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TUS

Titolo VII · Capo II — Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174 — Obblighi del datore di lavoro

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 174 elenca cosa deve fare il datore di lavoro per le postazioni con videoterminale. Tre commi:

Co. 1 — All’atto della valutazione del rischio prevista dall’articolo 28, il datore di lavoro analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Co. 2 — Adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, tenendo conto della somma o della combinazione dell’incidenza dei rischi rilevati. Co. 3 — Organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi dell’Allegato XXXIV.

In sostanza: prima si guardano tre famiglie di rischio (vista, postura/fatica, ergonomia e igiene), poi si interviene, e infine la postazione deve rispettare uno standard tecnico preciso.

Cosa significa in pratica

L’art. 174 è la norma operativa del Titolo VII sui videoterminali: traduce il rischio da VDT in obblighi concreti per chi organizza l’ufficio. Non parla di macchinari pericolosi o sostanze chimiche, ma dei disturbi che nascono dallo stare ore davanti a uno schermo: affaticamento visivo, mal di testa, dolori cervicali e lombari, disturbi da posture incongrue. Sono rischi “silenziosi”, spesso sottovalutati, ma che generano assenze, cali di produttività e contenziosi.

Il punto di partenza è il comma 1: l’analisi delle postazioni non è un adempimento separato, ma una parte della valutazione dei rischi dell’art. 28. Quando redigi o aggiorni il DVR di un’azienda con impiegati, call center o uffici tecnici, la sezione sul rischio da videoterminale deve esserci ed essere reale, non una pagina di stile.

Il comma 2 chiede di agire sui rischi trovati. Se dall’analisi emerge che i monitor sono troppo bassi, che le sedie non si regolano o che le finestre creano riflessi sullo schermo, il datore di lavoro deve porvi rimedio. La norma aggiunge un dettaglio importante: i rischi vanno considerati anche nella loro somma o combinazione. Una postazione con illuminazione appena accettabile e seduta appena accettabile, sommate, possono comunque produrre un affaticamento significativo.

Il comma 3 è il più verificabile in sede ispettiva: rimanda all’Allegato XXXIV, che è una vera e propria check-list tecnica della postazione. Riguarda:

  • schermo: caratteri definiti, immagine stabile, luminosità e contrasto regolabili, orientabile e inclinabile liberamente, privo di riflessi fastidiosi;
  • tastiera e dispositivi di puntamento: separati dallo schermo, inclinabili, con spazio davanti per appoggiare mani e avambracci;
  • piano di lavoro: superficie a basso indice di riflessione, dimensioni sufficienti, disposizione flessibile;
  • sedile: stabile, con altezza e schienale regolabili, ed eventuale poggiapiedi a chi lo richiede;
  • ambiente: spazio adeguato, illuminazione corretta, controllo di riflessi e abbagliamenti, rumore e microclima compatibili, interfaccia software adeguata al compito.

Nella pratica, adeguarsi all’art. 174 significa dotarsi di monitor decenti, sedie ergonomiche regolabili, disporre le scrivanie in modo che la luce naturale arrivi lateralmente e non alle spalle o di fronte allo schermo, e prevedere poggiapiedi e supporti dove servono. Sono investimenti modesti rispetto al costo di una lombalgia cronica o di un giudizio di idoneità con limitazioni.

L’art. 174 non vive da solo: si legge insieme all’art. 175 sulle pause (l’interruzione dell’attività al VDT), alla sorveglianza sanitaria dell’art. 176 con le visite oculistiche periodiche, e alla definizione di videoterminalista dell’art. 173, che individua chi è concretamente tutelato.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario principale. Analizza le postazioni nel DVR, adotta le misure correttive e garantisce la conformità all’Allegato XXXIV. Molti di questi compiti operativi possono ricadere anche sul dirigente, che infatti l’art. 178 indica come co-obbligato a fini sanzionatori.
  • RSPP e medico competente: collaborano all’analisi. Il medico competente, in particolare, con la sorveglianza sanitaria dell’art. 176 intercetta i disturbi visivi e muscolo-scheletrici e suggerisce adeguamenti della postazione.
  • Preposto: vigila sul corretto uso delle postazioni e sull’effettiva fruizione delle pause.
  • Lavoratore videoterminalista: deve utilizzare correttamente la postazione e segnalare eventuali inadeguatezze, ferma restando la responsabilità organizzativa del datore di lavoro.

Errori comuni

  1. DVR “copia-incolla” sul VDT. Una sezione videoterminali standard, uguale per ogni azienda e mai calata sulle postazioni reali, non soddisfa il comma 1: l’analisi deve riferirsi ai posti effettivi, con i loro monitor, sedie e illuminazione.
  2. Fermarsi all’analisi senza agire. Individuare i problemi nel DVR e non correggerli viola il comma 2. La valutazione senza misure conseguenti è un documento monco.
  3. Ignorare l’Allegato XXXIV. Comprare arredi qualsiasi senza verificare regolabilità della seduta, orientabilità dello schermo e assenza di riflessi è la causa più frequente di rilievi ispettivi sul Titolo VII.
  4. Trascurare l’illuminazione e i riflessi. Postazioni piazzate di fronte o di spalle alle finestre creano abbagliamenti e riflessi che nessuna sedia ergonomica compensa.
  5. Dimenticare lo smart working. Con il lavoro agile diffuso, molti datori ritengono di non avere più obblighi sul VDT. Gli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria restano, adattati alla nuova modalità di lavoro.

Domande frequenti sull’art. 174

Quando un lavoratore rientra tra gli obblighi dell'art. 174?

Gli obblighi specifici scattano per il videoterminalista, cioè il lavoratore che usa un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, secondo la definizione dell'art. 173. Per chi sta al VDT meno di questa soglia resta comunque l'obbligo generale di valutazione dei rischi dell'art. 28, ma non tutte le tutele di dettaglio del Titolo VII.

Cosa devo verificare in concreto per adeguarmi all'Allegato XXXIV?

L'Allegato XXXIV fissa i requisiti minimi di schermo, tastiera, piano e sedile di lavoro, spazio, illuminazione, riflessi, rumore, microclima e interfaccia software. In pratica va controllato che monitor, seduta regolabile, poggiapiedi (se richiesto), illuminazione e disposizione della postazione rispettino quei parametri, documentando l'esito nella valutazione dei rischi.

L'art. 174 si applica anche al lavoro da casa in smart working?

I principi ergonomici dell'art. 174 restano un riferimento anche per il lavoro agile, ma le modalità di tutela sono adattate: al lavoratore agile si applica soprattutto l'obbligo di informativa sui rischi e sui comportamenti sicuri, mentre l'organizzazione materiale della postazione domestica non è nella piena disponibilità del datore di lavoro. Restano validi gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria.

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