Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 115 — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 115 stabilisce cosa fare quando un lavoro in quota non può essere protetto da misure collettive. In sintesi:
L’articolo è stato riscritto dall’art. 5, comma 1, lett. i), del DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025. Il testo vigente si articola in cinque commi:
Co. 1 — Nei lavori in quota le protezioni collettive hanno la precedenza su quelle individuali, in coerenza con l’art. 111, co. 1, lett. a): vanno adottati in via prioritaria parapetti e reti di sicurezza. Co. 2 — Se il comma 1 non può essere applicato, i lavoratori usano DPI adatti all’uso specifico: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta. Co. 3 — Nella scelta vanno preferiti i sistemi delle lettere a), b) e c) rispetto all’arresto caduta della lettera d). Co. 4 — I sistemi composti da un dispositivo di presa del corpo e da un elemento di collegamento devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro. Co. 5 — I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi rispettano l’art. 111, co. 4, e l’art. 116.
La norma non descrive un singolo dispositivo: fissa una gerarchia di scelte, dalla protezione collettiva ai sistemi individuali che prevengono la caduta e, per ultimi, a quelli che la arrestano.
Cosa significa in pratica
Il messaggio di fondo dell’art. 115 va letto insieme all’art. 111: la protezione collettiva — parapetti, reti di sicurezza, impalcati completi — viene sempre prima. I sistemi individuali del comma 2 sono la seconda linea, quella che entra in gioco solo quando la protezione collettiva non è ragionevolmente attuabile o va temporaneamente rimossa. Presentare l’imbracatura come “la” soluzione contro le cadute dall’alto è un errore di impostazione prima ancora che di cantiere.
Tra i sistemi individuali, poi, il comma 3 premia quelli che impediscono di arrivare al bordo (trattenuta) o sostengono il lavoratore in posizione, rispetto a quelli che intervengono solo a caduta avvenuta. Quando si arriva all’arresto caduta, il punto pratico è che un pezzo non fa un sistema. L’imbracatura, da sola, non ha mai fermato nessuno: è solo l’interfaccia con il corpo. Perché la caduta sia arrestata in sicurezza serve una catena completa e compatibile:
- imbracatura indossata e regolata correttamente, con il giusto punto di attacco (dorsale o sternale);
- cordino o dispositivo retrattile dimensionato alla lavorazione;
- assorbitore di energia, che limita la forza sul corpo durante l’arresto;
- connettori (moschettoni) adeguati e chiusi;
- punto di ancoraggio su parti stabili — o una linea vita rigida o flessibile che permetta di muoversi restando agganciati.
Ogni anello deve essere compatibile con gli altri e certificato per l’uso: montare pezzi presi da kit diversi, o agganciarsi a un tubo qualunque del ponteggio, è la premessa tipica dell’infortunio grave.
Il terzo aspetto, spesso il più trascurato, è il tirante d’aria: lo spazio libero necessario sotto i piedi del lavoratore perché il sistema arresti la caduta prima dell’impatto col piano sottostante. Un cordino con assorbitore può richiedere diversi metri di spazio libero per aprirsi ed entrare in funzione; se sotto ce ne sono meno, il sistema è formalmente presente ma inutile. Il punto di ancoraggio sicuro richiesto dal comma 4 va scelto anche con questo criterio: un ancoraggio troppo basso o troppo laterale può trasformare un dispositivo “a norma” in un fattore di rischio (effetto pendolo, arresto oltre il piano di calpestio).
Va infine ricordato che questi dispositivi sono DPI di terza categoria: la consegna non basta, serve un addestramento pratico documentato. Chi si aggancia deve saper verificare, indossare e collegare il sistema, riconoscere i punti di ancoraggio idonei e calcolare lo spazio disponibile sotto di sé.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: individua nel DVR i lavori in quota non protetti da misure collettive, sceglie sistemi anticaduta idonei all’uso specifico e conformi alle norme tecniche, ne assicura la manutenzione e organizza l’addestramento. La priorità della protezione collettiva discende dall’art. 111.
- Dirigenti e preposti: verificano sul campo che i sistemi siano effettivamente indossati, agganciati a parti stabili e usati come previsto; il preposto interviene sull’uso scorretto.
- Lavoratori: utilizzano correttamente i dispositivi ricevuti, li controllano prima dell’uso e segnalano difetti o danni. Un’imbracatura logora o un moschettone deformato vanno messi fuori uso.
- Progettista degli ancoraggi / installatore: quando si realizzano linee vita permanenti, la scelta e il dimensionamento dei punti di ancoraggio richiedono una progettazione dedicata e documentazione di installazione.
Per il quadro completo del lavoro in quota — obblighi, DPI e formazione — è utile leggere anche la guida ai lavori in quota e la guida ai dispositivi anticaduta.
Errori comuni
- Saltare la protezione collettiva. Dare per scontato l’uso dell’imbracatura senza prima verificare se parapetti o reti erano attuabili viola la gerarchia dell’art. 111: l’anticaduta individuale è l’eccezione, non la regola.
- Consegnare solo l’imbracatura. Senza cordino, assorbitore e ancoraggio idoneo non esiste un sistema di arresto: c’è solo un pezzo di tessuto.
- Agganciarsi a punti non sicuri. Il comma 4 impone un punto di ancoraggio sicuro, che in pratica deve reggere le sollecitazioni dell’arresto; un tubo isolato o un elemento provvisorio non certificato non lo è.
- Ignorare il tirante d’aria. Un sistema corretto ma con spazio libero insufficiente sotto i piedi non arresta la caduta prima dell’impatto.
- Consegna senza addestramento. Trattare DPI di terza categoria come dotazione da firmare e archiviare, senza l’addestramento pratico dell’art. 77, equivale in sede ispettiva a non averli forniti.
- Partire dall’arresto caduta. Il comma 3 chiede di valutare prima trattenuta, posizionamento e funi; i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi hanno inoltre regole proprie (art. 111, co. 4, e art. 116).
Domande frequenti sull’art. 115
Quando è obbligatorio usare i sistemi anticaduta dell'art. 115?
Solo quando non è possibile adottare le protezioni collettive, che il comma 1 indica in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza. In quel caso i lavoratori usano DPI adatti all'uso specifico, scegliendo prima i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro o di accesso e posizionamento mediante funi, e solo in subordine i sistemi di arresto caduta (commi 2 e 3).
Basta l'imbracatura per essere in regola?
No. L'imbracatura è solo uno degli elementi del sistema: da sola non arresta nulla. Serve una catena completa e compatibile — imbracatura, cordino o dispositivo retrattile, assorbitore di energia, connettori — collegata a un punto di ancoraggio sicuro, come richiede il comma 4. È l'intero sistema, non il singolo pezzo, a dover essere adeguato all'uso specifico.
I dispositivi anticaduta richiedono addestramento?
Sì. Imbracature, cordini e dispositivi di arresto caduta sono DPI di terza categoria: l'art. 77 impone un addestramento pratico obbligatorio, non la semplice consegna. Il lavoratore deve saper indossare, verificare e agganciare correttamente il sistema, e conoscere il tirante d'aria disponibile sotto di sé.