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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro · Sezione II — Disposizioni di carattere generale

Art. 115 — Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 115 stabilisce cosa fare quando un lavoro in quota non può essere protetto da misure collettive. In sintesi:

Co. 1 — Nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto dall’art. 111, co. 1, lett. a), i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi di protezione adatti all’uso specifico e conformi alle norme tecniche, composti da diversi elementi — non necessariamente presenti tutti contemporaneamente — quali: assorbitori di energia; connettori; dispositivi di ancoraggio; cordini; dispositivi retrattili; guide o linee vita flessibili; guide o linee vita rigide; imbracature. Co. 2 — Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o tramite connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. Co. 3 — Nella scelta del punto di ancoraggio più idoneo si deve tenere conto della sua capacità di sostenere le sollecitazioni che si generano nell’arresto della caduta.

La norma non descrive un singolo dispositivo: descrive un sistema, cioè una catena di componenti che deve funzionare nel suo insieme.

Cosa significa in pratica

Il messaggio di fondo dell’art. 115 va letto insieme all’art. 111: la protezione collettiva — parapetti, reti di sicurezza, impalcati completi — viene sempre prima. I sistemi anticaduta individuali di questo articolo sono la seconda linea, quella che entra in gioco solo quando la protezione collettiva non è ragionevolmente attuabile o va temporaneamente rimossa. Presentare l’imbracatura come “la” soluzione contro le cadute dall’alto è un errore di impostazione prima ancora che di cantiere.

Il secondo punto pratico è che un pezzo non fa un sistema. L’imbracatura, da sola, non ha mai fermato nessuno: è solo l’interfaccia con il corpo. Perché la caduta sia arrestata in sicurezza serve una catena completa e compatibile:

  1. imbracatura indossata e regolata correttamente, con il giusto punto di attacco (dorsale o sternale);
  2. cordino o dispositivo retrattile dimensionato alla lavorazione;
  3. assorbitore di energia, che limita la forza sul corpo durante l’arresto;
  4. connettori (moschettoni) adeguati e chiusi;
  5. punto di ancoraggio su parti stabili — o una linea vita rigida o flessibile che permetta di muoversi restando agganciati.

Ogni anello deve essere compatibile con gli altri e certificato per l’uso: montare pezzi presi da kit diversi, o agganciarsi a un tubo qualunque del ponteggio, è la premessa tipica dell’infortunio grave.

Il terzo aspetto, spesso il più trascurato, è il tirante d’aria: lo spazio libero necessario sotto i piedi del lavoratore perché il sistema arresti la caduta prima dell’impatto col piano sottostante. Un cordino con assorbitore può richiedere diversi metri di spazio libero per aprirsi ed entrare in funzione; se sotto ce ne sono meno, il sistema è formalmente presente ma inutile. La scelta del punto di ancoraggio richiesta dal comma 3 serve proprio a questo: un ancoraggio troppo basso o troppo laterale può trasformare un dispositivo “a norma” in un fattore di rischio (effetto pendolo, arresto oltre il piano di calpestio).

Va infine ricordato che questi dispositivi sono DPI di terza categoria: la consegna non basta, serve un addestramento pratico documentato. Chi si aggancia deve saper verificare, indossare e collegare il sistema, riconoscere i punti di ancoraggio idonei e calcolare lo spazio disponibile sotto di sé.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: individua nel DVR i lavori in quota non protetti da misure collettive, sceglie sistemi anticaduta idonei all’uso specifico e conformi alle norme tecniche, ne assicura la manutenzione e organizza l’addestramento. La priorità della protezione collettiva discende dall’art. 111.
  • Dirigenti e preposti: verificano sul campo che i sistemi siano effettivamente indossati, agganciati a parti stabili e usati come previsto; il preposto interviene sull’uso scorretto.
  • Lavoratori: utilizzano correttamente i dispositivi ricevuti, li controllano prima dell’uso e segnalano difetti o danni. Un’imbracatura logora o un moschettone deformato vanno messi fuori uso.
  • Progettista degli ancoraggi / installatore: quando si realizzano linee vita permanenti, la scelta e il dimensionamento dei punti di ancoraggio richiedono una progettazione dedicata e documentazione di installazione.

Per il quadro completo del lavoro in quota — obblighi, DPI e formazione — è utile leggere anche la guida ai lavori in quota e la guida ai dispositivi anticaduta.

Errori comuni

  1. Saltare la protezione collettiva. Dare per scontato l’uso dell’imbracatura senza prima verificare se parapetti o reti erano attuabili viola la gerarchia dell’art. 111: l’anticaduta individuale è l’eccezione, non la regola.
  2. Consegnare solo l’imbracatura. Senza cordino, assorbitore e ancoraggio idoneo non esiste un sistema di arresto: c’è solo un pezzo di tessuto.
  3. Agganciarsi a punti non stabili. Il comma 2 impone ancoraggi su parti stabili delle opere fisse o provvisionali, capaci di reggere le sollecitazioni dell’arresto; un tubo isolato o un elemento provvisorio non certificato non lo è.
  4. Ignorare il tirante d’aria. Un sistema corretto ma con spazio libero insufficiente sotto i piedi non arresta la caduta prima dell’impatto.
  5. Consegna senza addestramento. Trattare DPI di terza categoria come dotazione da firmare e archiviare, senza l’addestramento pratico dell’art. 77, equivale in sede ispettiva a non averli forniti.
  6. Confondere arresto e posizionamento. I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi hanno regole proprie (art. 116) e non sostituiscono un sistema di arresto caduta.

Domande frequenti sull’art. 115

Quando è obbligatorio usare i sistemi anticaduta dell'art. 115?

Quando il lavoro in quota non è protetto da misure di protezione collettiva — parapetti, reti, impalcati completi — come richiesto dall'art. 111. In quel caso i lavoratori devono indossare sistemi di arresto caduta individuali. La protezione collettiva resta comunque la scelta prioritaria: quella individuale interviene solo quando la prima non è ragionevolmente attuabile.

Basta l'imbracatura per essere in regola?

No. L'imbracatura è solo uno degli elementi del sistema: da sola non arresta nulla. Serve una catena completa e compatibile — imbracatura, cordino o dispositivo retrattile, assorbitore di energia, connettori — collegata a un punto di ancoraggio idoneo su parti stabili dell'opera. È l'intero sistema, non il singolo pezzo, a dover essere adeguato all'uso specifico.

I dispositivi anticaduta richiedono addestramento?

Sì. Imbracature, cordini e dispositivi di arresto caduta sono DPI di terza categoria: l'art. 77 impone un addestramento pratico obbligatorio, non la semplice consegna. Il lavoratore deve saper indossare, verificare e agganciare correttamente il sistema, e conoscere il tirante d'aria disponibile sotto di sé.

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