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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione VII — Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47 — Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 47 apre la Sezione VII, dedicata alla consultazione e partecipazione dei lavoratori, e istituisce la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). In sintesi:

Co. 1 — Il RLS è istituito a tre livelli possibili: aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo. Co. 2 — In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Co. 3 — Nelle aziende fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto, secondo l’art. 48. Co. 4 — Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in loro assenza, è eletto dai lavoratori al loro interno. Co. 5 — Numero, modalità di elezione o designazione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l’espletamento delle funzioni sono rimessi alla contrattazione collettiva. Co. 6 — Salvo diverse determinazioni della contrattazione collettiva, le elezioni si svolgono di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata con decreto ministeriale nell’ambito della settimana europea dedicata al tema. Co. 7 — In mancanza di accordi collettivi, i numeri minimi sono: 1 RLS fino a 200 lavoratori, 3 RLS da 201 a 1.000, 6 RLS oltre i 1.000. Co. 8 — Se i lavoratori non procedono all’elezione, le funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le parti sociali.

Cosa significa in pratica

L’art. 47 traduce in regole operative un principio cardine del Testo Unico: la prevenzione non è un affare privato del datore di lavoro, ma un processo a cui i lavoratori partecipano attraverso un proprio rappresentante. Il RLS è la voce organizzata dei lavoratori nel sistema di prevenzione: viene consultato sul DVR, sulla designazione degli addetti, sulla formazione, partecipa alla riunione periodica e può accedere ai luoghi di lavoro, secondo le attribuzioni dell’art. 50.

Il punto che genera più confusione nelle aziende è chi fa cosa. La regola è netta: il RLS è scelto solo dai lavoratori. Il datore di lavoro non lo nomina, non lo propone, non lo “ratifica”. Il suo ruolo è di cornice: informare i lavoratori del diritto di eleggere un rappresentante, mettere a disposizione il tempo e i mezzi previsti dal contratto collettivo, e poi prendere atto dell’esito.

Il meccanismo cambia con la soglia dei 15 lavoratori:

  • Micro e piccola impresa (fino a 15 lavoratori): elezione diretta tra colleghi. In un’officina con 8 dipendenti, ad esempio, basta una riunione con votazione e un verbale firmato: l’eletto diventa RLS aziendale. In alternativa, l’azienda può ricadere nel sistema del RLS territoriale (RLST): un rappresentante esterno, di comparto, che segue più imprese del territorio.
  • Azienda sopra i 15 lavoratori: l’elezione o designazione passa di norma attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA). Solo se in azienda non esiste alcuna rappresentanza sindacale i lavoratori eleggono il RLS direttamente al loro interno.

Il comma 8 chiude il sistema: la rappresentanza non può restare vuota. Se i lavoratori non eleggono nessuno — per disinteresse, turnover, dimensioni minime — le funzioni passano al RLST o al rappresentante di sito produttivo. Nella pratica, molti contratti collettivi e accordi di comparto (artigianato in testa) prevedono in questi casi il versamento a un fondo che finanzia la rappresentanza territoriale.

Quanto ai numeri, il comma 7 opera come rete di sicurezza: se il CCNL applicato non dispone diversamente, uno stabilimento con 350 addetti deve avere almeno 3 RLS, un sito con 1.200 addetti almeno 6. La contrattazione collettiva può solo migliorare, non ridurre, questi minimi.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Lavoratori: titolari esclusivi del diritto di elezione o designazione; l’esercizio è una facoltà, non un obbligo sanzionato.
  • Datore di lavoro: non interviene nella scelta, ma deve rendere possibile l’esercizio del ruolo (permessi, strumenti, informazioni), garantire al RLS la formazione di almeno 32 ore ex art. 37, consultarlo nei casi dell’art. 50 e comunicare il nominativo all’INAIL in caso di nuova elezione o designazione (art. 18, co. 1, lett. aa).
  • Rappresentanze sindacali aziendali: nelle aziende sopra i 15 lavoratori sono l’ambito naturale in cui il RLS viene eletto o designato.
  • RLST e RLS di sito: figure sussidiarie disciplinate dagli articoli 48 e 49, che intervengono dove manca il rappresentante aziendale.
  • Contrattazione collettiva: definisce numero, modalità di elezione, monte ore retribuito e strumenti; le sue previsioni prevalgono sui minimi legali del comma 7 solo in melius.

Per un quadro completo di attribuzioni, tutele e formazione della figura, vedi la scheda dedicata al RLS e la guida all’elezione del RLS.

Errori comuni

  1. RLS “nominato” dal datore di lavoro. Capita soprattutto nelle piccole imprese: si indica un dipendente d’ufficio come RLS per completare l’organigramma. Quella designazione è priva di valore, e le consultazioni svolte con quel soggetto non equivalgono alla consultazione del RLS.
  2. Confondere RLS e RSPP. Sono figure opposte per funzione: il RSPP è il consulente del datore di lavoro, il RLS rappresenta i lavoratori. Nulla vieta a un’azienda di avere entrambi — anzi, è la situazione fisiologica — ma i due ruoli non sono cumulabili nella stessa persona senza svuotare la funzione di controllo.
  3. Dare per scontato che senza elezione non serva nulla. Se i lavoratori non eleggono il RLS, il sistema non si spegne: operano il RLST o il rappresentante di sito, e in diversi comparti ciò comporta adempimenti e contribuzioni a carico dell’azienda. Ignorare del tutto la questione espone anche sul fronte della consultazione obbligatoria.
  4. Dimenticare la comunicazione all’INAIL. Dopo una nuova elezione o designazione il nominativo va trasmesso in via telematica: è un obbligo del datore di lavoro, sanzionato in via amministrativa dall’art. 55.
  5. Verbale di elezione mancante o generico. Senza un verbale con data, votanti ed esito, in sede ispettiva diventa difficile dimostrare chi sia il RLS e da quando: un documento di una pagina evita contestazioni su consultazioni e riunioni periodiche.

Domande frequenti sull’art. 47

L'elezione del RLS è obbligatoria? E chi deve attivarla?

L'art. 47 prevede che in tutte le aziende il RLS sia eletto o designato, ma l'iniziativa spetta ai lavoratori: il datore di lavoro non può imporla né sostituirsi a loro. Se i lavoratori non procedono all'elezione, le funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST) o di sito produttivo, secondo gli articoli 48 e 49. Il datore di lavoro fa bene a informare i lavoratori di questa possibilità e a documentare di averlo fatto.

Il datore di lavoro può nominare lui il RLS?

No, mai. Il RLS è espressione esclusiva dei lavoratori: viene eletto direttamente da loro nelle aziende fino a 15 lavoratori, oppure eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali sopra quella soglia. Un RLS 'nominato' dal datore di lavoro è privo di legittimazione, e la consultazione svolta con quella figura non vale come consultazione del RLS.

Quanti RLS servono nella mia azienda?

In assenza di diverse previsioni della contrattazione collettiva, il comma 7 fissa i minimi: un rappresentante fino a 200 lavoratori, tre da 201 a 1.000, sei oltre i 1.000. I contratti collettivi possono prevedere numeri superiori e disciplinano anche modalità di elezione, permessi retribuiti e strumenti per svolgere l'incarico.

Cosa deve fare l'azienda dopo l'elezione del RLS?

Va redatto il verbale di elezione e conservato agli atti, e il nominativo va comunicato in via telematica all'INAIL in caso di nuova elezione o designazione, come richiede l'art. 18, co. 1, lett. aa. Il neo-eletto ha poi diritto alla formazione specifica di almeno 32 ore prevista dall'art. 37, a carico del datore di lavoro e in orario di lavoro.

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