Titolo II · Capo I — Disposizioni generali
Art. 66 — Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 66 è composto da un solo comma, ma è una delle norme salvavita del Testo Unico. Stabilisce tre regole in sequenza:
Divieto di accesso senza verifica. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, dove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Misure in caso di dubbio. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione (respiratori isolanti). Apertura di accesso. L’apertura deve avere dimensioni tali da consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
L’elenco dei luoghi è esemplificativo (“e simili”): conta la possibilità concreta che l’atmosfera interna sia irrespirabile, tossica o esplosiva, non il nome del manufatto.
Cosa significa in pratica
L’art. 66 nasce da una casistica purtroppo costante: il lavoratore che entra in una cisterna o in una vasca di depurazione, perde i sensi in pochi secondi per carenza di ossigeno o per idrogeno solforato, e i colleghi che tentano di soccorrerlo a mani nude muoiono con lui. Gli infortuni negli spazi confinati sono quasi sempre plurimi proprio per questo meccanismo.
La sequenza operativa che la norma impone è rigida:
- Prima di entrare, misura. L’assenza di pericolo va accertata, non presunta: rilevatore multigas tarato per ossigeno, gas tossici e atmosfere esplosive, con misure a più quote, perché molti gas ristagnano sul fondo. Il rischio di atmosfere sotto-ossigenate è il più insidioso: l’aria povera di ossigeno non ha odore né colore e fa perdere coscienza senza preavviso.
- Se l’atmosfera non è sicura, bonifica. Ventilazione forzata, lavaggio, inertizzazione controllata: l’ingresso è ammesso solo dopo che il risanamento ha riportato l’atmosfera entro valori sicuri, da riverificare.
- Se resta un dubbio, proteggi e vigila. Imbracatura collegata a un sistema di recupero manovrabile dall’esterno, un addetto in superficie che mantiene il contatto continuo con chi è dentro, respiratori isolanti (non semplici filtranti: in carenza di ossigeno un facciale FFP non serve a nulla). Su questi DPI di terza categoria l’addestramento è obbligatorio.
- Progetta l’accesso pensando al soccorso. Il passo d’uomo deve permettere di estrarre una persona incosciente con imbracatura: nella pratica significa treppiede con argano di recupero sopra l’apertura e una prova preliminare della manovra di emergenza.
L’articolo va letto insieme ad altre norme che completano il quadro: l’Allegato IV, punto 3, per vasche, canalizzazioni, serbatoi e silos; l’art. 121 per la presenza di gas negli scavi e nei lavori sotterranei; soprattutto il DPR 177/2011, che ha istituito un sistema di qualificazione per chiunque operi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati: almeno il 30% del personale con esperienza triennale, formazione e addestramento specifici, procedure di emergenza, e — negli appalti — l’obbligo per il committente di informare le imprese sui rischi del sito e di designare un proprio rappresentante che vigili sulle attività.
Esempio concreto: un’azienda alimentare affida a una ditta esterna la pulizia interna di un serbatoio di stoccaggio. Prima ancora della gestione delle interferenze con il DUVRI, il datore di lavoro committente deve verificare che l’impresa sia qualificata ai sensi del DPR 177/2011; l’impresa, a sua volta, deve pianificare misurazioni, bonifica, sistema di recupero e presenza dell’uomo esterno. Se uno di questi anelli manca, l’ingresso nel serbatoio è semplicemente vietato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigente: destinatari diretti del divieto (“è vietato consentire l’accesso”) e delle sanzioni dell’art. 68; devono valutare il rischio nel DVR, predisporre strumenti di misura, mezzi di bonifica, DPI e procedura di lavoro e di emergenza.
- Preposto: figura chiave sul campo; la “vigilanza per tutta la durata del lavoro” richiesta dalla norma passa dalla presenza di chi sorveglia dall’esterno e può fermare l’attività (art. 19).
