Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione
Art. 31 — Servizio di prevenzione e protezione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 31 dice come si costruisce il servizio di prevenzione e protezione (SPP), la struttura tecnica che affianca il datore di lavoro nella prevenzione. In sintesi:
Co. 1 — Salvo il caso dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro (art. 34), il datore di lavoro organizza il SPP all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oppure incarica persone o servizi esterni, anche costituiti presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici. Co. 2 — Addetti (ASPP) e responsabile (RSPP), interni o esterni, devono possedere capacità e requisiti professionali dell’art. 32, essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e tempo adeguati. Non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’incarico. Co. 3 — Anche con un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di professionalità esterne per integrare, dove occorre, l’azione del SPP. Co. 4 — Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio quando in azienda mancano dipendenti in possesso dei requisiti dell’art. 32. Co. 5 — L’incarico a esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità in materia. Co. 6 — Il SPP interno è comunque obbligatorio in alcune realtà ad alto rischio o di grandi dimensioni: aziende soggette alla disciplina sugli incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbriche e depositi di esplosivi, polveri e munizioni, aziende industriali con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Co. 7 — In queste stesse ipotesi anche il RSPP deve essere interno. Co. 8 — Nelle aziende con più unità produttive e nei gruppi di imprese può essere istituito un unico SPP, cui i datori di lavoro possono rivolgersi anche per la designazione di addetti e responsabile.
Cosa significa in pratica
Il SPP è lo “staff tecnico” della prevenzione: raccoglie i compiti elencati nell’art. 33 — individuare i fattori di rischio, elaborare le misure e le procedure, proporre i programmi di formazione, partecipare alla riunione periodica. L’art. 31 risponde alla domanda organizzativa che viene prima: chi compone questa struttura e dove sta?
Le opzioni, in concreto, sono tre:
- SPP interno: dipendenti con i requisiti dell’art. 32, di cui uno designato RSPP. È la soluzione tipica delle aziende strutturate, e quella obbligatoria nei casi del comma 6.
- SPP esterno: un consulente o una società di servizi incaricati dall’esterno. È la prassi diffusa nelle PMI, ed è un obbligo quando internamente non ci sono professionalità adeguate.
- Datore di lavoro che fa da sé: nei limiti dell’art. 34, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio, previa formazione specifica. Se rientri in questa ipotesi, la guida su quando il datore di lavoro può essere RSPP di sé stesso fa il punto sulle condizioni.
Due punti del comma 2 meritano attenzione perché sono quelli che gli organi di vigilanza contestano più spesso. Primo: il SPP deve essere proporzionato all’azienda. Un RSPP esterno che segue duecento aziende e visita la tua un’ora l’anno difficilmente supera il vaglio di “mezzi e tempo adeguati”: in caso di infortunio, quella sproporzione si ritorce sul datore di lavoro che l’ha tollerata. Secondo: la tutela da pregiudizio. Il RSPP interno che segnala carenze non può essere demansionato o penalizzato per questo; la norma protegge l’indipendenza tecnica del ruolo.
Il comma 5 è la chiave di lettura dell’intero articolo: esternalizzare il servizio non significa esternalizzare la responsabilità. Il contratto con la società di consulenza non è uno scudo; il datore di lavoro risponde comunque delle scelte di prevenzione, e deve vigilare sulla qualità del servizio che ha comprato. La giurisprudenza costante aggiunge che il RSPP, pur privo di poteri decisionali e di spesa, può concorrere nel reato quando un suo errore tecnico — un rischio non segnalato, una misura sbagliata suggerita — ha contribuito all’infortunio.
Esempio concreto: una casa di cura privata con 70 dipendenti ha sempre lavorato con un RSPP esterno. Rientra nella lettera g) del comma 6: il SPP e il RSPP devono essere interni. Dovrà quindi individuare un dipendente con i requisiti dell’art. 32 (o farlo formare), designarlo secondo la procedura descritta nella guida alla nomina del RSPP, e potrà semmai continuare ad avvalersi del consulente esterno solo come supporto integrativo ai sensi del comma 3.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: organizza il SPP e designa il RSPP — designazione che l’art. 17 rende non delegabile — scegliendo tra interno ed esterno nei limiti dei commi 4, 6 e 7; fornisce al servizio mezzi, tempo e informazioni adeguati.
