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TUS

Titolo X · Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 272 — Misure tecniche, organizzative, procedurali

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 272 elenca le misure che il datore di lavoro deve mettere in campo quando la valutazione del rischio biologico ha dato esito positivo.

Co. 1 — In tutte le attività per le quali la valutazione dell’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione ad agenti biologici. Co. 2 — In particolare, il datore di lavoro: a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche con dispositivi di sicurezza contro l’esposizione accidentale; d) adotta misure di protezione collettiva o, se non è possibile evitare altrimenti l’esposizione, misure di protezione individuale; e) adotta misure igieniche per prevenire o ridurre al minimo la propagazione accidentale dell’agente fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico dell’Allegato XLV e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora procedure idonee per il prelievo, la manipolazione e il trattamento di campioni di origine umana e animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare gli incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici fuori dal contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti, con contenitori adeguati e identificabili; m) concorda procedure per la manipolazione e il trasporto in sicurezza degli agenti biologici all’interno del luogo di lavoro.

Cosa significa in pratica

L’articolo 272 è il cuore operativo del Titolo X: traduce l’esito della valutazione in azioni concrete. La logica è quella, classica, della gerarchia delle misure di prevenzione. Prima si prova a eliminare l’agente biologico nocivo (lettera a): se il ciclo produttivo consente di sostituire un ceppo pericoloso con uno innocuo, quella è la strada da percorrere. Solo quando l’eliminazione non è possibile si scende ai livelli successivi.

Il secondo principio è la riduzione del numero di esposti (lettera b). Meno persone entrano in contatto con l’agente, minore è il rischio complessivo: significa organizzare i turni, delimitare le aree, riservare certe operazioni al personale strettamente necessario. In un laboratorio di microbiologia questo si traduce nel limitare l’accesso alla zona di manipolazione; in un impianto di depurazione, nel confinare le mansioni a contatto con i reflui.

La lettera c) chiede di progettare i processi in ottica di sicurezza, non di correggerli dopo. Pensa ai dispositivi di sicurezza per la raccolta del sangue nelle strutture sanitarie, agli aghi retrattili, ai sistemi chiusi di prelievo: sono l’esempio tipico di ingegnerizzazione del rischio da taglio e puntura. Solo se le misure collettive non bastano si passa ai DPI (lettera d), che restano l’ultima linea di difesa e non la prima.

Le lettere e), g), h), l) e m) costruiscono l’apparato procedurale: come si manipolano i campioni, come si gestisce un incidente (una fuoriuscita, una puntura accidentale), come si raccolgono e smaltiscono i rifiuti a rischio biologico, come si trasporta il materiale all’interno del sito. Sono le procedure che, in caso di ispezione o di infortunio, dimostrano che l’organizzazione della sicurezza esiste davvero e non è solo sulla carta.

Un caso concreto: un ospedale o una struttura sanitaria applica l’art. 272 attraverso i contenitori rigidi per taglienti a bordo letto (lettera l), il segnale di rischio biologico sulle porte dei reparti di isolamento (lettera f), le procedure per il trattamento dei campioni di laboratorio (lettera g) e i protocolli post-esposizione in caso di puntura accidentale (lettera h). Ma l’articolo vale anche fuori dalla sanità: agricoltura, zootecnia, gestione rifiuti, impianti di trattamento acque, industria alimentare sono tutti contesti in cui gli agenti biologici impongono queste misure.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è il destinatario diretto degli obblighi. Attua le misure pertinenti alla propria attività e le documenta, coerentemente con la valutazione del rischio biologico redatta ai sensi dell’art. 271.
  • Dirigenti e preposti: attuano e vigilano sull’applicazione delle procedure operative (segnaletica, gestione rifiuti, uso dei dispositivi di sicurezza) nell’ambito delle rispettive competenze.
  • Medico competente e RSPP: affiancano il datore di lavoro nella scelta delle misure tecniche e nella definizione delle procedure di emergenza e di sorveglianza.
  • Lavoratori: rispettano le procedure, usano i dispositivi di sicurezza e i DPI messi a disposizione e segnalano incidenti e anomalie.

Le misure dell’art. 272 non vanno lette da sole: si integrano con le misure igieniche dell’articolo 273 e, per i contesti particolari, con le disposizioni specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.

Errori comuni

  1. Applicare i DPI saltando le misure a monte. Distribuire guanti e mascherine senza aver prima valutato la sostituzione dell’agente, la riduzione degli esposti e la progettazione dei processi rovescia la gerarchia dell’art. 272. Il DPI è l’ultima misura, non la prima.
  2. Segnaletica assente o generica. La lettera f) richiede il segnale di rischio biologico dell’Allegato XLV, non un cartello qualsiasi: la sua mancanza dove il rischio è presente è una violazione autonoma facilmente rilevata in ispezione.
  3. Procedure di emergenza solo teoriche. Definire i protocolli post-esposizione (puntura, spargimento, contaminazione) e non addestrare il personale ad applicarli equivale, in sede di verifica, ad averle non predisposte.
  4. Gestione dei rifiuti approssimativa. Contenitori non adeguati, non identificabili o promiscui per i rifiuti a rischio biologico violano la lettera l) e possono propagare l’agente ben oltre il luogo di lavoro.
  5. Misure “fotocopia”. Riportare l’elenco delle lettere a)–m) nel documento senza calarle sull’attività reale non basta: l’obbligo è attuare le misure pertinenti, non trascriverle.

Domande frequenti sull’art. 272

Le misure dell'art. 272 vanno applicate sempre?

Scattano in tutte le attività in cui la valutazione del rischio biologico dell'art. 271 evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori. Non sono un menu opzionale: il datore di lavoro deve attuare le misure pertinenti alla propria attività per evitare o, dove non è possibile, ridurre al minimo l'esposizione.

Qual è la differenza tra l'art. 272 e le misure igieniche dell'art. 273?

L'art. 272 detta le misure generali di prevenzione — tecniche, organizzative e procedurali — per contenere il rischio biologico all'origine. L'art. 273 aggiunge obblighi igienici specifici (servizi, indumenti di lavoro, DPI, spogliatoi) che completano e rendono operativo l'impianto dell'art. 272.

Quando va esposto il segnale di rischio biologico?

L'art. 272 impone l'uso del segnale di rischio biologico riprodotto nell'Allegato XLV, insieme agli altri segnali di avvertimento appropriati, nelle aree e sulle attrezzature dove è presente il rischio. Serve a rendere immediatamente riconoscibile il pericolo a chiunque acceda alla zona.

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