Titolo VI
Art. 171 — Sanzioni a carico del preposto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 171 chiude il Titolo VI sulla movimentazione manuale dei carichi con l’apparato sanzionatorio riferito alla figura del preposto. La struttura è quella tipica del Testo Unico: dopo l’art. 170, dedicato al datore di lavoro e al dirigente, l’art. 171 individua le pene per chi sovrintende e vigila sul lavoro altrui.
Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19:
- con la pena dell’arresto o, in alternativa, dell’ammenda per la violazione degli obblighi organizzativi previsti dall’articolo 168, comma 2;
- con una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli obblighi di informazione previsti dall’articolo 169.
L’inciso decisivo è il primo: nei limiti dell’attività alla quale è tenuto. Il preposto non risponde di tutto ciò che accade nel Titolo VI, ma solo di quella porzione di obblighi che ricade nel suo compito di sorvegliare l’esecuzione concreta del lavoro.
Cosa significa in pratica
La movimentazione manuale dei carichi è, per definizione, un rischio che si consuma sul campo, gesto per gesto. È esattamente il terreno in cui il preposto ha un ruolo operativo: è la persona che vede il magazziniere sollevare da terra con la schiena piegata, che nota il pacco troppo pesante spostato a mano invece che con il transpallet, che assiste alla catena di sollevamenti ripetuti senza pause. Per questo il legislatore ha previsto una sanzione specifica a suo carico.
Il punto da tenere fermo è però la ripartizione delle responsabilità. Le scelte a monte - valutare il rischio con un metodo riconosciuto (per esempio il metodo NIOSH), organizzare i posti di lavoro, fornire ausili meccanici, sottoporre gli addetti a sorveglianza sanitaria, garantire informazione e formazione - restano in capo al datore di lavoro e sono sanzionate dall’art. 170. Il preposto entra in gioco a valle: quando i mezzi e le istruzioni ci sono, ma non vengono rispettati, e lui non interviene.
Un esempio concreto. In un magazzino della logistica il datore ha valutato il rischio da movimentazione, acquistato carrelli e transpallet e formato gli addetti. Se il caposquadra lascia che, per fare prima, i colli pesanti vengano spostati a mano scavalcando la procedura, è nel raggio d’azione dell’art. 171: aveva i mezzi per far rispettare la regola e non lo ha fatto. Se invece gli ausili non erano stati mai acquistati, la contestazione si sposta sul datore di lavoro.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Preposto: unico destinatario dell’art. 171. Risponde in relazione al proprio dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle procedure di lavoro sicuro nella movimentazione dei carichi, secondo gli obblighi generali dell’art. 19.
- Datore di lavoro e dirigente: rispondono, ai sensi dell’art. 170, degli obblighi organizzativi, valutativi, informativi e formativi del Titolo VI. Le due responsabilità non si sovrappongono: ciascuno per la propria sfera.
- Organi di vigilanza (ASL/INL): contestano la violazione al soggetto competente in base a chi, in concreto, avrebbe dovuto agire. Per le contravvenzioni penali opera di norma il meccanismo della prescrizione con possibilità di regolarizzazione ed estinzione agevolata.
La coerenza con l’art. 19 è il filo conduttore: il preposto è chi, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione. L’art. 171 sanziona la violazione di quello stesso perimetro, applicato al rischio da carichi.
Errori comuni
- Scaricare tutto sul preposto. Contestare al caposquadra carenze che sono in realtà organizzative (mancanza di ausili, valutazione assente, formazione mai erogata) porta a una responsabilità mal attribuita: quelle voci appartengono all’art. 170.
- Ignorare il preposto perché “tanto risponde il datore”. L’errore speculare. Dove le procedure esistono ma vengono tollerate prassi pericolose, l’omessa vigilanza è autonomamente sanzionabile a carico di chi doveva sorvegliare.
- Nominare preposti senza dar loro poteri e formazione. Un preposto privo di autorità reale e della formazione specifica prevista dopo la L. 215/2021 non è messo in condizione di vigilare; ma la nomina resta e la sanzione dell’art. 171 può comunque scattare. Meglio individuare correttamente i preposti e formarli, prima che una contestazione lo faccia emergere.
- Confondere la sanzione penale con quella amministrativa. Le due lettere dell’art. 171 hanno natura diversa: violare gli obblighi organizzativi dell’art. 168, comma 2, comporta una contravvenzione (arresto o ammenda); violare gli obblighi informativi dell’art. 169 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Il regime di definizione è differente.
Domande frequenti sull’art. 171
Il preposto può essere sanzionato per la movimentazione manuale dei carichi?
Sì, ma solo entro il perimetro dei suoi obblighi di vigilanza. L'art. 171 richiama espressamente i limiti dell'attività cui il preposto è tenuto ai sensi dell'art. 19: risponde di ciò che poteva e doveva sorvegliare sul campo, non delle scelte organizzative e valutative che restano del datore di lavoro.
Che differenza c'è tra l'art. 170 e l'art. 171?
Sono due articoli sanzionatori paralleli dello stesso Titolo VI. L'art. 170 punisce il datore di lavoro e il dirigente per le violazioni degli obblighi di organizzazione, valutazione, informazione e formazione; l'art. 171 punisce il preposto, con pene più contenute, per la parte che rientra nel suo dovere di sovrintendere e vigilare.
Il preposto risponde se il datore di lavoro non ha fornito le attrezzature o la formazione?
No. Se la carenza riguarda una misura che spetta al datore di lavoro - assenza di ausili meccanici, di valutazione o di formazione - la responsabilità è di chi doveva provvedere. Il preposto risponde quando, a fronte di mezzi e istruzioni disponibili, omette di far rispettare le procedure o tollera prassi pericolose.
Approfondisci
- ArticoloArt. 170 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
- ArticoloArt. 168 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 169 — Informazione, formazione e addestramento
- ArticoloArt. 19 — Obblighi del preposto
- GlossarioPreposto
- RischioMovimentazione manuale dei carichi
- GuidaMovimentazione carichi: il metodo NIOSH in pratica