- Lavoratori: devono usare imbracature, sistemi di recupero e respiratori secondo l’addestramento ricevuto e non entrare mai in soccorso improvvisato di un collega.
- Committente (negli appalti): ai sensi del DPR 177/2011 verifica la qualificazione delle imprese, informa sui rischi specifici del sito e designa un rappresentante per la vigilanza.
Errori comuni
- Il “soccorso istintivo”. Entrare a recuperare il collega svenuto senza autoprotezione: è la prima causa di infortuni plurimi in questi ambienti. La procedura di emergenza deve prevedere il recupero dall’esterno e il divieto assoluto di ingresso non protetto.
- Fidarsi del naso. Molti gas letali (anidride carbonica, azoto, metano in miscela) sono inodori, e l’idrogeno solforato ad alte concentrazioni paralizza l’olfatto. Solo la misura strumentale, ripetuta anche durante il lavoro, dà garanzie.
- Facciale filtrante al posto del respiratore isolante. In atmosfera povera di ossigeno i filtri non servono: occorrono autorespiratori o respiratori ad adduzione d’aria.
- Misurare una sola volta, all’inizio. L’atmosfera può degradare durante il lavoro (fanghi smossi, residui che rilasciano gas): il monitoraggio deve essere continuo o comunque ripetuto.
- Appaltare a imprese non qualificate. Affidare la pulizia di cisterne o fogne al preventivo più basso senza verificare i requisiti del DPR 177/2011 espone il committente a responsabilità dirette, anche penali, in caso di infortunio.
Domande frequenti sull’art. 66
Che differenza c'è tra ambiente sospetto di inquinamento e spazio confinato?
L'art. 66 parla di ambienti in cui è possibile il rilascio di gas deleteri (pozzi neri, fogne, cisterne, caldaie); l'Allegato IV, punto 3, disciplina vasche, serbatoi, silos e simili. Il DPR 177/2011 tratta le due categorie insieme come 'ambienti sospetti di inquinamento o confinati': nella pratica operativa le tutele si sovrappongono e conviene applicare il regime più rigoroso ogni volta che l'accesso avviene attraverso aperture ristrette in un volume non progettato per la presenza continuativa di persone.
Serve una qualificazione particolare per lavorare negli ambienti dell'art. 66?
Sì. Il DPR 177/2011 impone alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati requisiti specifici: personale esperto in misura non inferiore al 30%, formazione e addestramento mirati, DPI e strumentazione adeguati, procedure di emergenza e, negli appalti, un rappresentante del committente che vigili sulle attività. Senza questi requisiti l'attività in tali ambienti è preclusa.
Basta aprire i chiusini e aspettare un po' prima di entrare?
No. La norma richiede di accertare l'assenza di pericolo con strumenti idonei (tipicamente rilevatori multigas per ossigeno, gas tossici ed esplosivi) oppure di risanare l'atmosfera con ventilazione forzata o altri mezzi. La semplice aerazione naturale 'a tempo' non dimostra nulla: molti gas sono più pesanti dell'aria e ristagnano sul fondo anche a chiusino aperto.
Perché la norma parla delle dimensioni dell'apertura di accesso?
Perché in questi ambienti la variabile critica è il soccorso: la maggior parte delle morti plurime avviene durante tentativi di recupero improvvisati. L'apertura deve consentire di estrarre agevolmente un lavoratore privo di sensi, quindi va dimensionata e attrezzata pensando all'emergenza (imbracatura con recupero dall'esterno, treppiede, argano), non solo all'ingresso in condizioni normali.
Approfondisci
- ArticoloArt. 63 — Requisiti di salute e di sicurezza
- ArticoloArt. 64 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 121 — Presenza di gas negli scavi
- AllegatoAllegato IV — Requisiti dei luoghi di lavoro
- NormaDPR 177/2011 — Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento
- RischioSpazi confinati e sospetti di inquinamento
- RischioAtmosfere sotto-ossigenate