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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione III — Servizio di prevenzione e protezione

Art. 32 — Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 32 stabilisce chi può fare l’RSPP e l’ASPP, interno o esterno. In sintesi:

Co. 1 — Le capacità e i requisiti professionali di responsabili e addetti devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Co. 2 — Requisiti minimi: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione (per tutti, i moduli A e B). Per la funzione di responsabile serve in più un corso su prevenzione e protezione dei rischi — anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato — organizzazione, gestione e tecniche di comunicazione e relazioni sindacali (il modulo C). Co. 3 — Deroga al titolo di studio per chi dimostri di aver già svolto la funzione almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previa frequenza dei corsi previsti. Co. 4-5 — I corsi seguono gli accordi Stato-Regioni; chi possiede una laurea in specifiche classi (o particolari abilitazioni ed esperienze professionali) è esonerato dai moduli A e B, non dal modulo C. Co. 6 — Responsabili e addetti sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento periodici secondo gli stessi accordi. Co. 7 — Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del cittadino, se concretamente disponibile. Co. 8-10 — Regole speciali per scuole, istituti di formazione, università e alta formazione artistica: il dirigente che non opta per lo svolgimento diretto individua l’RSPP prioritariamente tra il personale interno disponibile e in possesso dei requisiti, anche a servizio di più istituti; in mancanza, gruppi di istituti possono convenzionarsi con un unico esperto esterno, mantenendo comunque un servizio interno con un adeguato numero di addetti.

Cosa significa in pratica

L’articolo 32 è il filtro di qualità del servizio di prevenzione e protezione organizzato ai sensi dell’art. 31: non basta nominare qualcuno, bisogna nominare qualcuno capace, e capace rispetto ai rischi di quella specifica azienda. È il criterio del comma 1, spesso sottovalutato: un RSPP formalmente in regola con i moduli ma privo di qualunque esperienza sui rischi di un’officina meccanica o di un cantiere può risultare inadeguato, con conseguenze dirette sulla posizione del datore di lavoro che lo ha scelto.

Il percorso formativo ordinario funziona così:

  1. Modulo A: il corso base, uguale per tutti, credito formativo permanente.
  2. Modulo B: la parte tecnica, correlata alla natura dei rischi del settore produttivo in cui si opera; comprende una parte comune e specializzazioni per i settori a rischio più alto.
  3. Modulo C: solo per chi vuole fare il responsabile (non serve agli ASPP); copre gli aspetti gestionali, relazionali e organizzativi del ruolo.

I dettagli su durate, articolazione e modalità di erogazione sono rimessi agli accordi Stato-Regioni, da ultimo riordinati con l’Accordo del 2025: la guida su come diventare RSPP li ripercorre modulo per modulo.

Due punti meritano attenzione. Primo: l’esonero dei laureati non è totale. Le lauree delle classi indicate dal comma 5 sostituiscono i moduli A e B, ma il modulo C va frequentato comunque per assumere la funzione di responsabile, e l’aggiornamento periodico riguarda anche gli esonerati. Secondo: l’aggiornamento non è un optional. Il requisito professionale è dinamico: un RSPP che lascia scadere il monte ore quinquennale perde i requisiti, e per l’ispettore la situazione è la stessa di una designazione mai avvenuta.

Per il datore di lavoro il messaggio operativo è semplice: prima della nomina, farsi consegnare titolo di studio, attestati dei moduli e attestati di aggiornamento, e conservarli insieme alla lettera di designazione. La verifica dei requisiti è parte dell’obbligo non delegabile dell’art. 17: scegliere il RSPP significa anche accertarsi che possa legittimamente esserlo.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: verifica i requisiti prima della designazione e nel tempo (aggiornamenti). Se sceglie di svolgere direttamente i compiti del servizio, non segue l’art. 32 ma il percorso dedicato dell’art. 34.
  • RSPP: deve possedere diploma (salvo la deroga transitoria del comma 3), moduli A, B e C e aggiornamento periodico; risponde professionalmente della qualità del proprio contributo tecnico.
  • ASPP: stessi requisiti di base, senza il modulo C.
  • Dirigenti scolastici e universitari: applicano il regime speciale dei commi 8-10, con priorità al personale interno qualificato e possibilità di convenzioni tra istituti per un esperto esterno comune.

Errori comuni

  1. Fermarsi agli attestati. I moduli sono il requisito minimo, ma il comma 1 chiede adeguatezza rispetto ai rischi concreti: un RSPP con modulo B di settore diverso da quello aziendale è un requisito solo apparente.
  2. Considerare l’esonero da laurea come esonero totale. Il laureato “esonerato” che assume la funzione di responsabile senza modulo C non è in regola.
  3. Dimenticare l’aggiornamento quinquennale. È l’irregolarità più frequente nelle verifiche ispettive sui servizi di prevenzione, soprattutto per gli RSPP esterni con molti incarichi: la scadenza va messa a calendario come quella del DVR.
  4. Confondere art. 32 e art. 34. Il datore di lavoro che fa da sé non deve possedere i requisiti dell’art. 32: segue i corsi specifici per datori di lavoro-RSPP, con regole e durate proprie.
  5. Nelle scuole, saltare la priorità interna. Affidarsi subito a un esperto esterno senza aver verificato la disponibilità di personale interno qualificato, o senza organizzare comunque un nucleo interno di addetti, contrasta con i commi 8-10.

Domande frequenti sull’art. 32

Quali requisiti minimi deve avere un RSPP?

Servono un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e la frequenza, con verifica dell'apprendimento, dei corsi previsti dagli accordi Stato-Regioni: moduli A e B per tutti gli addetti, più il modulo C per chi assume la funzione di responsabile. I requisiti devono inoltre essere adeguati alla natura dei rischi effettivamente presenti in azienda.

La laurea esonera dai corsi per RSPP?

Solo in parte. Chi possiede una laurea in una delle classi indicate dal comma 5 (in prevalenza area tecnico-ingegneristica e della sicurezza) è esonerato dai moduli A e B, ma non dal modulo C, che resta obbligatorio per svolgere la funzione di responsabile. Resta dovuto anche l'aggiornamento periodico.

Chi non ha il diploma può fare l'RSPP?

In via transitoria sì: il comma 3 ammette chi dimostri di aver svolto la funzione di RSPP o ASPP, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previa frequenza dei corsi previsti. È una finestra ormai chiusa per chi non vi rientrava già allora: oggi il diploma è la regola.

L'aggiornamento dell'RSPP è obbligatorio?

Sì. Il comma 6 impone a responsabili e addetti la frequenza di corsi di aggiornamento secondo le cadenze e i monte ore definiti dagli accordi Stato-Regioni, articolati su base quinquennale. Un RSPP con aggiornamento scaduto non è più in possesso dei requisiti: per il datore di lavoro equivale ad averne designato uno privo di titoli.

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