Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione II — Disposizioni di carattere generale
Art. 116 — Impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 116 disciplina i cosiddetti lavori su fune: edilizia acrobatica, disgaggio e messa in sicurezza di pareti, manutenzioni su facciate e strutture non altrimenti raggiungibili, tree climbing. È l’ultima soluzione della gerarchia dei lavori in quota, ammessa solo quando ponteggi, trabattelli o piattaforme non sono praticabili.
Co. 1 — Il datore di lavoro impiega i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi solo alle seguenti condizioni: a) il sistema deve comprendere almeno due funi ancorate separatamente, una — la fune di lavoro — quale mezzo di accesso, uscita e sostegno, l’altra — la fune di sicurezza — quale dispositivo ausiliario; b) i lavoratori devono essere dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno, collegata alla fune di sicurezza; c) la fune di lavoro deve avere meccanismi sicuri di ascesa e discesa e un sistema autobloccante che impedisca la caduta se il lavoratore perde il controllo dei movimenti; la fune di sicurezza deve avere un dispositivo mobile anticaduta che segue gli spostamenti del lavoratore; d) attrezzi e accessori devono essere collegati all’imbracatura, al sedile o ad altro strumento idoneo; e) i lavori devono essere pianificati e sottoposti a sorveglianza, così da poter soccorrere immediatamente il lavoratore in caso di necessità; f) ai lavoratori va fornita una formazione adeguata e specifica, in particolare sulle procedure di salvataggio. Co. 2 — In relazione alla valutazione dei rischi, e in funzione della durata dei lavori e dei vincoli ergonomici, si provvede a fornire un sedile munito di appositi accessori. Co. 3 — In circostanze eccezionali, quando la seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, può essere consentito il ricorso a una sola fune, purché siano adottate misure adeguate a garantire la sicurezza. Co. 4 — La formazione dei lavoratori addetti è quella teorico-pratica specifica prevista dall’Allegato XXI.
Cosa significa in pratica
Il punto di partenza non è dentro l’art. 116 ma nell’art. 111: i lavori su fune sono legittimi solo se hai prima dimostrato, nel DVR e nel POS, che le attrezzature “collettive” più sicure non sono utilizzabili per vincoli oggettivi del sito. Chi sceglie la fune per comodità o per risparmio, senza questa istruttoria, è già fuori norma prima di appendersi.
Il cuore della norma è la ridondanza. Due funi, ancorate a punti diversi, con due funzioni diverse: la fune di lavoro ti sostiene e ti fa salire e scendere, la fune di sicurezza è la rete che entra in gioco quando qualcosa cede o quando perdi il controllo. Se le due funi condividono lo stesso ancoraggio, la ridondanza è solo apparente: un cedimento della struttura porta via entrambe. Per questo la lettera a) parla di ancoraggi separati, e non è un dettaglio formale.
Un esempio concreto. Una squadra deve sigillare le fughe di una facciata di dieci piani in un centro storico, dove non è possibile montare un ponteggio sulla strada pedonale. L’operatore lavora seduto su un sedile (comma 2, che non è un accessorio “di comfort” ma una misura ergonomica per lavori di durata), collegato alla fune di lavoro con discensore autobloccante e alla fune di sicurezza con un anticaduta mobile. Ogni attrezzo — sigillante, spatola, avvitatore — è moschettonato all’imbracatura, perché la lettera d) impedisce che un utensile sfuggito diventi un proiettile per chi sta sotto (il rischio di caduta di oggetti dall’alto qui viaggia in parallelo a quello di caduta della persona).
La lettera e) introduce l’obbligo che distingue davvero i lavori su fune da qualsiasi altro lavoro in quota: nessuno lavora da solo e senza un piano di soccorso. Un operatore che sviene o si infortuna resta sospeso all’imbracatura, e la sospensione inerte prolungata è essa stessa una condizione clinica pericolosa. La squadra deve poter recuperare l’infortunato in pochi minuti: ecco perché la formazione dell’Allegato XXI insiste tanto sulle procedure di salvataggio, e non basta saper salire e scendere.
Sull’uso di una sola fune (comma 3) va sfatato un equivoco: non è una scorciatoia a disposizione dell’azienda, ma una deroga eccezionale che si giustifica solo quando la seconda fune aumenterebbe il pericolo — per esempio in presenza di organi meccanici in movimento o di spigoli taglienti che potrebbero reciderla. La deroga va motivata nella valutazione dei rischi e compensata con misure equivalenti; usata come prassi ordinaria, è una violazione.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: verifica a monte (art. 111) che la fune sia la scelta corretta, fornisce imbracature, funi, discensori e anticaduta conformi, garantisce sedile e formazione specifica dell’Allegato XXI, organizza la sorveglianza e le procedure di salvataggio.
- Dirigente e preposto: sovrintendono all’esecuzione, verificano gli ancoraggi separati e il corretto collegamento alla fune di sicurezza prima dell’inizio, interrompono l’attività se le condizioni cambiano.
- Lavoratore: usa correttamente i dispositivi, non lavora isolato, segnala anomalie di funi e ancoraggi. I DPI impiegati sono anticaduta di terza categoria, con l’addestramento obbligatorio che ne consegue.
- Coordinatore in cantiere: quando i lavori su fune si svolgono in un cantiere edile, le procedure vanno coordinate con il PSC e con gli altri obblighi del Titolo IV.
Errori comuni
- Saltare la gerarchia dell’art. 111. Scegliere la fune senza aver documentato l’impraticabilità di ponteggi o piattaforme: la sicurezza dell’operazione può anche essere perfetta, ma la scelta a monte è illegittima.
- Ancoraggi non separati. Fune di lavoro e fune di sicurezza collegate allo stesso punto: la ridondanza svanisce e con essa la conformità alla lettera a).
- Formazione generica al posto dell’Allegato XXI. Un corso lavori in quota o l’addestramento ai DPI non abilitano ai sistemi su fune, che richiedono il percorso teorico-pratico specifico, salvataggio compreso.
- Nessuna procedura di recupero. Squadra priva di piano e attrezzatura per soccorrere un operatore sospeso: la lettera e) resta sulla carta e la sindrome da sospensione diventa un rischio reale.
- Uso abituale della singola fune. Trattare la deroga del comma 3 come modalità normale di lavoro, invece che come eccezione motivata e compensata.
Domande frequenti sull’art. 116
Quando è ammesso lavorare con i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi?
Solo quando la valutazione dei rischi indica che il lavoro può svolgersi in sicurezza e che non è opportuno impiegare attrezzature più sicure, secondo la gerarchia dell'art. 111. Il ricorso alle funi è quindi una soluzione residuale, giustificata da vincoli oggettivi del sito, e va sempre documentata nel POS.
Si può lavorare con una sola fune?
La regola è la doppia fune: una di lavoro e una di sicurezza, ancorate separatamente. L'impiego di una sola fune è ammesso solo in circostanze eccezionali, quando la valutazione dei rischi dimostra che la seconda fune renderebbe il lavoro più pericoloso, e a condizione che siano adottate misure di sicurezza equivalenti.
Che formazione serve per i lavori su fune?
Occorre una formazione teorico-pratica specifica secondo l'Allegato XXI, mirata alle operazioni previste e in particolare alle procedure di salvataggio e recupero dell'infortunato sospeso. Non è sostituibile con la formazione generica sui lavori in quota o con il solo addestramento all'uso dei DPI anticaduta.
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