Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 258 — Formazione dei lavoratori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 258 chiude, insieme all’informazione dell’art. 257, il presidio “cognitivo” del Capo III: chi lavora con l’amianto — o potrebbe incontrarlo — deve sapere esattamente cosa sta maneggiando. In sintesi:
Co. 1 — Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente e adeguata, ripetuta ad intervalli regolari. Co. 2 — Il contenuto deve essere facilmente comprensibile e coprire, in particolare: le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, compreso l’effetto sinergico del tabagismo; i tipi di prodotti e materiali che possono contenerlo; le operazioni che possono comportare esposizione e l’importanza dei controlli preventivi; le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; funzione, scelta, uso corretto e limiti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; le procedure di emergenza e di decontaminazione; l’eliminazione dei rifiuti; la necessità della sorveglianza medica. Co. 3 — Alla rimozione, allo smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate possono essere addetti solo i lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Cosa significa in pratica
Per capire l’articolo 258 conviene ragionare per tre livelli di formazione, che nella pratica aziendale si sommano.
Il primo livello è quello generale: la formazione di base di ogni lavoratore secondo l’art. 37 e l’Accordo Stato-Regioni. Non basta mai, da sola, per il rischio amianto.
Il secondo livello è la formazione specifica dell’art. 258, commi 1 e 2, dovuta a chiunque sia esposto o potenzialmente esposto. L’avverbio pesa: non riguarda solo le imprese di bonifica, ma anche il manutentore che apre una centrale termica con coibentazioni anni Settanta, l’elettricista che fora una parete in un capannone datato, il coperturista che sale su un tetto che potrebbe rivelarsi in cemento-amianto. Per queste figure il percorso deve insegnare prima di tutto a riconoscere i materiali sospetti — lastre ondulate, coibentazioni friabili, guarnizioni, pavimenti in vinil-amianto — e a fermarsi quando il dubbio esiste. L’elenco del comma 2 è un vero programma didattico: se nel tuo attestato mancano la decontaminazione, i limiti dei facciali filtranti o l’effetto combinato fumo-amianto (che moltiplica il rischio di tumore polmonare), la formazione è incompleta rispetto alla norma.
Il terzo livello è l’abilitazione professionale del comma 3: per rimuovere, smaltire o bonificare serve aver frequentato i corsi regionali previsti dalla legge 257/1992, quella che ha messo al bando l’amianto in Italia. La prassi attuativa distingue i corsi di livello operativo, per gli addetti che lavorano materialmente sui materiali, e di livello gestionale, per chi dirige e coordina le attività; entrambi si concludono con una verifica e con un’abilitazione rilasciata in ambito regionale. È un requisito soggettivo del singolo lavoratore, che si aggiunge alla qualificazione dell’impresa richiesta dall’art. 256: un’azienda iscritta all’Albo gestori ambientali non può comunque mandare in copertura un operaio privo del “patentino”.
La comprensibilità, infine, non è una clausola di stile. Nei cantieri di bonifica lavorano spesso squadre multilingue: una formazione erogata in un italiano tecnico non compreso equivale, in caso di infortunio o di ispezione, a formazione non fatta. Vale qui la stessa logica della verifica linguistica prevista in via generale per la formazione dei lavoratori stranieri.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente): assicura la formazione a tutti gli esposti e potenzialmente esposti, ne cura la ripetizione a intervalli regolari, verifica che gli addetti alla bonifica possiedano l’abilitazione ex L. 257/1992 e conserva le evidenze documentali.
- Lavoratori esposti o potenzialmente esposti: destinatari della formazione dei commi 1 e 2; hanno l’obbligo di parteciparvi e di applicare le procedure apprese.
- Addetti a rimozione, smaltimento e bonifica: devono possedere l’abilitazione regionale prima di essere adibiti; senza corso, l’adibizione è vietata.
- Committenti e imprese affidatarie nei cantieri di edilizia: in sede di verifica di idoneità tecnico professionale controllano anche gli attestati degli addetti, non solo l’iscrizione dell’impresa all’Albo.
- RSPP e medico competente: collaborano a definire contenuti e periodicità del percorso, in coerenza con la valutazione del rischio amianto e con la sorveglianza sanitaria.
Errori comuni
- Fermarsi all’attestato “rischio alto”. La formazione specifica di mansione non copre i contenuti del comma 2: per gli esposti e i potenzialmente esposti serve il modulo dedicato all’amianto, documentato come tale.
- Dimenticare i “potenzialmente esposti”. Manutentori, impiantisti e squadre di pronto intervento su edifici ante 1992 restano spesso fuori dai piani formativi: è la platea in cui avvengono le esposizioni accidentali più gravi.
- Adibire alla bonifica personale senza abilitazione. L’iscrizione dell’impresa all’Albo non basta: ogni addetto deve aver frequentato il corso ex L. 257/1992 del livello corrispondente al proprio ruolo.
- Nessuna ripetizione nel tempo. “Ad intervalli regolari” significa che la formazione iniziale non è per sempre: senza aggiornamenti pianificati e registrati, l’obbligo del comma 1 risulta violato.
- Formazione incomprensibile. Slide tecniche in italiano per squadre che non lo padroneggiano, nessuna verifica di apprendimento: il requisito di comprensibilità del comma 2 è parte integrante dell’obbligo, non un consiglio didattico.
Domande frequenti sull’art. 258
La formazione generale e specifica dell'art. 37 copre anche il rischio amianto?
No. L'art. 258 impone una formazione aggiuntiva e mirata per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto, con i contenuti minimi elencati dal comma 2. L'attestato di formazione specifica 'rischio alto' non sostituisce questo percorso: sono obblighi che si sommano, non alternativi.
Che corso serve per poter rimuovere l'amianto?
Il comma 3 riserva le attività di rimozione, smaltimento e bonifica ai lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione professionale previsti dall'art. 10 della legge 257/1992, organizzati o autorizzati dalle Regioni. La prassi attuativa distingue i corsi di livello operativo, per chi lavora materialmente sui materiali, da quelli di livello gestionale per chi dirige e coordina le attività di bonifica.
Ogni quanto va ripetuta la formazione sull'amianto?
L'art. 258 richiede che la formazione sia impartita 'ad intervalli regolari', senza fissare una cadenza unica a livello nazionale. La periodicità va quindi definita in base alla valutazione dei rischi e alle indicazioni regionali sui corsi abilitanti, e soprattutto va documentata: in sede ispettiva una formazione ferma a molti anni prima non è considerata 'a intervalli regolari'.
Un manutentore che potrebbe solo incontrare amianto va formato?
Sì. La norma parla espressamente di lavoratori esposti 'o potenzialmente esposti': idraulici, elettricisti, coperturisti e manutentori che operano su edifici o impianti costruiti prima del bando del 1992 rientrano tipicamente in questa platea. Devono almeno saper riconoscere i materiali sospetti e sapere che, in caso di dubbio, ci si ferma e si segnala.
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