- RSPP: coordina il servizio; i suoi requisiti professionali sono fissati dall’art. 32, i suoi compiti dall’art. 33. Approfondimento nella pagina dedicata al ruolo del RSPP.
- ASPP: gli addetti al servizio, in numero sufficiente rispetto a dimensioni e rischi aziendali; anche per loro valgono i requisiti dell’art. 32.
- RLS: va consultato in occasione della designazione del responsabile e degli addetti al servizio (art. 50).
- Aziende del comma 6: oltre all’obbligo di SPP e RSPP interni, si tratta in gran parte di realtà soggette a discipline speciali, come quella sugli incidenti rilevanti oggi contenuta nel D.Lgs. 105/2015.
Errori comuni
- Considerare il RSPP esterno una “assicurazione”. Il comma 5 esclude ogni esonero: se il servizio lavora male e il datore di lavoro non se ne accorge perché non lo ha mai messo in condizione di lavorare bene, la responsabilità resta sua.
- RSPP esterno dove la legge impone quello interno. Aziende industriali sopra i 200 lavoratori o strutture sanitarie sopra i 50 che mantengono un consulente esterno come RSPP violano i commi 6 e 7; è un rilievo ricorrente nelle ispezioni in realtà cresciute nel tempo senza aggiornare l’assetto.
- SPP sottodimensionato. Un solo ASPP part-time per uno stabilimento multi-reparto non è un servizio “in numero sufficiente”: la proporzione va motivata e, quando l’azienda cambia, riconsiderata.
- Confondere SPP unico di gruppo e responsabilità unica. Il comma 8 consente di condividere la struttura tecnica, non di trasferire gli obblighi: ogni datore di lavoro del gruppo risponde della prevenzione nella propria azienda.
- Dimenticare la consultazione del RLS. La designazione di RSPP e ASPP fatta senza consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori è un vizio di procedura che emerge puntualmente in sede di verifica.
Domande frequenti sull’art. 31
Il RSPP deve essere sempre un dipendente dell'azienda?
No, nella generalità dei casi il datore di lavoro può scegliere tra un servizio interno e un incarico a persone o servizi esterni. L'obbligo del RSPP interno scatta solo nelle ipotesi del comma 7, cioè nelle aziende elencate al comma 6: rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbriche di esplosivi, industrie con oltre 200 lavoratori, estrattive con oltre 50, strutture di ricovero e cura con oltre 50.
Nominare un RSPP esterno riduce le responsabilità del datore di lavoro?
No. Il comma 5 lo dice espressamente: il ricorso a persone o servizi esterni non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità in materia. Il SPP è una struttura di consulenza e supporto; le decisioni e gli obblighi di prevenzione restano in capo al datore di lavoro e alla linea gerarchica.
Quando è obbligatorio rivolgersi a un servizio esterno?
Quando in azienda o nell'unità produttiva non ci sono dipendenti in possesso dei requisiti professionali dell'art. 32 disposti a svolgere l'incarico (comma 4). In quel caso il datore di lavoro deve incaricare persone o servizi esterni, salvo che ricorrano le condizioni per lo svolgimento diretto dei compiti ai sensi dell'art. 34.
Un gruppo di imprese può avere un unico SPP?
Sì. Il comma 8 consente, nelle aziende con più unità produttive e nei gruppi di imprese, l'istituzione di un unico servizio di prevenzione e protezione, al quale i singoli datori di lavoro possono rivolgersi anche per la designazione degli addetti e del responsabile. Restano ferme le responsabilità di ciascun datore di lavoro per la propria organizzazione.
Approfondisci
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- ArticoloArt. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni
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- ArticoloArt. 34 — Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
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