Titolo IV · Capo I — Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 88 apre il Titolo IV e ne fissa il perimetro: dice a quali lavori si applicano le regole speciali sui cantieri e quali attività ne restano fuori.
Co. 1 — Il Capo I si applica ai cantieri temporanei o mobili, cioè — secondo la definizione dell’art. 89, co. 1, lett. a) — qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’Allegato X. Co. 2 — Le disposizioni del Capo I non si applicano a una serie di attività che hanno già una disciplina propria o caratteristiche incompatibili con la logica del cantiere: a) lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) lavori negli impianti connessi alle attività minerarie, entro il perimetro di permessi, concessioni o autorizzazioni; c) lavori negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera, anche fuori dal perimetro delle concessioni; d) frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave, incluse le operazioni di caricamento dai piazzali; e) prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi, anche in mare; f) lavori svolti in mare; g) attività in studi teatrali, cinematografici, televisivi o altri luoghi di ripresa, purché non comportino l’allestimento di un cantiere; g-bis) lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno per la realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non espongano i lavoratori ai rischi dell’Allegato XI.
Cosa significa in pratica
Prima di applicare qualunque norma del Titolo IV — obblighi del committente, nomina dei coordinatori, PSC, POS, notifica preliminare — devi rispondere a una sola domanda: questo è un cantiere temporaneo o mobile? L’art. 88 ti dà il metodo in due passaggi.
Primo passaggio: dentro. Si guarda la natura dei lavori, non il luogo. Se l’attività rientra tra i lavori edili o di ingegneria civile dell’Allegato X — costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, e così via — sei in un cantiere. Non conta che duri due giorni o due anni, che il committente sia un’impresa o un condominio, che si lavori in un capannone o in un appartamento: rifare un tetto, demolire una tramezza, scavare per una fognatura sono cantieri a tutti gli effetti.
Secondo passaggio: fuori. Le esclusioni del comma 2 seguono due logiche diverse. Le lettere da a) a f) riguardano settori — miniere, cave, idrocarburi, lavori in mare — che hanno normative di sicurezza dedicate (in particolare il D.Lgs. 624/1996 per le attività estrattive): non c’è un vuoto di tutela, ma un rinvio a regole specializzate. Le lettere g) e g-bis) sono invece esclusioni “di buon senso”: i set di ripresa finché non diventano veri cantieri, e i lavori impiantistici o di piccola entità sulle infrastrutture per servizi.
Attenzione: l’esclusione della lettera g-bis) è quella più usata — e più abusata — nella pratica. Vale solo se i lavoratori non sono esposti ai rischi dell’Allegato XI: cadute dall’alto oltre i due metri, scavi con rischio di seppellimento oltre il metro e mezzo, annegamento, pozzi e gallerie, esplosivi, prefabbricati pesanti. L’elettricista che passa cavi in un controsoffitto a quota ordinaria è escluso dal Titolo IV; lo stesso elettricista che stende una linea lavorando su una copertura a cinque metri non lo è più. L’esclusione va verificata sul rischio concreto, non sulla qualifica dell’impresa.
Un ultimo punto spesso frainteso: essere fuori dal Titolo IV non significa essere fuori dal decreto. Ai lavori esclusi si applicano comunque i Titoli I, II, III e tutte le altre disposizioni pertinenti del D.Lgs. 81/2008: valutazione dei rischi, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria restano dovuti. L’art. 88 toglie solo lo strato aggiuntivo tipico dei cantieri: coordinatori, PSC, POS, notifica preliminare.
Errori comuni
- Confondere “piccolo lavoro” con “lavoro escluso”. La soglia dei dieci uomini-giorno della lettera g-bis) riguarda solo i piccoli lavori sulle infrastrutture per servizi: una ristrutturazione edilizia da otto uomini-giorno resta un cantiere, con tanto di obblighi del committente.
- Ignorare la condizione dell’Allegato XI. Molte imprese impiantistiche si considerano sempre fuori dal Titolo IV; se però il lavoro comporta rischio di caduta dall’alto o scavi profondi, l’esclusione non opera e mancheranno POS ed eventuali coordinatori.
- Applicare il Titolo IV alle attività estrattive. In cava o in miniera la disciplina di riferimento è quella speciale del settore estrattivo: applicare per analogia PSC e coordinatori genera documenti fuori contesto e trascura gli adempimenti realmente dovuti.
- Pensare che l’esclusione dal Titolo IV liberi da ogni obbligo. DVR, formazione, idoneità delle attrezzature e DPI si applicano sempre: il perimetro dell’art. 88 riguarda solo le regole aggiuntive dei cantieri, non il resto del Testo Unico.
Domande frequenti sull’art. 88
Una piccola manutenzione elettrica o idraulica fa scattare il Titolo IV?
Non sempre. La lettera g-bis) esclude i lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, oltre ai piccoli lavori fino a dieci uomini-giorno per le infrastrutture di servizi, a condizione che non espongano i lavoratori ai rischi dell'Allegato XI (cadute dall'alto, scavi, ecc.). Se quei rischi ci sono, l'esclusione cade e il Titolo IV si applica per intero.
Cosa si intende per 'uomini-giorno'?
È l'unità di misura dell'entità presunta del cantiere, definita dall'art. 89: la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori, anche autonomi, previste per realizzare l'opera. Due operai per cinque giorni fanno dieci uomini-giorno. La soglia rileva sia per l'esclusione della lettera g-bis) sia, più avanti nel Titolo, per obblighi come la notifica preliminare.
I lavori in casa di un committente privato rientrano nel Titolo IV?
Sì. L'art. 88 non prevede alcuna esenzione legata alla natura privata del committente: una ristrutturazione domestica è un cantiere temporaneo a tutti gli effetti, con gli obblighi degli articoli 90 e seguenti in capo al privato che commissiona i lavori. Cambiano semmai le modalità pratiche di adempimento, non l'applicabilità della disciplina.
Un set cinematografico o televisivo è un cantiere?
Di regola no: le attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi di ripresa sono escluse dal Capo I. L'esclusione però vale solo finché non si allestisce un vero cantiere temporaneo o mobile: la costruzione di una scenografia complessa con opere edili o lavori in quota riporta l'attività dentro il Titolo IV.
Approfondisci
- ArticoloArt. 89 — Definizioni
- ArticoloArt. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- ArticoloArt. 91 — Obblighi del coordinatore per la progettazione
- TitoloTitolo IV — Cantieri temporanei o mobili
- AllegatoAllegato X — Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
- AllegatoAllegato XI — Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- RuoloCoordinatore per la sicurezza (CSP e CSE)
- SettoreEdilizia e costruzioni