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TUS

Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 79 — Criteri per l'individuazione e l'uso

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 79 chiude idealmente il percorso della scelta dei DPI indicando dove trovare i criteri tecnici. È un articolo di rinvio, in tre passaggi:

Co. 1 — Il contenuto dell’Allegato VIII costituisce elemento di riferimento per l’applicazione degli obblighi di scelta e di aggiornamento dei DPI previsti dall’art. 77, commi 1 e 4. Co. 2 — Un decreto del Ministro del lavoro, sentita la Commissione consultiva permanente e tenuto conto della natura dell’attività e dei fattori specifici di rischio, deve indicare: a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferma restando la priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI. Co. 2-bis — Fino all’adozione di quel decreto restano ferme le disposizioni del DM 2 maggio 2001 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale), che già conteneva criteri, linee guida ed elenchi indicativi per l’individuazione e l’uso dei DPI.

Cosa significa in pratica

L’art. 79 risponde a una domanda operativa che ogni datore di lavoro e ogni RSPP si pongono dopo la valutazione dei rischi: “con quali criteri scelgo il DPI giusto?”. La risposta della norma è una catena di riferimenti:

  1. L’Allegato VIII è il punto di partenza: contiene lo schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei DPI, l’elenco indicativo delle attrezzature di protezione (testa, udito, occhi, vie respiratorie, mani, piedi, corpo) e l’elenco delle attività che possono richiederle, oltre a indicazioni non esaustive per la valutazione di alcune tipologie di dispositivi. “Elemento di riferimento” significa che orienta la scelta, ma non sostituisce la valutazione: se in azienda esiste un rischio che le tabelle non contemplano, l’obbligo dell’art. 77 di individuare un DPI adeguato resta pieno.
  2. Il DM 2 maggio 2001, tenuto in vita dal comma 2-bis, integra l’allegato con criteri più dettagliati per famiglie di dispositivi (in particolare protezione delle vie respiratorie, dell’udito, degli occhi e anticaduta), costruiti richiamando le norme tecniche UNI ed EN. È un testo datato in alcuni riferimenti normativi, ma in sede ispettiva e giudiziaria è ancora il parametro con cui si misura la correttezza metodologica della scelta.
  3. Le norme tecniche aggiornate e le istruzioni del fabbricante completano il quadro: il decreto del 2001 rinvia a standard che nel frattempo sono stati rivisti, e la regola dell’arte impone di usare le edizioni vigenti.

C’è poi un principio sostanziale, spesso trascurato perché “nascosto” nella lettera b) del comma 2: i DPI intervengono solo dove le misure di protezione collettiva non bastano. È la stessa gerarchia dell’art. 75: prima si aspira il fumo di saldatura alla fonte, poi si valuta il facciale filtrante; prima il parapetto, poi l’imbracatura. Un DVR che salta questo passaggio e “risolve” ogni rischio con un DPI è tecnicamente debole e giuridicamente vulnerabile.

Esempio concreto: in una carpenteria metallica il percorso corretto parte dall’inventario dei rischi secondo lo schema dell’Allegato VIII (proiezione di schegge, rumore, ustioni, taglio), verifica cosa può essere abbattuto con protezioni collettive (schermi, cabine, segregazione delle lavorazioni rumorose) e solo sul rischio residuo seleziona i DPI, usando i criteri del DM 2 maggio 2001 e le norme tecniche per definire classe e prestazioni (ad esempio il livello di attenuazione degli otoprotettori rispetto ai valori misurati in fonometria). L’esito della selezione va riportato nel DVR e nel verbale di consegna: su questo la guida alla gestione dei DPI mostra il flusso completo.

Attenzione infine a non confondere i piani: la marcatura CE e le categorie di rischio dei dispositivi dipendono dal Regolamento (UE) 2016/425, che riguarda chi i DPI li fabbrica e li vende. L’art. 79 riguarda chi li usa in azienda: comprare un dispositivo certificato è necessario, ma non basta — deve essere quello adeguato al rischio effettivamente valutato, e per i DPI di terza categoria serve anche l’addestramento obbligatorio previsto dall’art. 77.

Domande frequenti sull’art. 79

L'Allegato VIII è vincolante nella scelta dei DPI?

L'art. 79 lo qualifica come "elemento di riferimento" per gli obblighi di scelta e aggiornamento dell'art. 77: non è un elenco chiuso né esaustivo, ma la base da cui partire. Se il DVR evidenzia un rischio non coperto dalle tabelle dell'allegato, il datore di lavoro deve comunque individuare il DPI adeguato; se invece se ne discosta in senso riduttivo, deve poterlo motivare tecnicamente.

Il DM 2 maggio 2001 è ancora in vigore?

Sì. Il comma 2-bis dell'art. 79 stabilisce che, fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale previsto dal comma 2, restano ferme le disposizioni del DM 2 maggio 2001, che contiene criteri e linee guida per l'individuazione e l'uso dei DPI. Nella pratica quel decreto va letto insieme alle norme tecniche più recenti e alle istruzioni del fabbricante.

L'art. 79 prevede sanzioni dirette per il datore di lavoro?

No: l'articolo detta criteri e rinvii normativi, non obblighi sanzionati in via autonoma. Le conseguenze pratiche passano però dagli articoli collegati: la scelta sbagliata o la mancata fornitura dei DPI viola gli artt. 77 e 18, puniti dall'apparato sanzionatorio del Titolo III (art. 87) e dell'art. 55.

Come si conciliano i criteri dell'art. 79 con il Regolamento (UE) 2016/425?

Sono due piani diversi e complementari. Il Regolamento europeo disciplina la progettazione, la certificazione e l'immissione sul mercato dei DPI (categorie I, II e III, marcatura CE); l'art. 79 e l'Allegato VIII riguardano invece l'uso in azienda, cioè come scegliere il dispositivo giusto per il rischio valutato. Un DPI marcato CE ma inadeguato al rischio specifico non soddisfa gli obblighi del Testo Unico.

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