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TUS

Titolo II · Capo I — Disposizioni generali

Art. 67 — Notifiche all'organo di vigilanza all'atto della costruzione e della realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 67 chiude il Capo I del Titolo II sui luoghi di lavoro e disciplina il momento in cui un edificio produttivo nasce o cambia pelle. In sintesi:

Co. 1 — In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, e nei casi di ampliamento o ristrutturazione di quelli esistenti, i lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e vanno comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio questi elementi informativi: a) la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione; b) la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Co. 2 — Il datore di lavoro effettua la comunicazione nell’ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), con le modalità del regolamento di cui al D.P.R. 160/2010. Co. 3 — L’obbligo si applica ai luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

La norma rinvia inoltre a un decreto ministeriale la definizione di modelli uniformi e semplificati per la comunicazione.

Vale la pena ricordare la storia dell’articolo: nella versione originaria del 2008 era prevista una vera e propria notifica preventiva all’organo di vigilanza, erede dell’art. 48 del D.P.R. 303/1956. Il cosiddetto “decreto del fare” del 2013 ha riscritto la disposizione trasformandola in una comunicazione assorbita dentro le pratiche SUAP: la rubrica parla ancora di “notifiche”, ma il meccanismo operativo è oggi quello della comunicazione contestuale.

Cosa significa in pratica

L’idea di fondo è semplice: la sicurezza di un luogo di lavoro si decide in gran parte sulla carta, prima che il capannone esista. Un layout sbagliato, altezze insufficienti, aerazione carente o vie di esodo strozzate sono difetti che, a edificio finito, costano moltissimo da correggere. Per questo il legislatore vuole che l’organo di vigilanza (di regola il servizio prevenzione della ASL) riceva le informazioni essenziali sul progetto quando le scelte sono ancora modificabili.

Vediamo i tre snodi operativi.

Quando scatta l’obbligo. Tre situazioni: costruzione di un nuovo edificio o locale destinato a lavorazioni industriali; ampliamento di uno esistente; ristrutturazione di uno esistente. Il perimetro è quello delle lavorazioni industriali: uno stabilimento metalmeccanico, un’officina, un laboratorio di produzione alimentare, un capannone di stampaggio plastica. Restano fuori uffici, negozi e attività di puro servizio — che però non sono “liberi”: devono comunque rispettare i requisiti dell’art. 63 e dell’Allegato IV, e il datore di lavoro risponde della loro conformità ai sensi dell’art. 64.

La soglia dimensionale. L’obbligo riguarda i luoghi di lavoro dove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Il riferimento è alla presenza prevista, non all’organico del momento: se stai costruendo un reparto dimensionato per otto postazioni, la comunicazione è dovuta anche se all’avvio partirai con due addetti.

Come si adempie. Non esiste più un modulo autonomo da spedire alla ASL: le informazioni viaggiano dentro la pratica SUAP — permesso di costruire, SCIA, segnalazioni e attestazioni collegate all’insediamento produttivo. In concreto, quando il tuo tecnico prepara la pratica edilizia per il nuovo capannone o per l’ampliamento, deve includere la descrizione delle lavorazioni previste, delle modalità di esecuzione e delle caratteristiche di locali e impianti. È un punto da chiarire subito con progettista e consulente: la pratica edilizia “pura”, che descrive solo l’involucro e tace sulle lavorazioni, non soddisfa l’articolo 67.

