezza, con un'attenzione particolare all'udito. Non contiene obblighi operativi diretti, ma dichiara a cosa serve l'intero Capo che segue.
Il rumore va valutato in tutte le aziende o solo in quelle rumorose?
Il campo di applicazione è generale: la valutazione del rischio rumore va affrontata in ogni azienda, anche solo per concludere in modo motivato che l'esposizione è trascurabile. L'obbligo di misurare e adottare misure scatta poi al superamento dei valori di azione fissati dall'art. 189, ma la valutazione preliminare non si può omettere.
Perché la norma cita espressamente l'udito?
Perché l'ipoacusia da rumore è la principale malattia professionale da agente fisico e produce un danno irreversibile. La menzione dell'udito segnala che la tutela del Capo II è costruita soprattutto attorno alla prevenzione del danno uditivo, pur estendendosi agli effetti extrauditivi del rumore sulla salute e la sicurezza.