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TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione III — Scavi e fondazioni

Art. 121 — Presenza di gas negli scavi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 121 disciplina uno dei pericoli più insidiosi dei lavori negli scavi: la presenza di gas. In sintesi:

Co. 1 — Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, vanno adottate idonee misure contro i pericoli derivanti da gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, tenendo conto della natura geologica del terreno e della vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, metanodotti e condutture di gas che possono dar luogo a infiltrazioni di sostanze pericolose. Co. 2 — Quando è accertata o è da temere la presenza di gas tossici o asfissianti o l’irrespirabilità dell’aria e non è possibile assicurare una efficiente aerazione e una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e muniti di cintura di sicurezza con fune di trattenuta, la cui estremità è tenuta all’esterno da almeno un lavoratore addetto alla sorveglianza e al recupero, in costante collegamento con chi opera nello scavo e in grado di sollevarlo prontamente. Co. 3 — L’apertura di accesso alla fossa o al cunicolo deve avere dimensioni tali da consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

La logica è netta: prima si valuta e si previene, poi — se il rischio residuo resta — si protegge con DPI, sorveglianza e un accesso che renda possibile tirare fuori chi si è sentito male.

Cosa significa in pratica

Il gas negli scavi uccide in silenzio e in fretta. Un cunicolo che attraversa un vecchio terreno di riporto, uno scavo aperto vicino a una condotta del metano, un pozzo dove ristagna anidride carbonica più pesante dell’aria: in tutti questi casi il lavoratore può perdere i sensi in pochi respiri, e il primo soccorritore improvvisato che scende a recuperarlo diventa spesso la seconda vittima. L’art. 121 nasce proprio per interrompere questa catena.

Il primo comma impone un ragionamento preventivo che va fatto prima di aprire lo scavo, in fase di POS e di valutazione dei rischi: che terreno sto scavando? Ci sono fabbriche, distributori, discariche, metanodotti nelle vicinanze? Il fondo può liberare gas o consumare ossigeno? Da queste risposte discendono le misure: aerazione forzata, rilevatori di gas in continuo, procedure di ingresso, bonifica.

Il secondo comma interviene quando la prevenzione non basta a rendere l’ambiente sicuro. Qui la norma non lascia margini: servono i DPI delle vie respiratorie adeguati (autorespiratori o maschere con adduzione d’aria, non un semplice facciale filtrante che non protegge dalla carenza di ossigeno) e la cintura con fune di trattenuta. Il dettaglio decisivo è chi tiene l’altro capo della fune: un addetto fuori dallo scavo, che sorveglia, mantiene il contatto e può issare il collega senza dover scendere. È l’anti-effetto-domino: nessuno entra a soccorrere respirando lo stesso gas.

Il terzo comma è di puro buon senso ingegneristico ma spesso trascurato: se l’apertura di accesso è troppo stretta, un lavoratore svenuto non si recupera. Il passo d’uomo va dimensionato pensando al peso morto di una persona inerte, imbragata, da sollevare in verticale.

Un esempio concreto. Un’impresa esegue un allaccio fognario in un pozzetto profondo un metro e mezzo, in una zona con vecchie condutture del gas. “È basso, si vede il fondo” pensa il capo squadra, e l’operaio scende senza misurazioni. È esattamente lo scenario che l’art. 121 vuole evitare: la profondità modesta non dice nulla sulla presenza di gas, che può accumularsi anche in fosse poco profonde. Le misure corrette qui sono la misurazione preventiva dell’atmosfera, la ventilazione e la sorveglianza dall’esterno con fune.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro e dirigente: valutano il rischio gas prima dello scavo, predispongono aerazione, bonifica, rilevatori, DPI respiratori e sistemi di trattenuta e recupero; sono i principali destinatari delle sanzioni dell’art. 159.
  • Preposto: vigila sul rispetto delle procedure sul campo — divieto di ingresso senza misurazione, presenza dell’addetto al recupero, uso corretto dei DPI — con le responsabilità dell’art. 160.
  • Lavoratore addetto alla sorveglianza: resta all’esterno, mantiene il collegamento con chi opera nello scavo e garantisce il recupero; è una figura operativa, non una formalità.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese verifica che le lavorazioni negli scavi e i relativi rischi da gas siano coordinati e recepiti nel PSC.

Quando pozzi e cunicoli integrano un ambiente sospetto di inquinamento o confinato, alle misure dell’art. 121 si sommano quelle dell’art. 66 e del DPR 177/2011: qualificazione dell’impresa, procedura di lavoro, formazione e addestramento specifici, presidio all’esterno.

Errori comuni

  1. Fidarsi della vista. Un fondo scavo che “sembra pulito” non dice nulla sull’atmosfera: gas inodori come il monossido di carbonio o la carenza di ossigeno non si vedono e non si sentono. Serve la misura strumentale.
  2. Usare il facciale filtrante sbagliato. Le mascherine FFP filtrano polveri, non proteggono dai gas né dalla mancanza di ossigeno. In carenza di aria respirabile serve l’autorespiratore o l’adduzione d’aria.
  3. Nessun addetto alla fune all’esterno. Calare un lavoratore imbragato senza qualcuno che sorvegli e possa recuperarlo vanifica l’intero secondo comma: la cintura senza chi tiene la fune non salva nessuno.
  4. Ignorare i rischi correlati. Oltre al gas, negli scavi convivono il seppellimento da franamento delle pareti e le atmosfere sotto-ossigenate; le misure vanno pensate insieme, non a compartimenti stagni.
  5. Trattare l’art. 121 come alternativo agli ambienti confinati. Nei casi che rientrano tra gli spazi confinati le due discipline si sommano: l’art. 121 non esonera dal DPR 177/2011.

Domande frequenti sull’art. 121

L'art. 121 si applica solo agli scavi profondi?

No. La norma riguarda tutti i lavori eseguiti entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, a prescindere dalla profondità. Il criterio non è la quota, ma la possibilità che si formino o si infiltrino gas o vapori pericolosi o che l'aria diventi irrespirabile.

Quando scatta l'obbligo dei DPI respiratori e della cintura di sicurezza?

Quando è accertata o si può fondatamente temere la presenza di gas tossici o asfissianti, o l'irrespirabilità dell'aria, e non è possibile garantire una efficiente aerazione e una completa bonifica. In quel caso il lavoratore va munito di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di cintura con fune di trattenuta tenuta all'esterno da un addetto alla sorveglianza e al recupero.

Che rapporto c'è tra l'art. 121 e la disciplina degli ambienti confinati?

L'art. 121 detta le misure specifiche di cantiere contro i gas negli scavi, ma pozzi, cunicoli e fosse ricadono anche nella nozione di ambiente sospetto di inquinamento o confinato. Quando è così si applicano in aggiunta l'art. 66 del D.Lgs. 81/2008 e il DPR 177/2011, con i relativi requisiti di qualificazione, procedura e sorveglianza.

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