Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 86 — Verifiche e controlli
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 86 chiude il Capo III sul rischio elettrico stabilendo l’obbligo di controllare nel tempo gli impianti. In sintesi:
Co. 1 — Ferme restando le disposizioni del DPR 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Co. 2 — Un decreto interministeriale (Lavoro e Sviluppo economico) avrebbe dovuto stabilire modalità e criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli. Co. 3 — L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
Tre commi brevi, ma con un principio netto: la sicurezza elettrica non si esaurisce con l’installazione a regola d’arte. Va mantenuta e dimostrata nel tempo.
Cosa significa in pratica
L’art. 86 è il tassello “manutentivo” del sistema costruito dagli articoli precedenti: l’art. 80 impone al datore di lavoro di valutare il rischio elettrico e adottare le misure, l’art. 84 e l’art. 85 coprono la protezione dai fulmini e dai pericoli elettrici degli edifici, e l’art. 86 garantisce che tutto questo resti efficiente negli anni.
Nella vita aziendale l’articolo si traduce in due binari paralleli, da non confondere:
- Le verifiche del DPR 462/2001, espressamente fatte salve dal comma 1: riguardano impianti di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Hanno periodicità fissate per legge (biennale o quinquennale a seconda dell’ambiente) e devono essere eseguite da ASL/ARPA o da organismi abilitati scelti dal datore di lavoro. Come si organizzano lo spiega la guida sulle verifiche dell’impianto di terra.
- I controlli periodici “di buona tecnica” dell’art. 86: riguardano l’intero impianto elettrico (quadri, linee, protezioni, illuminazione di sicurezza, impianto LPS contro i fulmini) e servono a verificarne conservazione ed efficienza. Qui la legge non fissa cadenze: rinvia alle norme tecniche — nella pratica le norme CEI, a partire dalla CEI 64-8 per gli impianti utilizzatori — e alle indicazioni di costruttori e progettisti.
Il decreto attuativo previsto dal comma 2 non risulta a oggi adottato: proprio per questo il riferimento operativo restano le norme di buona tecnica. Per un’azienda significa costruire un piano di manutenzione e controllo con frequenze motivate: esame a vista periodico di quadri e condutture, prove degli interruttori differenziali, misure di isolamento e continuità, controllo dell’impianto di protezione dai fulmini secondo la serie CEI EN 62305, verifiche più ravvicinate negli ambienti gravosi (cantieri, ambienti umidi, atmosfere polverose).
Esempio concreto: un’officina metalmeccanica con cabina propria e reparto verniciatura avrà la verifica quinquennale dell’impianto di terra tramite organismo abilitato (biennale per la zona con pericolo di esplosione), e in parallelo un programma interno ex art. 86 con prova semestrale dei differenziali, ispezione annuale dei quadri e misure strumentali affidate a un manutentore qualificato. Tutto tracciato: la scadenza dimenticata è il modo più frequente di arrivare impreparati a un’ispezione, e uno scadenzario della sicurezza aggiornato è la contromisura più semplice.
Il comma 3 merita attenzione particolare: senza verbale, il controllo non esiste. In sede ispettiva (e ancora di più dopo un infortunio da rischio elettrico) l’organo di vigilanza chiede i documenti: rapporti di verifica con data, firma, attività svolte, misure effettuate ed esito. Un registro dei controlli, anche informatizzato, è lo strumento naturale per tenerli ordinati e disponibili.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): organizza i controlli periodici, sceglie soggetti competenti per eseguirli, conserva i verbali e li esibisce alla vigilanza. Per gli impianti soggetti al DPR 462/2001 cura anche la richiesta di verifica agli organismi abilitati.
- Manutentori e tecnici qualificati: eseguono materialmente controlli e misure; per i lavori sugli impianti valgono le qualifiche previste per i lavori elettrici.
- Organismi abilitati, ASL e ARPA: competenti per le verifiche periodiche ex DPR 462/2001, che l’art. 86 lascia impregiudicate.
- Organi di vigilanza: destinatari dei verbali del comma 3, che devono essere disponibili su richiesta.
Errori comuni
- Fermarsi alla dichiarazione di conformità. Il documento ex DM 37/2008 fotografa l’impianto alla consegna: non sostituisce i controlli periodici sullo stato di conservazione richiesti dall’art. 86.
- Confondere i due regimi. Aver fatto la verifica dell’impianto di terra con l’organismo abilitato non esaurisce l’obbligo: i controlli di buona tecnica sull’intero impianto restano dovuti, e viceversa la manutenzione interna non sostituisce la verifica ex DPR 462/2001.
- Controlli fatti ma non verbalizzati. L’intervento del manutentore documentato solo da una fattura generica non prova nulla: serve un rapporto con attività, misure ed esito, come impone il comma 3.
- Nessuna periodicità definita. “Chiamiamo l’elettricista quando serve” non è un piano di controllo: la frequenza va stabilita in anticipo sulla base delle norme tecniche e delle condizioni d’uso, e rispettata.
- Dimenticare l’impianto di protezione dai fulmini. L’LPS installato dopo la valutazione ex art. 84 va controllato periodicamente come il resto: un parafulmine corroso o scollegato è una protezione solo apparente.
Domande frequenti sull’art. 86
Che differenza c'è tra i controlli dell'art. 86 e le verifiche del DPR 462/2001?
Sono due binari paralleli e obbligatori entrambi. Il DPR 462/2001 disciplina le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione, affidate ad ASL/ARPA o a organismi abilitati. L'art. 86 aggiunge il controllo periodico di manutenzione e conservazione dell'intero impianto elettrico secondo le norme di buona tecnica, che il datore di lavoro organizza con tecnici qualificati di propria scelta.
Ogni quanto va controllato l'impianto elettrico aziendale?
L'art. 86 non fissa una cadenza unica: rinvia alle norme di buona tecnica (in particolare le norme CEI) e alla normativa vigente, che modulano la periodicità in base al tipo di impianto e all'ambiente. In pratica la frequenza va definita nel piano di manutenzione aziendale, tenendo conto delle indicazioni del costruttore, delle norme tecniche applicabili e delle condizioni d'uso, e va documentata.
Basta la dichiarazione di conformità dell'installatore per essere in regola?
No. La dichiarazione di conformità ex DM 37/2008 attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte al momento della consegna, ma non copre la vita successiva dell'impianto. L'art. 86 richiede controlli periodici sullo stato di conservazione ed efficienza nel tempo: un impianto nato conforme può diventare pericoloso per usura, modifiche o manutenzione carente.
Come va documentato l'esito dei controlli?
Il comma 3 richiede che l'esito sia verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Servono quindi verbali o rapporti di verifica datati e firmati da chi ha eseguito il controllo, conservati in azienda: registri di manutenzione, rapporti di prova e misure strumentali sono la forma tipica. La sola fattura dell'elettricista, senza descrizione delle attività e dei risultati, non basta.
Approfondisci
- ArticoloArt. 80 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 84 — Protezioni dai fulmini
- ArticoloArt. 85 — Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature
- ArticoloArt. 87 — Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
- GuidaVerifiche dell’impianto di terra: il DPR 462/2001
- NormaDPR 462/2001 — Verifiche impianti di terra e scariche atmosferiche
- GlossarioRischio elettrico
- GuidaIl registro dei controlli delle attrezzature