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Normativa collegata · D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

DM 37/2008 — Impianti negli edifici e dichiarazione di conformità

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Perché esiste questo decreto

Un impianto elettrico, termico o a gas mal realizzato è un pericolo che resta nascosto dietro le pareti finché non provoca un infortunio, un incendio o un’esplosione. Il DM 37/2008 — che ha riordinato la materia già disciplinata dalla legge 46/1990 — affronta il problema alla radice: stabilisce chi può installare, trasformare, ampliare e manutenere gli impianti negli edifici e come si documenta che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte.

Il decreto copre le principali tipologie impiantistiche elencate al suo articolo 1: impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione del gas, di sollevamento (ascensori e montacarichi) e di protezione antincendio. Il perno del sistema è la dichiarazione di conformità: il documento con cui l’impresa abilitata attesta di aver realizzato l’impianto secondo la normativa tecnica applicabile, tipicamente le norme CEI e UNI.

Il collegamento con il Testo Unico

Il DM 37/2008 non è formalmente una norma di sicurezza sul lavoro, ma è il presupposto documentale di obblighi che lo sono. Gli artt. 80-86 del D.Lgs. 81/2008 impongono al datore di lavoro impianti elettrici sicuri contro contatti diretti e indiretti, innesco di incendi ed esplosioni: la dichiarazione di conformità è il primo documento con cui si dimostra che l’impianto è nato conforme.

Il collegamento più operativo riguarda il DPR 462/2001: la trasmissione della dichiarazione di conformità all’INAIL vale come denuncia dell’impianto di messa a terra e apre il ciclo delle verifiche periodiche. Senza DiCo, l’intero sistema delle verifiche parte zoppo. Il quadro si completa con la gestione del rischio elettrico nel DVR e con la qualificazione del personale che opera sugli impianti secondo la norma CEI 11-27.

Il sistema in quattro passaggi

  1. Impresa abilitata. I lavori sugli impianti possono essere affidati solo a imprese iscritte al registro delle imprese o all’albo artigiani, con un responsabile tecnico dotato dei requisiti tecnico-professionali previsti dal decreto, per le specifiche tipologie di impianto (le “lettere” di abilitazione).
  2. Progetto. Per gli impianti che superano le soglie dimensionali e di potenza fissate dal decreto il progetto è redatto da un professionista iscritto all’albo; negli altri casi è sufficiente lo schema o l’elaborato redatto dal responsabile tecnico dell’impresa.
  3. Esecuzione a regola d’arte e dichiarazione di conformità. Al termine dei lavori l’impresa rilascia al committente la DiCo con gli allegati obbligatori (progetto o schema, relazione sulle tipologie dei materiali, certificato di riconoscimento dei requisiti).
  4. Conservazione e trasmissione. Il committente conserva la documentazione e la consegna in caso di trasferimento dell’immobile; nei luoghi di lavoro la DiCo dell’impianto elettrico va trasmessa all’INAIL secondo quanto previsto dal DPR 462/2001.

Per gli impianti esistenti privi di DiCo, realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto, è prevista la dichiarazione di rispondenza (DiRi), redatta da un professionista o da un soggetto qualificato che ne accerta la sicurezza.

Cosa controllare in azienda

  • Esiste una DiCo (o DiRi) per ogni impianto rilevante di ogni sede: elettrico, termico, gas, antincendio. In caso di affitto, chiedila alla proprietà e mettila agli atti.
  • Ogni modifica, ampliamento o trasformazione successiva ha la propria dichiarazione di conformità: la DiCo originaria non copre i lavori fatti dopo.
  • Le imprese incaricate dei lavori sono abilitate per la tipologia di impianto su cui intervengono: il controllo si fa sul certificato camerale, prima dell’ordine, ed è parte della verifica di idoneità tecnico-professionale negli appalti.
  • La documentazione impiantistica è coerente con il DVR: classificazione degli ambienti, rischio incendio e atmosfere esplosive devono riflettersi nella progettazione e nelle scelte installative.
  • Per le sedi produttive, la DiCo dell’impianto elettrico risulta trasmessa all’INAIL e il ciclo delle verifiche periodiche del DPR 462/2001 è attivo.

Errori comuni

  1. Affidare i lavori a chi capita: l’elettricista “di fiducia” senza abilitazione o l’operaio interno che modifica il quadro elettrico lasciano l’azienda senza dichiarazione di conformità e il datore di lavoro esposto in caso di infortunio.
  2. Fermarsi alla DiCo originaria: dopo anni di ampliamenti non documentati, il documento agli atti descrive un impianto che non esiste più.
  3. Accettare DiCo incomplete: una dichiarazione senza gli allegati obbligatori è un documento debole, che l’organo di vigilanza può contestare.
  4. Ignorare gli impianti in affitto: “l’immobile non è mio” non esonera il datore di lavoro, che deve comunque disporre della documentazione e pretendere gli adeguamenti dalla proprietà.
  5. Confondere conformità e verifica: la DiCo fotografa l’impianto alla consegna; il mantenimento in sicurezza passa da manutenzione e verifiche periodiche, che restano obblighi distinti e continuativi.

Domande frequenti

Cos'è la dichiarazione di conformità del DM 37/2008?

È il documento che l'impresa installatrice abilitata rilascia al committente al termine dei lavori, attestando che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte secondo la normativa tecnica applicabile. Deve essere completa degli allegati obbligatori, tra cui il progetto o lo schema dell'impianto e la relazione sui materiali utilizzati. Per il datore di lavoro è la prova documentale di partenza della sicurezza dell'impianto.

Cosa faccio se l'impianto è vecchio e la dichiarazione di conformità non esiste?

Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto, quando la dichiarazione di conformità non è reperibile, il DM 37/2008 prevede la dichiarazione di rispondenza. La redige un professionista iscritto all'albo o un soggetto con i requisiti tecnici previsti dal decreto, dopo aver accertato che l'impianto risponde ai requisiti di sicurezza. Non è una sanatoria automatica: se l'impianto non è sicuro, va prima adeguato.

Chi può eseguire lavori sugli impianti in azienda?

Solo imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008, iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane con un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali, per le tipologie di impianto per cui risultano abilitate. Affidare i lavori al manutentore interno non qualificato o a un'impresa priva di abilitazione espone il datore di lavoro a responsabilità dirette. Il certificato camerale con le lettere di abilitazione è il documento da chiedere prima dell'incarico.

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