D.Lgs. 81/2008
Titolo II — Luoghi di lavoro
I requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro: strutture, vie di circolazione ed emergenza, microclima, illuminazione, locali di riposo e servizi, con rinvio ai requisiti tecnici dell’Allegato IV.
Il Titolo II risponde a una domanda che ogni azienda si pone prima ancora di assumere il primo dipendente: l’edificio in cui si lavora è a norma? Capannone, ufficio, magazzino, laboratorio, negozio: se un ambiente ospita posti di lavoro, i suoi requisiti strutturali e igienici passano da qui. È il Titolo più “edilizio” del Testo Unico, e insieme all’Allegato IV — che ne è il braccio tecnico — costituisce la checklist di riferimento per sopralluoghi, ristrutturazioni e nuove aperture.
A chi si applica
La definizione di luogo di lavoro è volutamente ampia: comprende i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati in azienda o nell’unità produttiva, e ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile al lavoratore per ragioni di lavoro. Rientrano quindi anche cortili, aree di carico, spogliatoi e depositi, non solo i locali dove si sta alla scrivania o alla macchina.
Attenzione però alle esclusioni: il Titolo II non si applica ad alcuni ambiti che hanno discipline proprie, come i cantieri temporanei o mobili (regolati dal Titolo IV), i mezzi di trasporto, le industrie estrattive e i pescherecci. Se gestisci un’impresa edile, quindi, per il cantiere guardi al Titolo IV; per la tua sede, l’officina e il deposito attrezzature torni qui.
Come è strutturato
La struttura è compatta, due Capi in tutto:
- Capo I (artt. 62-67) — le disposizioni generali: definizione di luogo di lavoro ed esclusioni (art. 62), i requisiti di salute e sicurezza con il rinvio all’Allegato IV e l’accessibilità per i lavoratori con disabilità (art. 63), gli obblighi del datore di lavoro su manutenzione, pulizia e vie di circolazione ed emergenza (art. 64), il regime dei locali sotterranei e semisotterranei (art. 65), i lavori in ambienti sospetti di inquinamento come pozzi, fogne e canalizzazioni (art. 66) e le comunicazioni all’organo di vigilanza per la costruzione e la realizzazione di nuovi edifici o locali (art. 67).
- Capo II (art. 68) — l’apparato sanzionatorio del Titolo: individua le violazioni punite e i soggetti responsabili; per gli importi aggiornati conviene sempre verificare il testo vigente sulla fonte ufficiale.
Gli articoli chiave
Tre articoli fanno la parte del leone nella pratica quotidiana:
- Art. 63 è il perno: stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti dell’Allegato IV, dove trovi le prescrizioni concrete su altezze, aerazione, illuminazione, pavimenti, vie di esodo, servizi igienici, spogliatoi e microclima.
- Art. 64 traduce i requisiti in obblighi gestionali continuativi del datore di lavoro: non basta che il capannone nasca a norma, deve restarlo, con manutenzione regolare, pulizia adeguata e percorsi di emergenza sempre sgombri.
- Art. 66 governa l’accesso agli ambienti sospetti di inquinamento ed è la porta d’ingresso alla disciplina degli spazi confinati, completata dal DPR 177/2011: un ambito ad altissima gravità infortunistica, da conoscere anche se in azienda capita una sola volta l’anno di entrare in una vasca o in una cisterna.
Meritano un passaggio anche l’art. 65, se usi o pensi di usare locali interrati o seminterrati (il divieto generale ammette deroghe a condizioni precise), e l’art. 67, se hai in programma di costruire o ampliare edifici destinati a ospitare lavoratori.
Da dove iniziare
Il percorso di lettura più efficace parte dall’art. 62 per capire se il tuo caso rientra nel Titolo, prosegue con art. 63 e Allegato IV letti in parallelo — norma e requisiti tecnici vanno insieme — e chiude con l’art. 64 per impostare i controlli periodici. Un consiglio operativo: usa l’Allegato IV come checklist di sopralluogo prima di firmare un contratto di locazione o avviare una ristrutturazione, e riporta gli esiti nella valutazione dei rischi. Molte non conformità sui luoghi di lavoro costano poco se intercettate sulla carta, moltissimo se scoperte dall’organo di vigilanza a lavori finiti.
Gli articoli del Titolo II
Definizioni
L'art. 62 del D.Lgs. 81/2008 definisce cosa si intende per luogo di lavoro ai fini del Titolo II ed elenca le esclusioni: mezzi di trasporto, cantieri temporanei o mobili, industrie estrattive, pescherecci e terreni di aziende agricole o forestali.
Art. 63 · Capo I — Disposizioni generaliRequisiti di salute e di sicurezza
L'art. 63 D.Lgs. 81/2008 impone che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti di salute e sicurezza dell'Allegato IV e siano strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili. Regole per gli edifici esistenti, misure alternative, sanzioni e FAQ.
Art. 64 · Capo I — Disposizioni generaliObblighi del datore di lavoro
L'art. 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a mantenere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti dell'art. 63: vie di esodo sgombre, manutenzione regolare, pulizia e controllo degli impianti di sicurezza. Guida pratica con sanzioni e FAQ.
Art. 65 · Capo I — Disposizioni generaliLocali sotterranei o semisotterranei
L'art. 65 D.Lgs. 81/2008 vieta di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo particolari esigenze tecniche o comunicazione all'Ispettorato del lavoro. Condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, procedura e sanzioni.
Art. 66 · Capo I — Disposizioni generaliLavori in ambienti sospetti di inquinamento
L'art. 66 del D.Lgs. 81/2008 vieta l'accesso a pozzi neri, fogne, cisterne e ambienti sospetti di inquinamento senza previo accertamento o bonifica dell'atmosfera. Spiegazione pratica, collegamento con il DPR 177/2011 e sanzioni.
Art. 67 · Capo I — Disposizioni generaliNotifiche all'organo di vigilanza all'atto della costruzione e della realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali
L'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 impone di comunicare all'organo di vigilanza, tramite SUAP, la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali con più di tre lavoratori. Cosa comunicare, come e quando.
Art. 68 · Capo II — SanzioniSanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
L'art. 68 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo II sui luoghi di lavoro: elenca le pene per datore di lavoro e dirigente che violano gli artt. 63-67 e fissa la regola della violazione unica per i requisiti omogenei dell'Allegato IV.
Approfondisci
- ArticoloArt. 62 — Definizioni
- ArticoloArt. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
- ArticoloArt. 64 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 66 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- GlossarioDatore di lavoro
- RischioSpazi confinati e sospetti di inquinamento
- NormaDPR 177/2011 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento