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TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 253 — Controllo dell'esposizione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 253 disciplina come si misura l’esposizione all’amianto: è la norma tecnica che rende verificabile il rispetto del valore limite fissato dall’art. 254. In sintesi:

Co. 1 — Per garantire il rispetto del valore limite, e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. L’obbligo non si applica ai casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità previsti dall’art. 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. Co. 2 — Il campionamento deve essere rappresentativo della personale esposizione del lavoratore alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali che lo contengono. Co. 3 — I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Co. 4 — Il prelievo dei campioni è eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche; le analisi sono affidate a laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre. Co. 5 — La durata dei campionamenti deve consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa su un periodo di riferimento di otto ore (un turno), tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. Co. 6 — Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, secondo il metodo raccomandato dall’OMS nel 1997 o altro metodo equivalente. Si contano solo le fibre con lunghezza superiore a 5 micrometri, larghezza inferiore a 3 micrometri e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1.

Cosa significa in pratica

Nel Capo III del Titolo IX l’amianto non è un rischio “stimabile a tavolino”: la legge pretende numeri misurati sul campo. L’articolo 253 traduce questo principio in una procedura precisa, perché un dato di esposizione vale solo se è stato raccolto nel modo giusto.

Il punto centrale è il comma 2: il campionamento deve essere personale, cioè condotto con il dispositivo di prelievo posizionato nella zona respiratoria del lavoratore mentre svolge le sue reali attività. Un campionatore ambientale appeso a una parete del cantiere può servire per altri scopi (ad esempio i controlli sulle aree di bonifica), ma non fotografa ciò che respira davvero l’operatore che rimuove una copertura in cemento-amianto o scoibenta una tubazione.

Il secondo pilastro è la rappresentatività temporale: l’esposizione si esprime come media ponderata sulle otto ore del turno. In pratica il tecnico di igiene industriale costruisce una strategia di campionamento che copre le diverse fasi di lavoro — allestimento del confinamento, rimozione, insacco, decontaminazione — e ricompone i risultati in un valore confrontabile con il limite dell’art. 254. Ecco perché i monitoraggi seri costano tempo: una pompa accesa per dieci minuti non produce un dato utilizzabile.

Terzo pilastro: la qualità di chi misura. Prelievo affidato a personale qualificato, analisi affidate a laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre; nella prassi le imprese di bonifica si rivolgono ai laboratori qualificati nell’ambito dei programmi di controllo ministeriali. Il metodo di riferimento è la microscopia ottica a contrasto di fase secondo il protocollo OMS, con la definizione convenzionale di “fibra regolamentata” (più lunga di 5 µm, più sottile di 3 µm, rapporto 3:1). Va ricordato che la materia è in evoluzione: la direttiva (UE) 2023/2668 ha ridotto il valore limite europeo e previsto il passaggio graduale a metodi di conteggio più sensibili, come la microscopia elettronica; prima di una campagna di monitoraggio conviene quindi verificare il testo vigente degli articoli 253 e 254 e i metodi accettati.

Un esempio concreto: un’impresa edile deve rimuovere 800 m² di lastre in cemento-amianto da un capannone. Dopo la notifica e il piano di lavoro, programma i monitoraggi personali sugli addetti alla rimozione, consultando preventivamente l’RLS sulla strategia di campionamento (comma 3). I risultati finiscono nel DVR e nella documentazione di cantiere: se restano sotto il valore limite confermano l’adeguatezza delle misure adottate; se lo superano, scattano gli obblighi di intervento previsti dal Capo e la revisione delle protezioni, a partire dai DPI delle vie respiratorie.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: programma ed effettua le misurazioni periodiche, ne riporta i risultati nel DVR e li usa per verificare il rispetto del valore limite; nei lavori di demolizione e rimozione integra i monitoraggi nel piano di lavoro.
  • Lavoratori e RLS: devono essere consultati prima dei campionamenti; i risultati alimentano anche l’informazione ai lavoratori e, per gli esposti, il registro di esposizione.
  • Personale qualificato e laboratori: eseguono rispettivamente prelievi e analisi; la scelta di fornitori privi di reale competenza sull’amianto rende i dati contestabili in sede ispettiva.
  • Organo di vigilanza: confronta i monitoraggi con la valutazione dei rischi e con il piano di lavoro, specie nei cantieri di bonifica del settore edilizia.

Errori comuni

  1. Solo campionamenti ambientali. Misurare l’aria del locale invece dell’esposizione personale dell’operatore non soddisfa il comma 2: i due dati rispondono a domande diverse.
  2. Prelievi troppo brevi. Un campionamento che non copre le fasi rappresentative del turno non consente la ponderazione su otto ore richiesta dal comma 5.
  3. Saltare la consultazione preventiva. Il coinvolgimento di lavoratori o RLS prima dei campionamenti è un obbligo espresso, non una cortesia: la sua omissione vizia la procedura.
  4. Risultati mai riportati nel DVR. I rapporti di prova lasciati in una cartella del laboratorio non bastano: il comma 1 vuole i risultati dentro il documento di valutazione, dove orientano le misure di prevenzione.
  5. Invocare l’esenzione ESEDI senza presupposti. Le esposizioni sporadiche e di debole intensità sono ipotesi circoscritte: usarle come scorciatoia per evitare i monitoraggi in attività di rimozione espone a contestazioni pesanti.

Domande frequenti sull’art. 253

La misurazione delle fibre di amianto è sempre obbligatoria?

No. L'obbligo di misurazione periodica scatta quando i lavoratori sono o possono essere esposti ad amianto, ma è escluso nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) individuati ai sensi dell'art. 249. Fuori da queste ipotesi, ad esempio in una bonifica o in una rimozione di coperture in cemento-amianto, il monitoraggio va programmato e ripetuto in funzione della valutazione dei rischi.

Chi può eseguire i campionamenti e le analisi?

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche, quindi da tecnici di igiene industriale esperti nel monitoraggio dell'amianto. Le analisi spettano a laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre: nella prassi si ricorre ai laboratori che hanno superato i programmi di qualificazione ministeriali per le analisi sull'amianto.

Cosa significa esposizione rappresentativa su otto ore?

Il risultato del monitoraggio deve esprimere l'esposizione del lavoratore riferita a un turno di otto ore, tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. Non basta quindi un prelievo di pochi minuti nel momento peggiore o migliore della giornata: la strategia di campionamento deve coprire le fasi di lavoro in modo da ricostruire la media ponderata del turno.

Dove vanno riportati i risultati delle misurazioni?

I risultati delle misure devono confluire nel documento di valutazione dei rischi, e nei cantieri di bonifica alimentano anche il piano di lavoro e i controlli sul rispetto del valore limite dell'art. 254. Conservarli e tenerli aggiornati è essenziale: sono la prova documentale del livello di esposizione, rilevante anche ai fini del registro degli esposti.

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