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TUS

Titolo VIII · Capo V — Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 216 — Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 216 declina, per le radiazioni ottiche artificiali (ROA), l’obbligo generale di valutazione degli agenti fisici previsto dall’art. 181. In sintesi:

Co. 1 — Nell’ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia segue le norme IEC per le radiazioni laser e le raccomandazioni CIE e CEN per le radiazioni incoerenti; nelle situazioni non coperte da tali norme si applicano linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi si può tenere conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature. Co. 2 — Nella valutazione il datore di lavoro presta particolare attenzione a una serie di elementi: livello, gamma di lunghezze d’onda e durata dell’esposizione; i valori limite dell’art. 215; gli effetti sui lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili; le possibili interazioni con sostanze chimiche fotosensibilizzanti presenti sul lavoro; gli effetti indiretti come accecamento temporaneo, esplosioni o incendi; l’esistenza di attrezzature alternative che riducono l’esposizione; le informazioni raccolte con la sorveglianza sanitaria; l’esposizione a sorgenti multiple; la classificazione dei laser secondo la pertinente norma IEC (e delle sorgenti capaci di danni analoghi a quelli dei laser delle classi più pericolose); le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti e delle attrezzature. Co. 3 — Il datore di lavoro precisa nel DVR le misure adottate ai sensi degli articoli 217 e 218 per eliminare o ridurre i rischi e per la sorveglianza sanitaria.

È la trasposizione, nel nostro ordinamento, dell’articolo sulla valutazione dei rischi della direttiva europea sulle radiazioni ottiche artificiali.

Cosa significa in pratica

Le radiazioni ottiche artificiali sono la porzione di spettro elettromagnetico compresa tra ultravioletto, visibile e infrarosso emessa da sorgenti costruite dall’uomo: archi di saldatura, laser, lampade germicide UV, forni e metalli incandescenti, lampade per polimerizzazione, corpi illuminanti speciali. Gli organi bersaglio sono essenzialmente occhi e cute: fotocheratite del saldatore, danni retinici da laser, eritemi e fotoinvecchiamento da UV.

Il punto pratico più importante dell’articolo sta nell’inciso “quando necessario”: la misurazione strumentale non è sempre dovuta. La prassi tecnica consolidata distingue tre situazioni:

  1. Sorgenti giustificabili: illuminazione standard per uso domestico e d’ufficio, monitor, fotocopiatrici. La letteratura tecnica le considera intrinsecamente sicure: basta darne conto nel DVR con una valutazione “per giustificazione”, senza misure.
  2. Sorgenti valutabili con i dati del fabbricante: apparecchi classificati secondo le norme tecniche di prodotto (ad esempio i laser, con la loro classe, o le lampade con il gruppo di rischio). Se la classificazione e le condizioni d’uso escludono il superamento dei limiti, il calcolo documentale può bastare.
  3. Sorgenti critiche: saldatura ad arco, laser delle classi più elevate, lavorazioni a caldo, UV industriali. Qui servono misure o calcoli radiometrici veri e propri, confrontati con i valori limite dell’art. 215 e con gli allegati tecnici del Titolo VIII.

Un esempio concreto: in un’officina di carpenteria del settore metalmeccanico, l’arco di saldatura è una delle sorgenti ROA più intense che esistano. La valutazione non può limitarsi al saldatore — protetto dalla maschera — ma deve considerare i colleghi nelle postazioni vicine, gli effetti indiretti (abbagliamento di chi transita, inneschi di incendio) e l’eventuale presenza di lavoratori fotosensibili o che assumono farmaci fotosensibilizzanti: sono esattamente gli elementi elencati dal comma 2.

Il comma 2 merita attenzione anche per i gruppi particolarmente sensibili: portatori di patologie oculari o cutanee, lavoratori che usano farmaci fotosensibilizzanti, donne in gravidanza per specifiche situazioni. È uno dei casi in cui la collaborazione con il medico competente, alimentata dalla sorveglianza sanitaria dell’art. 218, entra direttamente nella valutazione del rischio.

