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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione V — Ponteggi fissi

Art. 132 — Relazione tecnica

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 132 non impone un obbligo di cantiere: descrive il contenuto della relazione tecnica che il fabbricante di ponteggi metallici fissi deve allegare alla domanda di autorizzazione ministeriale prevista dall’art. 131. È una norma di dettaglio documentale, ma è il fondamento tecnico su cui poggia tutta la sicurezza del ponteggio.

Co. 1 — La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a) la descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, le loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e lo schema d’insieme; b) le caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e i coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) l’indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) il calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego; e) le istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio; g) gli schemi-tipo di ponteggio, con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

In pratica l’articolo dice al fabbricante: se vuoi che il tuo sistema di ponteggio sia autorizzato, devi dimostrare per iscritto — con dati, prove e calcoli — che regge, entro limiti chiaramente dichiarati.

Cosa significa in pratica

Il ponteggio metallico fisso non è un prodotto qualsiasi: è un sistema strutturale su cui salgono e lavorano persone, spesso per mesi e a decine di metri d’altezza. Per questo il legislatore non si accontenta della marcatura del prodotto, ma pretende un dossier tecnico completo, verificato a monte da un ente terzo, prima ancora che il ponteggio arrivi in cantiere.

La lettera g) è quella che cambia la vita di chi lavora ogni giorno. Gli schemi-tipo sono le configurazioni “già calcolate” dal fabbricante: entro certi limiti di altezza, larghezza dell’impalcato e sovraccarico, l’impresa può montare il ponteggio seguendo gli schemi autorizzati senza dover far redigere un calcolo strutturale per il singolo montaggio. È il meccanismo che rende gestibile l’edilizia diffusa: la piccola impresa che monta un ponteggio di facciata su una palazzina non ha bisogno di un progetto ad hoc, purché resti dentro gli schemi-tipo del libretto.

Il rovescio della medaglia è altrettanto concreto: fuori dagli schemi-tipo serve il progetto. Se il ponteggio supera l’altezza massima autorizzata, se viene montato in configurazione difforme, se sostiene mantovane, teli, ponti di carico o carichi concentrati non previsti, la copertura degli schemi-tipo cade e occorre un progetto specifico firmato da un ingegnere o architetto abilitato, come chiede l’art. 133. Molte contestazioni in cantiere nascono proprio qui: un ponteggio montato “a occhio” oltre i limiti del libretto, senza il calcolo che quella configurazione richiedeva.

Un esempio. Un’impresa monta un ponteggio a telai prefabbricati per rifare una facciata alta 18 metri. Se il libretto autorizza schemi-tipo fino a 20 metri con impalcati di quella larghezza e senza teli, il montaggio secondo schema è legittimo e non serve calcolo. Se però il committente chiede di applicare un telo pieno su tutta la facciata — che moltiplica la spinta del vento — quella diventa una condizione di impiego diversa da quella “già calcolata”: scatta l’obbligo del progetto. La relazione tecnica dell’art. 132 è il documento che, a monte, ha fissato quei confini.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Fabbricante del ponteggio: è il destinatario diretto dell’articolo. Redige la relazione tecnica con descrizioni, dimensioni, tolleranze, caratteristiche dei materiali, coefficienti di sicurezza, prove di carico, calcoli, istruzioni e schemi-tipo, e la allega alla domanda di autorizzazione ex art. 131.
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con l’istruttoria tecnica dell’INAIL): valuta la relazione e rilascia — o nega — l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego.
  • Datore di lavoro dell’impresa che usa il ponteggio: pur non redigendo la relazione, ne è il primo utilizzatore pratico. Deve tenere in cantiere il libretto che raccoglie autorizzazione, relazione, disegni e istruzioni, montare il ponteggio secondo gli schemi-tipo e far redigere il progetto quando esce da essi.
  • Preposto e montatori: applicano le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio contenute nella documentazione tecnica; sono le stesse istruzioni che la lettera f) impone al fabbricante di produrre.

L’articolo si legge quindi in filiera con gli altri della Sezione sui ponteggi fissi: l’autorizzazione (art. 131), la relazione (art. 132), il progetto per le configurazioni fuori schema (art. 133), la documentazione da tenere in cantiere (art. 134). Chi si occupa di ponteggi in edilizia trova qui la ragione tecnica per cui il libretto va conservato e consultato, non archiviato in ufficio.

Errori comuni

  1. Confondere la relazione con un documento di cantiere. La relazione tecnica la redige il fabbricante per l’autorizzazione, non l’impresa in cantiere. L’impresa però deve possederne i contenuti tramite il libretto: non averlo in cantiere è la carenza che l’organo di vigilanza rileva più spesso.
  2. Montare fuori dagli schemi-tipo senza progetto. È l’errore più grave e più frequente. Superare l’altezza autorizzata, aggiungere teli o mantovane, creare ponti di carico o configurazioni difformi fa decadere la copertura della lettera g) e impone il calcolo ex art. 133.
  3. Ignorare le tolleranze dimensionali. La lettera a) fissa dimensioni e tolleranze degli elementi: mescolare componenti di fabbricanti diversi o pezzi usurati fuori tolleranza altera i coefficienti di sicurezza su cui la relazione ha basato tutto.
  4. Trascurare le istruzioni di montaggio. Le istruzioni della lettera f) non sono un allegato formale: sono la procedura autorizzata. Montare “a memoria” ignorandole significa uscire dalle condizioni per cui il ponteggio è stato calcolato e approvato.

Domande frequenti sull’art. 132

Chi redige la relazione tecnica dell'articolo 132?

La relazione è parte della documentazione che il fabbricante del ponteggio presenta al Ministero del lavoro per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego ex art. 131. Non è un documento di cantiere: l'impresa che monta il ponteggio non la redige, ma ne eredita i contenuti attraverso il libretto e gli schemi-tipo autorizzati che deve tenere in cantiere.

Che rapporto c'è tra la relazione tecnica e il libretto del ponteggio?

La relazione tecnica dell'art. 132 e il progetto dell'art. 133 confluiscono nell'autorizzazione ministeriale; l'insieme di autorizzazione, relazione, disegni, calcoli e istruzioni forma il cosiddetto libretto del ponteggio previsto dall'art. 134. È il libretto, con gli schemi-tipo, che l'impresa deve avere in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

Quando serve comunque il calcolo del ponteggio in cantiere?

Gli schemi-tipo autorizzati indicano i limiti massimi di sovraccarico, altezza e larghezza degli impalcati entro i quali si può montare senza calcolo per la singola applicazione. Se il ponteggio esce da quegli schemi, ad esempio per altezza, difformità o carichi particolari, occorre un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato per quella specifica configurazione.

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