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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 32 stabilisce chi può fare l’RSPP e l’ASPP, interno o esterno. In sintesi:

Co. 1 — Le capacità e i requisiti professionali di responsabili e addetti devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Co. 2 — Requisiti minimi: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (per tutti, i moduli A e B). Per la funzione di responsabile serve in più un corso su prevenzione e protezione dei rischi — anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato — organizzazione, gestione e tecniche di comunicazione e relazioni sindacali (il modulo C). Co. 3 — Deroga al titolo di studio per chi dimostri di aver già svolto la funzione almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previa frequenza dei corsi previsti. Co. 4-5 — I corsi seguono gli accordi Stato-Regioni; chi possiede una laurea in specifiche classi (o particolari abilitazioni ed esperienze professionali) è esonerato dai moduli A e B, non dal modulo C. Co. 6 — Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodici secondo gli stessi accordi. Co. 7 — Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile. Co. 8-10 — Regole speciali per scuole, istituti di formazione, università e alta formazione artistica: il dirigente che non opta per lo svolgimento diretto individua l’RSPP prioritariamente tra il personale interno disponibile e in possesso dei requisiti, anche a servizio di più istituti; in mancanza, gruppi di istituti possono convenzionarsi con un unico esperto esterno, mantenendo comunque un servizio interno con un adeguato numero di addetti.

Cosa significa in pratica

L’articolo 32 è il filtro di qualità del servizio di prevenzione e protezione organizzato ai sensi dell’art. 31: non basta nominare qualcuno, bisogna nominare qualcuno capace, e capace rispetto ai rischi di quella specifica azienda. È il criterio del comma 1, spesso sottovalutato: un RSPP formalmente in regola con i moduli ma privo di qualunque esperienza sui rischi di un’officina meccanica o di un cantiere può risultare inadeguato, con conseguenze dirette sulla posizione del datore di lavoro che lo ha scelto.

Il percorso formativo ordinario funziona così:

  1. Modulo A: il corso base, uguale per tutti, credito formativo permanente.
  2. Modulo B: la parte tecnica, correlata alla natura dei rischi del settore produttivo in cui si opera; comprende una parte comune e specializzazioni per i settori a rischio più alto.
  3. Modulo C: solo per chi vuole fare il responsabile (non serve agli ASPP); copre gli aspetti gestionali, relazionali e organizzativi del ruolo.

I dettagli su durate, articolazione e modalità di erogazione sono rimessi agli accordi Stato-Regioni, da ultimo riordinati con l’Accordo del 2025: la guida su come diventare RSPP li ripercorre modulo per modulo.

Due punti meritano attenzione. Primo: l’esonero dei laureati non è totale. Le lauree delle classi indicate dal comma 5 sostituiscono i moduli A e B, ma il modulo C va frequentato comunque per assumere la funzione di responsabile, e l’aggiornamento periodico riguarda anche gli esonerati. Secondo: l’aggiornamento non è un optional. Il requisito professionale è dinamico: un RSPP che lascia scadere il monte ore quinquennale perde i requisiti, e per l’ispettore la situazione è la stessa di una designazione mai avvenuta.

Per il datore di lavoro il messaggio operativo è semplice: prima della nomina, farsi consegnare titolo di studio, attestati dei moduli e attestati di aggiornamento, e conservarli insieme alla lettera di designazione. La verifica dei requisiti è parte dell’obbligo non delegabile dell’art. 17: scegliere il RSPP significa anche accertarsi che possa legittimamente esserlo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: verifica i requisiti prima della designazione e nel tempo (aggiornamenti). Se sceglie di svolgere direttamente i compiti del servizio, non segue l’art. 32 ma il percorso dedicato dell’art. 34.
  • RSPP: deve possedere diploma (salvo la deroga transitoria del comma 3), moduli A, B e C e aggiornamento periodico; risponde professionalmente della qualità del proprio contributo tecnico.
  • ASPP: stessi requisiti di base, senza il modulo C.
  • Dirigenti scolastici e universitari: applicano il regime speciale dei commi 8-10, con priorità al personale interno qualificato e possibilità di convenzioni tra istituti per un esperto esterno comune.

Errori comuni

  1. Fermarsi agli attestati. I moduli sono il requisito minimo, ma il comma 1 chiede adeguatezza rispetto ai rischi concreti: un RSPP con modulo B di settore diverso da quello aziendale è un requisito solo apparente.
  2. Considerare l’esonero da laurea come esonero totale. Il laureato “esonerato” che assume la funzione di responsabile senza modulo C non è in regola.
  3. Dimenticare l’aggiornamento quinquennale. È l’irregolarità più frequente nelle verifiche ispettive sui servizi di prevenzione, soprattutto per gli RSPP esterni con molti incarichi: la scadenza va messa a calendario come quella del DVR.
  4. Confondere art. 32 e art. 34. Il datore di lavoro che fa da sé non deve possedere i requisiti dell’art. 32: segue i corsi specifici per datori di lavoro-RSPP, con regole e durate proprie.
  5. Nelle scuole, saltare la priorità interna. Affidarsi subito a un esperto esterno senza aver verificato la disponibilità di personale interno qualificato, o senza organizzare comunque un nucleo interno di addetti, contrasta con i commi 8-10.

Domande frequenti sull’art. 32

  • Quali requisiti minimi deve avere un RSPP?

    Servono un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica dell'apprendimento, dei corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni: moduli A e B per tutti gli addetti, più il modulo C per chi assume la funzione di responsabile. I requisiti devono inoltre essere adeguati alla natura dei rischi effettivamente presenti in azienda.

  • La laurea esonera dai corsi per RSPP?

    Solo in parte. Chi possiede una laurea in una delle classi indicate dal comma 5 (in prevalenza area tecnico-ingegneristica e della sicurezza) è esonerato dai moduli A e B, ma non dal modulo C, che resta obbligatorio per svolgere la funzione di responsabile. Resta dovuto anche l'aggiornamento periodico.

  • Chi non ha il diploma può fare l'RSPP?

    In via transitoria sì: il comma 3 ammette chi dimostri di aver svolto la funzione di RSPP o ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previa frequenza dei corsi previsti. È una finestra ormai chiusa per chi non vi rientrava già allora: oggi il diploma è la regola.

  • L'aggiornamento dell'RSPP è obbligatorio?

    Sì. Il comma 6 impone a responsabili e addetti la frequenza di corsi di aggiornamento secondo le cadenze e i monte ore definiti dagli accordi Stato-Regioni, articolati su base quinquennale. Un RSPP con aggiornamento scaduto non è più in possesso dei requisiti: per il datore di lavoro equivale ad averne designato uno privo di titoli.