Salta al contenuto
TUS

Titolo VI · Capo II — Sanzioni

Art. 170 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 170 chiude il Titolo VI e ne costituisce l’apparato sanzionatorio. Non introduce obblighi nuovi: stabilisce le pene per chi non rispetta quelli fissati dagli articoli precedenti.

Co. 1 — Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto oppure, in alternativa, con l’ammenda per la violazione degli obblighi in materia di movimentazione manuale dei carichi previsti dall’articolo 168 (misure organizzative, valutazione del rischio secondo l’Allegato XXXIII, adozione delle misure per evitare o ridurre i rischi) e dall’articolo 169 (informazione, formazione e addestramento dei lavoratori addetti).

La struttura è quella tipica delle norme sanzionatorie del Testo Unico: a ogni obbligo sostanziale corrisponde una contravvenzione, punita in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda. Gli importi dell’ammenda sono indicati nell’articolo stesso e vengono periodicamente rivalutati.

Cosa significa in pratica

L’articolo 170 va letto sempre in coppia con gli articoli 168 e 169: da soli sono la regola di condotta, l’articolo 170 è la conseguenza del non averla seguita. Chi vuole capire cosa rischia deve quindi partire dagli obblighi.

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi è tra i più diffusi e sottovalutati: riguarda il magazziniere che solleva colli, l’operatore socio-sanitario che mobilizza pazienti, il muratore che porta a mano sacchi e blocchi, il commesso che rifornisce gli scaffali. Le patologie che ne derivano — lombalgie, ernie, disturbi muscolo-scheletrici — sono a lenta comparsa, e proprio per questo l’obbligo di prevenzione viene spesso rimandato finché non arriva la prima denuncia di malattia professionale o il primo controllo ispettivo.

In sede di vigilanza, l’organo accertatore verifica tre cose, che ricalcano gli obblighi degli articoli 168 e 169:

  1. la valutazione del rischio è stata fatta in concreto, seguendo i criteri dell’Allegato XXXIII e i metodi tecnici di riferimento (le norme ISO 11228, che il decreto richiama)? Un metodo strutturato come il NIOSH per il sollevamento è ciò che ci si aspetta di trovare;
  2. le misure organizzative conseguenti sono state adottate? Ausili meccanici, riprogettazione dei posti di lavoro, riduzione dei pesi, rotazione delle mansioni;
  3. la formazione e l’addestramento dei lavoratori addetti sono stati erogati e documentati?

Se una di queste manca, scatta la contestazione ai sensi dell’articolo 170. La contravvenzione è gestita, come quasi tutte quelle del Testo Unico, con il meccanismo della prescrizione obbligatoria del D.Lgs. 758/1994: l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare; se il destinatario adempie e paga l’ammenda in misura ridotta, il reato si estingue. È un sistema che premia chi si mette in regola, ma la fedina resta esposta se la prescrizione non viene ottemperata.

Obblighi e soggetti coinvolti

L’articolo 170 individua due destinatari, ed è una scelta precisa del legislatore.

  • Datore di lavoro: risponde delle scelte di fondo — l’aver fatto o meno la valutazione del rischio, l’aver stanziato risorse per gli ausili, l’aver organizzato la formazione. È il titolare degli obblighi non trasferibili di indirizzo e di spesa.
  • Dirigente: risponde in parallelo, per la parte che attua e organizza. Il responsabile di reparto o di magazzino che, pur avendone il potere, non mette a disposizione i mezzi meccanici o non fa rispettare le procedure risponde in proprio, indipendentemente dalla posizione del datore di lavoro.

La responsabilità di ciascuno si misura sulle effettive attribuzioni e competenze (art. 299 sulla posizione di garanzia di fatto): non conta solo la qualifica formale, ma il potere realmente esercitato. Un preposto che vigila sul rispetto delle istruzioni non è invece destinatario diretto delle sanzioni di questo articolo, che colpisce i soggetti con potere organizzativo e di spesa.

Da notare, per contrasto, che l’articolo 170 non prevede sanzioni a carico del lavoratore: gli obblighi dei lavoratori addetti alla movimentazione (uso corretto degli ausili, rispetto delle procedure, partecipazione alla formazione) trovano la loro sanzione altrove, nell’apparato generale che colpisce le inosservanze dei lavoratori.

Errori comuni

  1. Trattare la MMC come voce di stile nel DVR. Scrivere “presente il rischio da movimentazione manuale dei carichi” senza allegare la valutazione con un metodo riconosciuto equivale, in sede ispettiva, a non aver valutato: è la prima violazione contestata sotto l’articolo 170.
  2. Fermarsi alla valutazione senza misure. L’articolo 168 chiede di evitare o ridurre il rischio; una valutazione che segnala il pericolo ma non porta ad ausili, riprogettazione o limiti di peso lascia scoperto l’obbligo sostanziale.
  3. Dare per scontata la formazione generale. L’addestramento dell’articolo 169 è specifico sui carichi e sulle tecniche di movimentazione, e va documentato: la formazione generica sulla sicurezza non lo assorbe.
  4. Pensare che il dirigente sia coperto dalla posizione del datore di lavoro. L’articolo 170 li nomina entrambi: il responsabile operativo che non fa applicare le misure risponde in proprio, anche se il datore di lavoro ha formalmente fatto la sua parte.

Domande frequenti sull’art. 170

Chi risponde delle violazioni sulla movimentazione manuale dei carichi?

L'articolo 170 individua due soggetti: il datore di lavoro e il dirigente. Entrambi rispondono, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, della mancata valutazione del rischio, delle misure organizzative omesse e della formazione non erogata ai lavoratori addetti alla movimentazione.

La sanzione dell'art. 170 è penale o amministrativa?

È penale. Si tratta di contravvenzioni punite in via alternativa con l'arresto o con l'ammenda. Ciò significa che la violazione è gestita tipicamente con la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994: adempiendo alla prescrizione dell'organo di vigilanza e pagando in misura ridotta, il reato si estingue.

Basta avere il DVR per non incorrere nelle sanzioni dell'art. 170?

No. La valutazione del rischio da movimentazione va fatta in concreto secondo l'Allegato XXXIII e i metodi tecnici di riferimento, e deve tradursi in misure organizzative e in formazione effettiva. Un DVR che si limita a citare il rischio senza analizzarlo, o senza le misure conseguenti, non mette al riparo dalle contestazioni dell'art. 170.

Approfondisci