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TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 194 — Misure per la limitazione dell'esposizione

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 194 disciplina il caso più critico nella gestione del rischio rumore: quello in cui, nonostante tutte le misure adottate, l’esposizione di un lavoratore supera comunque i valori limite di esposizione.

Co. 1 — Fatto salvo l’obbligo di non superare i valori limite di esposizione, se — nonostante le misure prese in applicazione del Capo II — si individuano esposizioni superiori a tali valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite; b) individua le cause dell’esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

I valori limite richiamati sono quelli dell’art. 189: un livello di esposizione giornaliera LEX = 87 dB(A) e una pressione acustica di picco ppeak = 140 dB(C). La particolarità decisiva è che questi valori, a differenza dei valori di azione, si calcolano tenendo conto dell’attenuazione dei dispositivi di protezione dell’udito indossati dal lavoratore. In altre parole, riguardano il rumore che arriva davvero al timpano, dopo cuffie e tappi.

Cosa significa in pratica

Per capire la portata dell’articolo bisogna tenere presente la scala dei livelli fissata dal Capo II. Il rumore ambientale in una postazione può anche essere elevato: finché il lavoratore è protetto e l’esposizione “sotto DPI” resta entro gli 87 dB(A), si è nel campo di gioco della normativa. Il superamento dei valori limite è invece un fatto anomalo: significa che l’attenuazione dell’otoprotettore non basta più, e che l’orecchio del lavoratore sta ricevendo dosi di rumore capaci di produrre un danno uditivo.

Proprio per questo l’art. 194 non prevede una gradualità: chiede un’azione immediata. È l’unico caso, nella gestione del rumore, in cui la logica del “programma di misure da attuare nel tempo” cede il passo a un intervento urgente.

Un esempio concreto. In un reparto di stampaggio la fonometria annuale rileva su un addetto un LEX ambientale di 92 dB(A); con le cuffie in dotazione (SNR adeguato) l’esposizione effettiva scende a 78 dB(A), ampiamente entro i limiti. Un anno dopo, l’introduzione di una nuova pressa e l’usura delle cuffie portano l’esposizione effettiva a 89 dB(A): siamo oltre il valore limite. A questo punto scatta l’art. 194:

  • azione immediata — sostituzione degli otoprotettori con modelli a maggiore attenuazione, riduzione dei tempi di permanenza, schermatura provvisoria della pressa: qualsiasi misura che riporti subito l’esposizione sotto gli 87 dB(A);
  • ricerca delle cause — la nuova pressa? le cuffie usurate? un uso scorretto del DPI? Va accertato il perché;
  • correzione strutturale — intervento sulla sorgente, manutenzione programmata dei DPI, revisione della postazione, in modo che il superamento non torni.

La differenza rispetto all’art. 192 è netta. L’art. 192 costruisce la strategia ordinaria di riduzione del rumore alla fonte quando si superano i valori di azione; l’art. 194 è la valvola di sicurezza che scatta quando si sfonda il tetto assoluto. I due articoli lavorano in sequenza: se il sistema costruito con l’art. 192 e con i DPI dell’art. 193 ha funzionato, all’art. 194 non ci si arriva mai.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il destinatario diretto dei tre obblighi. Non può limitarsi a “dare un tappo migliore”: deve documentare l’azione immediata, l’analisi delle cause e la modifica delle misure. Tutto questo confluisce nell’aggiornamento della valutazione del rischio rumore prevista dall’art. 190.
  • RSPP e tecnico competente in acustica: supportano l’individuazione delle cause e ricalcolano l’esposizione, verificando l’attenuazione reale dei DPI adottati.
  • Medico competente: il superamento dei valori limite rende ancora più stringente la sorveglianza sanitaria, che per il rumore è obbligatoria già oltre i valori superiori di azione. Un audiogramma alterato può essere il primo segnale che i valori limite sono stati sforati.
  • Lavoratore: è tenuto a usare correttamente gli otoprotettori messi a disposizione; un DPI indossato male è tra le cause più frequenti di superamento “reale” dell’esposizione.

Errori comuni

  1. Confondere valori di azione e valori limite. Superare gli 85 dB(A) ambientali è fisiologico in molte lavorazioni e fa scattare gli obblighi ordinari; superare gli 87 dB(A) all’orecchio protetto è tutt’altra cosa e chiama in causa l’art. 194.
  2. Fermarsi al DPI più potente. Sostituire la cuffia è solo la lettera a). Senza individuare la causa (lettera b) e correggere il sistema (lettera c) l’adempimento è incompleto e il superamento tornerà.
  3. Non ricalcolare l’attenuazione reale dei DPI. L’attenuazione di catalogo non è quella sul campo: uso discontinuo, cattiva vestibilità e usura riducono la protezione effettiva, ed è spesso qui che nasce il superamento del valore limite.
  4. Dimenticare l’aggiornamento del DVR. L’azione dell’art. 194 va tracciata: un superamento dei valori limite non documentato e non seguito da misure correttive è, in sede ispettiva, una violazione conclamata.

Domande frequenti sull’art. 194

Quali sono i valori limite di esposizione al rumore?

I valori limite fissati dall'art. 189 sono un livello di esposizione giornaliera LEX pari a 87 dB(A) e una pressione acustica di picco ppeak pari a 140 dB(C). A differenza dei valori di azione, questi valori si calcolano tenendo conto dell'attenuazione dei dispositivi di protezione dell'udito effettivamente indossati dal lavoratore: il tappo o la cuffia, quindi, non deve mai essere superato.

Cosa deve fare il datore di lavoro se un lavoratore supera i valori limite?

Deve agire su tre fronti contemporaneamente: adottare misure immediate per riportare l'esposizione sotto il valore limite, individuare le cause del superamento e modificare le misure di prevenzione e protezione perché non si ripeta. Non basta consegnare un otoprotettore più performante: l'art. 194 chiede di risalire alla causa e di correggere il sistema.

Che differenza c'è tra valori limite e valori superiori di azione?

I valori superiori di azione (85 dB(A) e 137 dB(C)) fanno scattare obblighi crescenti — DPI obbligatori, programma di riduzione, segnaletica, sorveglianza sanitaria — ma possono essere superati come rumore ambientale. I valori limite (87 dB(A) e 140 dB(C)) sono invece una soglia invalicabile riferita all'orecchio del lavoratore protetto: il loro superamento fa scattare l'obbligo di intervento immediato dell'art. 194.

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