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TUS

Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 86 — Verifiche e controlli

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 86 chiude il Capo III sul rischio elettrico stabilendo l’obbligo di controllare nel tempo gli impianti. In sintesi:

Co. 1 — Ferme restando le disposizioni del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Co. 2 — Un decreto interministeriale (Lavoro e Sviluppo economico) avrebbe dovuto stabilire modalità e criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli. Co. 3 — L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

Tre commi brevi, ma con un principio netto: la sicurezza elettrica non si esaurisce con l’installazione a regola d’arte. Va mantenuta e dimostrata nel tempo.

Cosa significa in pratica

L’art. 86 è il tassello “manutentivo” del sistema costruito dagli articoli precedenti: l’art. 80 impone al datore di lavoro di valutare il rischio elettrico e adottare le misure, l’art. 84 e l’art. 85 coprono la protezione dai fulmini e dai pericoli elettrici degli edifici, e l’art. 86 garantisce che tutto questo resti efficiente negli anni.

Nella vita aziendale l’articolo si traduce in due binari paralleli, da non confondere:

  1. Le verifiche del DPR 462/2001, espressamente fatte salve dal comma 1: riguardano impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Hanno periodicità fissate per legge (biennale o quinquennale a seconda dell’ambiente) e devono essere eseguite da ASL/ARPA o da organismi abilitati scelti dal datore di lavoro. Come si organizzano lo spiega la guida sulle verifiche dell’impianto di terra.
  2. I controlli periodici “di buona tecnica” dell’art. 86: riguardano l’intero impianto elettrico (quadri, linee, protezioni, illuminazione di sicurezza, impianto LPS contro i fulmini) e servono a verificarne conservazione ed efficienza. Qui la legge non fissa cadenze: rinvia alle norme tecniche — nella pratica le norme CEI, a partire dalla CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori — e alle indicazioni di costruttori e progettisti.

Il decreto attuativo previsto dal comma 2 non risulta a oggi adottato: proprio per questo il riferimento operativo restano le norme di buona tecnica. Per un’azienda significa costruire un piano di manutenzione e controllo con frequenze motivate: esame a vista periodico di quadri e condutture, prove degli interruttori differenziali, misure di isolamento e continuità, controllo dell’impianto di protezione dai fulmini secondo la serie CEI EN 62305, verifiche più ravvicinate negli ambienti gravosi (cantieri, ambienti umidi, atmosfere polverose).

Esempio concreto: un’officina metalmeccanica con cabina propria e reparto verniciatura avrà la verifica quinquennale dell’impianto di terra tramite organismo abilitato (biennale per la zona con pericolo di esplosione), e in parallelo un programma interno ex art. 86 con prova semestrale dei differenziali, ispezione annuale dei quadri e misure strumentali affidate a un manutentore qualificato. Tutto tracciato: la scadenza dimenticata è il modo più frequente di arrivare impreparati a un’ispezione, e uno scadenzario della sicurezza aggiornato è la contromisura più semplice.

Il comma 3 merita attenzione particolare: senza verbale, il controllo non esiste. In sede ispettiva (e ancora di più dopo un infortunio da rischio elettrico) l’organo di vigilanza chiede i documenti: rapporti di verifica con data, firma, attività svolte, misure effettuate ed esito. Un registro dei controlli, anche informatizzato, è lo strumento naturale per tenerli ordinati e disponibili.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): organizza i controlli periodici, sceglie soggetti competenti per eseguirli, conserva i verbali e li esibisce alla vigilanza. Per gli impianti soggetti al DPR 462/2001 cura anche la richiesta di verifica agli organismi abilitati.
  • Manutentori e tecnici qualificati: eseguono materialmente controlli e misure; per i lavori sugli impianti valgono le qualifiche previste per i lavori elettrici.
  • Organismi abilitati, ASL e ARPA: competenti per le verifiche periodiche ex DPR 462/2001, che l’art. 86 lascia impregiudicate.
  • Organi di vigilanza: destinatari dei verbali del comma 3, che devono essere disponibili su richiesta.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla dichiarazione di conformità. Il documento ex DM 37/2008 fotografa l’impianto alla consegna: non sostituisce i controlli periodici sullo stato di conservazione richiesti dall’art. 86.
  2. Confondere i due regimi. Aver fatto la verifica dell’impianto di terra con l’organismo abilitato non esaurisce l’obbligo: i controlli di buona tecnica sull’intero impianto restano dovuti, e viceversa la manutenzione interna non sostituisce la verifica ex DPR 462/2001.
  3. Controlli fatti ma non verbalizzati. L’intervento del manutentore documentato solo da una fattura generica non prova nulla: serve un rapporto con attività, misure ed esito, come impone il comma 3.
  4. Nessuna periodicità definita. “Chiamiamo l’elettricista quando serve” non è un piano di controllo: la frequenza va stabilita in anticipo sulla base delle norme tecniche e delle condizioni d’uso, e rispettata.
  5. Dimenticare l’impianto di protezione dai fulmini. L’LPS installato dopo la valutazione ex art. 84 va controllato periodicamente come il resto: un parafulmine corroso o scollegato è una protezione solo apparente.

Domande frequenti sull’art. 86

  • Che differenza c'è tra i controlli dell'art. 86 e le verifiche del DPR 462/2001?

    Sono due binari paralleli e obbligatori entrambi. Il DPR 462/2001 disciplina le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, affidate ad ASL/ARPA o a organismi abilitati. L'art. 86 aggiunge il controllo periodico di manutenzione e conservazione dell'intero impianto elettrico secondo le norme di buona tecnica, che il datore di lavoro organizza con tecnici qualificati di propria scelta.

  • Ogni quanto va controllato l'impianto elettrico aziendale?

    L'art. 86 non fissa una cadenza unica: rinvia alle norme di buona tecnica (in particolare le norme CEI) e alla normativa vigente, che modulano la periodicità in base al tipo di impianto e all'ambiente. In pratica la frequenza va definita nel piano di manutenzione aziendale, tenendo conto delle indicazioni del costruttore, delle norme tecniche applicabili e delle condizioni d'uso, e va documentata.

  • Basta la dichiarazione di conformità dell'installatore per essere in regola?

    No. La dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte al momento della consegna, ma non copre la vita successiva dell'impianto. L'art. 86 richiede controlli periodici sullo stato di conservazione ed efficienza nel tempo: un impianto nato conforme può diventare pericoloso per usura, modifiche o manutenzione carente.

  • Come va documentato l'esito dei controlli?

    Il comma 3 richiede che l'esito sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Servono quindi verbali o rapporti di verifica datati e firmati da chi ha eseguito il controllo, conservati in azienda: registri di manutenzione, rapporti di prova e misure strumentali sono la forma tipica. La sola fattura dell'elettricista, senza descrizione delle attività e dei risultati, non basta.