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TUS

Titolo XI · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 296 — Verifiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 296 è composto da un unico comma, di puro rinvio:

Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche previste dai capi III e IV del DPR 22 ottobre 2001, n. 462.

Poche righe che saldano il Titolo XI del Testo Unico alla disciplina delle verifiche degli impianti elettrici pericolosi: il DPR 462/2001, lo stesso decreto che regola le verifiche dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche.

Il richiamo alle zone merita una precisazione. L’Allegato XLIX classifica le aree con atmosfere esplosive in sei zone: 0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbie; 20, 21 e 22 per polveri combustibili. L’art. 296 seleziona solo le quattro zone a probabilità più alta — 0 e 20 (atmosfera esplosiva presente in permanenza o per lunghi periodi), 1 e 21 (atmosfera probabile nel funzionamento ordinario) — e lascia fuori le zone 2 e 22, dove l’atmosfera esplosiva è un evento raro e di breve durata.

Cosa significa in pratica

L’elettricità è una delle sorgenti di innesco più insidiose in un’area ATEX: un contatto ossidato, una guarnizione degradata su una custodia Ex, un pressacavo allentato bastano a trasformare un impianto certificato in un innesco potenziale. Per questo il legislatore non si accontenta della manutenzione interna e pretende un controllo di terza parte, con cadenza obbligatoria.

In concreto, il percorso per un’azienda con aree classificate — un impianto di verniciatura, un silo di stoccaggio farine, un reparto con solventi, una centrale termica a gas con locali classificati — funziona così:

  1. Classificazione delle aree: nell’ambito della valutazione del rischio di esplosione ex art. 290, il datore di lavoro ripartisce le aree in zone secondo l’art. 293 e l’Allegato XLIX. È da questa mappa che discende l’obbligo dell’art. 296: se esistono zone 0, 1, 20 o 21, le installazioni elettriche che vi ricadono entrano nel regime del DPR 462/2001.
  2. Messa in esercizio e omologazione: per i nuovi impianti l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità, che il datore di lavoro trasmette agli enti previsti dal DPR 462/2001 secondo le procedure vigenti (oggi in via telematica tramite i servizi INAIL).
  3. Verifica periodica biennale: eseguita dall’organo pubblico territorialmente competente (ASL o ARPA) oppure da un organismo abilitato dal Ministero, su incarico del datore di lavoro. Il verbale di verifica va conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
  4. Verifiche straordinarie: nei casi previsti dal decreto, tipicamente dopo modifiche sostanziali, esito negativo della verifica periodica o richiesta del datore di lavoro.

Il punto che sfugge più spesso: la verifica del DPR 462/2001 non sostituisce la manutenzione degli impianti Ex secondo le norme tecniche, né è sostituita da essa. I controlli periodici del manutentore e le ispezioni previste dalle norme CEI restano misure di prevenzione a carico del datore di lavoro; la verifica biennale è un adempimento ulteriore, con un soggetto verificatore qualificato e terzo.

Ricorda infine che l’esito della classificazione condiziona tutto: se il documento sulla protezione contro le esplosioni delimita male le zone, anche il perimetro delle verifiche risulta sbagliato — impianti che dovevano essere verificati e non lo sono, o verifiche pagate su aree che non le richiedevano.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario dell’obbligo di “provvedere”: individua gli impianti soggetti sulla base della classificazione delle aree, attiva la verifica nei termini, sceglie l’eventuale organismo abilitato e conserva i verbali. Nelle organizzazioni strutturate l’adempimento è tipicamente gestito da un dirigente delegato, che ne risponde ai sensi dell’art. 297.
  • Verificatore (ASL/ARPA oppure organismo abilitato): esegue la verifica e rilascia il verbale; in caso di esito negativo l’impianto non può restare in esercizio nelle condizioni riscontrate.
  • RSPP: supporta il datore di lavoro nel tenere allineati classificazione ATEX, scadenzario delle verifiche e documento ex art. 294.
  • Organi di vigilanza: in sede ispettiva chiedono i verbali delle verifiche biennali insieme al documento sulla protezione contro le esplosioni; la loro assenza è tra le contestazioni più frequenti nelle aziende con rischio ATEX.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla verifica dell’impianto di terra. Molte aziende hanno in scadenzario la verifica ex DPR 462/2001 dell’impianto di terra ma dimenticano che le installazioni in zona ATEX seguono un procedimento distinto, con periodicità sempre biennale.
  2. Considerare “verifica” il rapporto del manutentore. L’intervento dell’elettricista o del manutentore Ex, per quanto documentato, non è la verifica dei capi III e IV del DPR 462/2001: serve l’organo pubblico o un organismo abilitato.
  3. Aree mai classificate formalmente. Senza classificazione ex art. 293 e Allegato XLIX nessuno “vede” l’obbligo: il rischio esplosione esiste, ma verifiche e documento mancano a monte. È il caso tipico di falegnamerie, molini e piccole carpenterie con silos di polveri.
  4. Zone sovradimensionate per prudenza. Classificare tutto in zona 1 o 21 “per stare tranquilli” estende l’obbligo di verifica (e i costi degli impianti Ex) ben oltre il necessario: la classificazione va fatta con criterio tecnico, non cautelativo generico.
  5. Verbali non conservati. La verifica fatta ma non documentata, in sede ispettiva, equivale a una verifica mancante: il verbale va archiviato con il documento ex art. 294 e gli altri atti del Titolo XI.

Domande frequenti sull’art. 296

Ogni quanto vanno verificate le installazioni elettriche in zona ATEX?

Il DPR 462/2001 prevede per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione la verifica periodica biennale, senza le eccezioni di periodicità previste per i comuni impianti di terra. A queste si aggiungono le verifiche straordinarie nei casi previsti dal decreto, ad esempio dopo modifiche sostanziali dell'impianto o esito negativo di una verifica.

Chi può eseguire le verifiche previste dall'art. 296?

Le verifiche periodiche sono svolte dall'organo pubblico competente per territorio (ASL o ARPA, secondo la regione) oppure da un organismo abilitato dal Ministero, scelto dal datore di lavoro. Non valgono come verifica ai sensi del DPR 462/2001 i controlli dell'installatore o del manutentore di fiducia: quelli restano manutenzione, non verifica.

Le zone 2 e 22 rientrano nell'obbligo dell'art. 296?

No: la norma richiama espressamente solo le zone 0, 1, 20 e 21, cioè quelle a maggiore probabilità di presenza di atmosfera esplosiva. Per le installazioni in zona 2 e 22 restano comunque gli obblighi generali di manutenzione e controllo secondo le norme tecniche e le misure del documento sulla protezione contro le esplosioni.

Che differenza c'è con la verifica dell'impianto di messa a terra?

La fonte è la stessa, il DPR 462/2001, ma i procedimenti sono distinti: l'impianto di terra segue una periodicità biennale o quinquennale a seconda del tipo di attività, mentre le installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione sono sempre a verifica biennale. Un'azienda con zone ATEX gestisce quindi due scadenzari paralleli sullo stesso decreto.

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