Un esempio concreto. Un’azienda di carpenteria decide di ampliare il capannone per inserire una nuova linea di taglio laser. Nella pratica SUAP per l’ampliamento andranno descritti: la lavorazione (taglio laser di lamiere, movimentazione con carroponte), le modalità principali (turni, flussi dei materiali), le caratteristiche dei locali (superfici, altezze, aerazione, illuminazione) e degli impianti (elettrico, aspirazione fumi, aria compressa). Sono le stesse informazioni che, a regime, finiranno nel DVR: anticiparle in fase di progetto significa scoprire prima — e non durante un sopralluogo ispettivo — che l’aspirazione è sottodimensionata o che il percorso dei carrelli incrocia le uscite di emergenza.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il soggetto tenuto alla comunicazione tramite SUAP; nelle operazioni immobiliari complesse deve coordinarsi con committente e progettisti perché le informazioni entrino nella pratica.
  • Dirigente: risponde della violazione insieme al datore di lavoro, secondo l’apparato sanzionatorio dell’art. 68, nell’ambito delle attribuzioni organizzative che gli competono.
  • Progettisti e tecnici: pur non essendo destinatari diretti dell’art. 67, sono quelli che materialmente redigono la pratica; ricorda che l’art. 22 impone loro di rispettare i principi di prevenzione già in fase di progettazione.
  • Organo di vigilanza (ASL/INL): riceve le informazioni attraverso il canale SUAP e può utilizzarle per verifiche, anche in sede di ispezione successiva all’avvio dell’attività.

Se stai avviando un’attività da zero, la comunicazione ex art. 67 è solo uno dei tasselli: conviene inquadrarla nel percorso complessivo degli adempimenti per una nuova azienda, insieme a valutazione dei rischi, nomine e pratiche antincendio.

Errori comuni

  1. Credere che la pratica edilizia basti da sola. Il permesso di costruire o la SCIA che descrivono solo l’edificio, senza oggetto delle lavorazioni e caratteristiche degli impianti, lasciano l’obbligo scoperto: le informazioni dell’art. 67 vanno inserite espressamente.
  2. Dimenticare ampliamenti e ristrutturazioni. L’attenzione è alta sul capannone nuovo, molto meno sul soppalco aggiunto o sul reparto riorganizzato: anche questi interventi, se riguardano locali per lavorazioni industriali, rientrano nella norma.
  3. Ragionare sull’organico attuale invece che sulla presenza prevista. La soglia dei tre lavoratori si valuta sul dimensionamento del luogo di lavoro, non sulla fotografia del giorno della pratica.
  4. Confondere questa comunicazione con altre notifiche. La notifica preliminare dei cantieri (art. 99) e le comunicazioni per i locali sotterranei dell’art. 65 sono adempimenti distinti, con presupposti e destinatari propri: uno non assorbe l’altro.
  5. Trattarla come burocrazia a valle. Il momento giusto per coinvolgere RSPP e consulente è la fase di progetto: correggere un layout sul CAD costa ore, correggerlo a pavimento gettato costa un cantiere.

Domande frequenti sull’art. 67

La comunicazione dell'art. 67 riguarda anche uffici e negozi?

No. L'obbligo scatta solo per edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali: uffici, attività commerciali e di servizi ne restano fuori. Attenzione però: anche i locali esclusi dall'art. 67 devono comunque rispettare i requisiti dei luoghi di lavoro dell'art. 63 e dell'Allegato IV, che si applicano a tutte le attività.

Come si presenta oggi la comunicazione: serve ancora una notifica separata alla ASL?

No. Dopo la semplificazione del 2013, la comunicazione non è più un atto autonomo da inviare all'organo di vigilanza, ma viene effettuata nell'ambito delle istanze, segnalazioni o attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), secondo le modalità del D.P.R. 160/2010. È il canale amministrativo della pratica edilizia o produttiva a veicolare le informazioni.

L'obbligo vale anche per le microimprese?

Dipende dall'organico previsto, non dalla forma giuridica: la comunicazione è dovuta per i luoghi di lavoro in cui è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Un piccolo laboratorio artigianale con quattro addetti rientra nell'obbligo; un locale dove lavoreranno due persone no, fermi restando tutti gli altri requisiti del Titolo II.

Cosa bisogna comunicare in concreto?

Due blocchi di informazioni: la descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità con cui saranno eseguite, e la descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. In pratica si tratta di mettere l'organo di vigilanza in condizione di capire cosa si farà nell'edificio e se gli spazi progettati sono compatibili con quelle lavorazioni.

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