Infine il comma 3 chiude il cerchio: la valutazione non è un documento a sé, ma una sezione del DVR che deve indicare le misure adottate ai sensi dell’art. 217 — schermature, delimitazione delle aree, occhiali con filtri adeguati, procedure e formazione.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: titolare dell’obbligo di valutazione, che resta parte della valutazione generale non delegabile ex art. 17; riporta nel DVR metodologia, risultati e misure di prevenzione.
  • Personale qualificato: ai sensi dell’art. 181 la valutazione degli agenti fisici è effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione; per le ROA significa competenze di radiometria e fotometria.
  • Medico competente: fornisce i dati della sorveglianza sanitaria utili alla valutazione e segnala i lavoratori particolarmente sensibili.
  • Fabbricanti: i loro dati di emissione e le classificazioni di prodotto (classi laser, gruppi di rischio delle lampade) sono espressamente utilizzabili come base della valutazione.
  • RLS: consultato sulla valutazione dei rischi secondo le regole generali del decreto.

Errori comuni

  1. Ignorare del tutto le ROA nel DVR. “Non abbiamo laser” non basta: saldatura, forni, lampade UV e IR sono sorgenti diffusissime. L’assenza della sezione ROA in un’officina con postazioni di saldatura è un rilievo ispettivo pressoché automatico.
  2. Misurare tutto, anche l’ovvio. All’opposto, commissionare campagne strumentali su sorgenti giustificabili spreca risorse: l’articolo consente la valutazione documentale quando le norme tecniche e i dati del fabbricante escludono il rischio.
  3. Valutare solo l’operatore diretto. Il rischio ROA investe spesso chi sta intorno: colleghi, manutentori, visitatori. La valutazione deve coprire tutte le persone che possono trovarsi nel campo di emissione.
  4. Dimenticare gli effetti indiretti. Abbagliamento temporaneo di un carrellista, innesco di atmosfere infiammabili, interazione con sostanze fotosensibilizzanti: il comma 2 li elenca proprio perché nella pratica vengono trascurati.
  5. Non aggiornare la valutazione al cambio di sorgenti. Un nuovo laser di classe superiore o una nuova lampada UV riaprono l’obbligo: vale la regola generale dell’aggiornamento del DVR a ogni modifica significativa.

Domande frequenti sull’art. 216

Devo sempre misurare le radiazioni ottiche con strumenti?

No. L'art. 216 chiede di valutare e, solo quando necessario, misurare o calcolare i livelli di esposizione. Per molte sorgenti (illuminazione ordinaria, monitor, lampade domestiche) la letteratura tecnica consente di classificarle come 'giustificabili', cioè sicure senza misure. La misurazione diventa necessaria quando la sorgente può realisticamente superare i valori limite dell'art. 215, come nella saldatura ad arco o con i laser di classe elevata.

Le radiazioni ottiche comprendono anche la luce del sole?

L'art. 216 e l'intero Capo V riguardano solo le sorgenti artificiali: lampade, archi di saldatura, laser, corpi incandescenti. La radiazione solare resta però un agente di rischio da considerare nella valutazione generale ex art. 28 per chi lavora all'aperto, secondo la giurisprudenza e le indicazioni degli organi tecnici, anche se fuori dal perimetro del Capo V.

Quali norme tecniche devo seguire per la valutazione?

L'articolo rinvia alle norme IEC per le radiazioni laser e alle raccomandazioni CIE e CEN per le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni non coperte da queste norme si usano linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate, e in tutti i casi si può tenere conto dei dati di emissione dichiarati dai fabbricanti delle attrezzature.

Chi può fare materialmente la valutazione delle ROA?

Come per gli altri agenti fisici, la valutazione va effettuata da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, secondo quanto prevede l'art. 181. Nella pratica ci si avvale spesso di un tecnico specializzato in fotometria e radiometria, ma la titolarità dell'obbligo resta del datore di lavoro.

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