Titolo VI
Art. 168 — Obblighi del datore di lavoro
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 168 è il cuore operativo del Titolo VI: traduce la tutela dalla movimentazione manuale dei carichi in obblighi concreti del datore di lavoro, secondo la classica gerarchia “prima elimina, poi riduci”.
Co. 1 — Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Co. 2 — Quando la movimentazione manuale non può essere evitata, il datore di lavoro adotta le misure organizzative, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio, e a tal fine: a) organizza i posti di lavoro in modo che la movimentazione avvenga in condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e salute connesse, tenendo conto dell’Allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, in particolare quelli di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate e considerando i fattori individuali di rischio, le caratteristiche dell’ambiente e le esigenze dell’attività, in base all’Allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria dell’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio dell’Allegato XXXIII. Co. 3 — Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità dell’articolo e dell’Allegato XXXIII, ove applicabili; negli altri casi si fa riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Cosa significa in pratica
La struttura dell’articolo è una scala di priorità, non un menù da cui scegliere. Il primo gradino, il comma 1, chiede di eliminare il problema alla radice: se il carico può essere spostato da un transpallet, da un carrello elevatore, da un nastro trasportatore o da un manipolatore pneumatico, quella è la soluzione che la legge vuole per prima. Solo quando la movimentazione a mano resta inevitabile si scende al comma 2, che punta a ridurre il rischio residuo.
Un esempio tipico. In un magazzino della logistica gli operatori scaricano scatole da 18 kg da un bancale a terra fino all’altezza delle spalle. Il comma 1 chiede prima di tutto se quel movimento si può eliminare: un tavolo elevatore che mantiene il bancale all’altezza corretta, o un manipolatore assistito, cambiano completamente lo scenario. Se l’operazione manuale resta, allora scattano gli obblighi del comma 2: riorganizzare la postazione perché non ci siano torsioni del tronco, valutare i pesi e le frequenze con il metodo NIOSH, formare gli addetti sulle tecniche corrette e, se il rischio lo richiede, attivare la sorveglianza sanitaria.
Il richiamo all’Allegato XXXIII non è formale: è l’elenco degli elementi che rendono pericoloso un carico. Peso, dimensioni, presa difficile, posizione instabile, distanza e altezza di presa e deposito, torsioni, spazi ristretti, ritmi imposti, pavimenti sconnessi. La valutazione dell’art. 167 e dell’art. 168 deve pesare tutti questi fattori, non solo i chilogrammi. Un carico di 10 kg preso da terra con il busto ruotato mille volte al giorno può essere più dannoso di uno da 20 kg sollevato correttamente una volta ogni tanto.
Il comma 3 è la chiave che collega la norma alla tecnica. La legge non fissa un numero magico di chili: rinvia alle norme tecniche (la serie UNI ISO 11228 per sollevamento, traino, spinta, traino e spinta e movimenti ripetitivi) come criterio di riferimento. Dove queste non si applicano, valgono buone prassi e linee guida. È questo il motivo per cui la valutazione del rischio da movimentazione usa metodi diversi a seconda dell’azione: NIOSH per il sollevamento, Snook-Ciriello per traino e spinta, OCRA per i compiti ripetitivi degli arti superiori.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: è il destinatario diretto di tutti gli obblighi. Deve organizzare i posti di lavoro, procurare mezzi e attrezzature, far valutare il rischio nel DVR sulla base dell’Allegato XXXIII e attivare la sorveglianza sanitaria dove necessaria. Può avvalersi del dirigente per l’attuazione.
- Dirigente: attua le misure decise dal datore di lavoro nell’ambito delle proprie competenze e risponde in solido di molte delle omissioni sanzionate.
- RSPP: collabora alla valutazione del rischio e alla scelta delle misure tecniche e organizzative, ma la titolarità dell’obbligo resta del datore di lavoro.
- Medico competente: effettua la sorveglianza sanitaria dell’art. 41, esprime i giudizi di idoneità e concorre alla valutazione dei fattori individuali di rischio.
- Lavoratori: destinatari della formazione e dell’addestramento dell’art. 169, devono utilizzare correttamente mezzi e attrezzature e seguire le procedure.
Errori comuni
- Saltare il comma 1. Molte aziende valutano e gestiscono la movimentazione manuale senza chiedersi prima se può essere eliminata. La legge impone la sequenza: la valutazione del comma 2 presuppone che la movimentazione non fosse evitabile.
- Ridurre tutto ai chilogrammi. Fissarsi su una soglia di peso e ignorare frequenza, altezza di presa, torsioni e condizioni ambientali significa non tenere conto dell’Allegato XXXIII, come invece impone la lettera b).
- Comprare l’attrezzatura e fermarsi lì. Un ausilio meccanico non usato, non manutenuto o non accompagnato da formazione non riduce il rischio. Il transpallet lasciato in un angolo perché “rallenta il lavoro” non basta a rispettare l’articolo.
- Dimenticare la sorveglianza sanitaria. Quando la valutazione evidenzia un rischio residuo, la lettera d) rende obbligatoria la sorveglianza dell’art. 41: ometterla espone alle sanzioni e lascia scoperti i lavoratori con fattori individuali di rischio.
- Valutazione scollegata dai metodi tecnici. Descrivere il rischio a parole senza applicare le norme tecniche richiamate dal comma 3 produce un DVR debole in sede ispettiva e in caso di malattia professionale dorso-lombare.
Domande frequenti sull’art. 168
Qual è la prima cosa che l'art. 168 chiede al datore di lavoro?
La priorità è eliminare la movimentazione manuale, non gestirla. Il comma 1 impone di adottare misure organizzative e mezzi appropriati — in particolare attrezzature meccaniche — per evitare che i lavoratori debbano sollevare o spostare carichi a mano. Solo quando questo non è possibile si passa alle misure di riduzione del rischio del comma 2.
L'Allegato XXXIII è obbligatorio nella valutazione?
Sì. Il comma 2 impone di valutare le condizioni di sicurezza tenendo conto dell'Allegato XXXIII, che elenca le caratteristiche del carico, lo sforzo fisico richiesto, le condizioni ambientali e i fattori individuali di rischio. In pratica la valutazione si appoggia alle norme tecniche di riferimento (metodi NIOSH, Snook-Ciriello per traino e spinta, OCRA per i movimenti ripetitivi).
Serve la sorveglianza sanitaria per chi movimenta carichi?
Quando la valutazione evidenzia un rischio residuo, la lettera d) del comma 2 impone di sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria dell'art. 41, sulla base del rischio e dei fattori individuali dell'Allegato XXXIII. Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla specifica mansione, che può contenere limitazioni sui pesi movimentabili.
Basta comprare un transpallet per essere in regola?
No. L'attrezzatura è la misura preferita dal comma 1, ma va accompagnata dall'organizzazione dei posti di lavoro, dalla valutazione documentata nel DVR, dalla formazione e dall'addestramento dell'art. 169 e, dove serve, dalla sorveglianza sanitaria. Un mezzo meccanico usato in modo scorretto o non manutenuto non riduce il rischio.
Approfondisci
- ArticoloArt. 167 — Campo di applicazione
- ArticoloArt. 169 — Informazione, formazione e addestramento
- ArticoloArt. 41 — Sorveglianza sanitaria
- AllegatoAllegato XXXIII — Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento e fattori di rischio
- RischioMovimentazione manuale dei carichi
- GuidaMovimentazione carichi: il metodo NIOSH in pratica
- RischioTraino e spinta