Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Art. 198 — Linee guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 198 è l’ultimo articolo del capo dedicato al rumore, all’interno del Titolo VIII sugli agenti fisici. È una norma breve, di indirizzo:
Su proposta della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6), sono elaborate linee guida per l’applicazione delle disposizioni del capo sul rumore alle particolari esigenze dei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.
Non c’è un obbligo nuovo a carico del datore di lavoro né una sanzione: l’articolo affida a un organismo tecnico nazionale il compito di tradurre le regole generali sul rumore in indicazioni operative per tre ambiti che, per loro natura, non si prestano facilmente ai criteri pensati per l’industria manifatturiera.
Cosa significa in pratica
Il capo sul rumore ragiona in termini di valori di azione e valori limite, di valutazione dell’esposizione e di misure tecniche per ridurre la fonte sonora. Questo impianto funziona bene in una carpenteria o in una falegnameria, dove il rumore proviene da macchine che si possono insonorizzare, schermare o sostituire. Nei tre settori citati dall’articolo 198, invece, il rumore è parte del prodotto o del servizio.
Pensa a una sala da concerto o a un locale con musica dal vivo: abbassare il livello sonoro non è un semplice intervento di manutenzione, perché il suono è la ragione stessa dell’attività. In un teatro o in un set audiovisivo il picco sonoro può arrivare all’improvviso, con applausi o effetti. In un call center l’esposizione non nasce dall’ambiente ma dalla cuffia, e va misurata con metodi diversi da quelli usati per il rumore ambientale.
Da qui la scelta del legislatore: invece di imporre criteri rigidi, ha previsto che un tavolo tecnico elabori linee guida capaci di indicare come misurare correttamente l’esposizione (per esempio la tecnica di misura sotto cuffia negli operatori telefonici), quali soluzioni organizzative adottare (rotazione delle postazioni, pause, limitazione dei tempi di esposizione) e come conciliare la tutela dei lavoratori con la natura artistica o commerciale dell’attività.
Attenzione a non fraintendere la portata dell’articolo: la mancata emanazione delle linee guida non sospende gli obblighi. Chi gestisce un locale, una compagnia teatrale o un call center resta tenuto ad applicare integralmente il capo sul rumore. La valutazione del rischio va fatta, i dispositivi di protezione dell’udito vanno forniti quando l’esposizione lo richiede e la sorveglianza sanitaria va attivata al superamento dei valori di azione superiori. Le linee guida non sostituiscono questi doveri: li rendono più applicabili al contesto specifico.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Commissione consultiva permanente (art. 6): è il soggetto competente a elaborare e proporre le linee guida applicative per i tre settori.
- Datore di lavoro dei settori musica, spettacolo, attività ricreative e call center: non ha obblighi aggiuntivi dall’art. 198, ma applica tutto il capo sul rumore adattandolo, dove esistono, ai criteri delle linee guida.
- RSPP e tecnici competenti in acustica: utilizzano le indicazioni per scegliere metodi di misura e soluzioni tecniche coerenti con la specificità del settore.
- Medico competente: imposta la sorveglianza sanitaria tenendo conto delle peculiarità di esposizione tipiche di questi ambienti.
Errori comuni
- Credere che l’articolo esoneri i settori citati. È il contrario: la norma li considera casi delicati proprio perché il rumore è connaturato all’attività. Gli obblighi del capo restano pieni.
- Attendere le linee guida per valutare il rischio. La valutazione dell’esposizione al rumore è dovuta a prescindere; le linee guida, dove presenti, la orientano ma non ne sono condizione.
- Misurare il rumore dei call center come rumore ambientale. L’esposizione degli operatori dipende dalla cuffia e va rilevata con tecniche dedicate: usare un fonometro d’ambiente porta a sottostimare il rischio reale.
- Ignorare le misure organizzative. Dove non si può ridurre la sorgente, contano rotazioni, pause e limitazione dei tempi di esposizione: sono spesso l’unica leva efficace in musica e spettacolo.
Domande frequenti sull’art. 198
L'art. 198 crea nuovi obblighi per discoteche, teatri o call center?
No. Non introduce adempimenti autonomi: prevede solo l'elaborazione di linee guida applicative del capo sul rumore per questi settori. Gli obblighi restano quelli degli articoli 189-196, dalla valutazione del rischio alla sorveglianza sanitaria.
Perché la norma cita proprio musica, attività ricreative e call center?
Sono contesti in cui il rumore non nasce da macchinari ma dall'attività stessa: musica dal vivo o riprodotta, applausi e pubblico, cuffie e traffico telefonico. Applicare i criteri pensati per l'industria richiede adattamenti tecnici, ed è ciò che le linee guida devono chiarire.
In assenza di linee guida specifiche, come mi comporto?
Si applicano comunque le regole generali del capo sul rumore. Il datore di lavoro valuta l'esposizione, adotta le misure dell'art. 192 e la sorveglianza sanitaria dell'art. 196; le linee guida, dove disponibili, aiutano a scegliere metodi di misura e soluzioni adeguate al settore.