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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione IV — Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 130 — Andatoie e passerelle

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 130 detta i requisiti costruttivi delle andatoie e delle passerelle, cioè i piani inclinati o orizzontali che collegano quote diverse del cantiere o mettono in comunicazione i vari piani di lavoro. Sono due i parametri fissati e una prescrizione sulla superficie di calpestio.

Co. 1 — Le andatoie devono avere larghezza non minore di 0,60 metri, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di 1,20 metri se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Co. 2 — Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

In sintesi: una larghezza che cambia a seconda di ciò che passa sopra, una pendenza contenuta e un piano di calpestio dotato di appoggi per il piede, con pause di riposo sui percorsi più lunghi.

Cosa significa in pratica

L’andatoia è una delle opere provvisionali più diffuse e, proprio per la sua apparente banalità, una delle più trascurate. È il ponte di legno o metallo su cui si spinge la carriola, il piano inclinato che porta dal terreno al primo impalcato, la passerella che scavalca uno scavo. Su di essa si cammina spesso con le mani impegnate da un carico, e questo cambia tutto: la stabilità non può dipendere dall’attenzione del singolo, deve essere garantita dalla costruzione.

I due valori di larghezza rispondono a questa logica. Sessanta centimetri bastano a un operaio che transita a mani libere; per il trasporto di materiali servono almeno 1,20 metri, sia per l’ingombro del carico sia per lasciare un margine laterale che eviti lo sbilanciamento verso il vuoto. La pendenza massima del 50 per cento è la soglia oltre la quale la salita con un peso diventa faticosa e insicura: più ripida di così, l’andatoia costringe a sforzi che spostano il baricentro e favoriscono la caduta.

Il comma 2 aggiunge i dettagli che fanno la differenza sul campo. I pianerottoli di riposo spezzano i percorsi lunghi, così chi trasporta materiali non affronta l’intera salita senza pause; i listelli trasversali, posti a distanza non superiore al passo di un uomo carico, offrono un appoggio continuo al piede e impediscono lo scivolamento lungo la pendenza — un accorgimento essenziale quando il legno è bagnato o coperto di polvere.

L’articolo appartiene alla Sezione IV del Titolo IV, dedicata ai ponteggi in legname e alle altre opere provvisionali montate direttamente in cantiere. Va letto insieme alle altre prescrizioni della stessa Sezione: i ponti a sbalzo, il sottoponte di sicurezza e soprattutto i parapetti, che chiudono verso il vuoto anche i lati delle andatoie sopraelevate. Non va invece confuso con le scale di accesso, disciplinate a parte tra le disposizioni generali del Capo II.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente: rispondono dell’allestimento a regola d’arte delle andatoie e delle passerelle. È a loro carico scegliere la larghezza corretta in base all’uso, contenere la pendenza entro il limite e verificare che il piano di calpestio sia completo di listelli e, dove serve, di pianerottoli.
  • Preposto: il preposto vigila sul cantiere e deve impedire l’uso di andatoie non conformi — troppo strette per il carico che vi transita, troppo ripide o prive di appoggi per il piede — segnalando la carenza a chi deve porvi rimedio.
  • Lavoratori: usano le andatoie così come allestite, senza sovraccaricarle oltre la destinazione d’uso e senza rimuovere listelli o parapetti per comodità operativa.

La misura contiene due rischi tipici del cantiere: lo scivolamento e la caduta in piano lungo il percorso inclinato e, per le andatoie sopraelevate, la caduta dall’alto dai bordi non protetti. Per questo l’art. 130 si integra con l’intero impianto sulle opere provvisionali del Titolo IV, richiamato in sintesi nella guida alla normativa sui ponteggi.

Errori comuni

  1. Larghezza insufficiente per il trasporto di materiali. Usare per la movimentazione di carichi un’andatoia da 0,60 metri, pensata per il solo passaggio di persone, viola il comma 1: quando sopra transitano materiali servono almeno 1,20 metri.
  2. Pendenza troppo accentuata. Superare il 50 per cento per “guadagnare quota” in poco spazio rende la salita insicura, specie con i carichi. La pendenza va calcolata sul rapporto tra dislivello e sviluppo orizzontale.
  3. Piano di calpestio liscio. Dimenticare i listelli trasversali, o distanziarli troppo, lascia il piede senza appoggio: sul legno bagnato la superficie diventa una rampa scivolosa. La distanza tra i listelli non deve superare il passo di un uomo carico.
  4. Percorsi lunghi senza pause. Le andatoie estese prive di pianerottoli di riposo costringono a salite continue e faticose, aumentando il rischio di sbilanciamento; i ripiani intermedi vanno previsti a intervalli adeguati.

Domande frequenti sull’art. 130

Quale larghezza minima deve avere un'andatoia?

Dipende dall'uso. Se l'andatoia serve soltanto al passaggio dei lavoratori, la larghezza non deve essere inferiore a 0,60 metri; se è destinata anche al trasporto di materiali, sale ad almeno 1,20 metri. Sono misure minime tassative: una passerella più stretta non è a norma, perché non consente il transito in sicurezza con i carichi previsti.

Qual è la pendenza massima ammessa per andatoie e passerelle?

La pendenza non deve superare il 50 per cento, cioè 50 centimetri di dislivello ogni metro di sviluppo orizzontale. Oltre questa soglia la superficie diventa troppo ripida per un transito sicuro, soprattutto con carichi, e l'opera provvisionale non rispetta l'art. 130.

A cosa servono i listelli trasversali sulle tavole?

I listelli trasversali fissati sul piano di calpestio funzionano da appoggio per il piede e impediscono lo scivolamento lungo la pendenza. La norma impone che siano posti a distanza non maggiore del passo di un uomo carico, così che chi trasporta materiali trovi sempre un appoggio stabile a ogni passo.

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