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Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione I — Campo di applicazione

Art. 105 — Attività soggette

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 105 apre il Capo II del Titolo IV e ne fissa il perimetro: dice a quali attività si applicano le norme tecniche di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. 105-156). In sintesi:

Co. 1 — Le norme del Capo II si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, riguardano l’esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, di opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, nonché di opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Co. 2 — Costituiscono lavori di costruzione edile o di ingegneria civile anche gli scavi e il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Co. 3 — Le disposizioni del Capo II si applicano ai lavori in quota e a ogni altra attività lavorativa: le regole su ponteggi, scale e sistemi anticaduta escono quindi dal perimetro edile e valgono ovunque si lavori in altezza.

La norma riprende, aggiornandola, l’impostazione della storica disciplina antinfortunistica delle costruzioni (il vecchio DPR 164/1956), confluita nel Testo Unico proprio in questo Capo.

Cosa significa in pratica

L’art. 105 risponde a una domanda che in azienda ci si pone spesso al contrario: “non siamo un’impresa edile, quindi il Titolo IV non ci riguarda”. Falso, per due ragioni.

La prima è la formula “da chiunque esercitate”: il criterio è oggettivo, guarda al tipo di lavoro e non alla qualifica di chi lo svolge. Se la tua azienda alimentare demolisce internamente un muro, rifà la pavimentazione del piazzale o scava una trincea per una nuova tubazione, quelle attività ricadono nel Capo II con tutte le sue norme tecniche — anche se il core business è tutt’altro. Lo stesso vale per il lavoratore autonomo chiamato per una riparazione sul tetto: la norma lo nomina espressamente tra i soggetti coinvolti.

La seconda è l’estensione dei lavori in quota a ogni attività lavorativa. La definizione di lavoro in quota — attività che espone al rischio di caduta da oltre 2 metri rispetto a un piano stabile — è nell’art. 107, ma è l’art. 105 a stabilire che le relative disposizioni valgono anche fuori dai cantieri. In pratica: la sostituzione dei corpi illuminanti in capannone, il carico sulle scaffalature alte del magazzino raggiunte con scale o trabattelli, la pulizia delle vetrate di un albergo, la manutenzione su copertura di un impianto fotovoltaico sono tutti lavori in quota soggetti al Capo II, anche se nessuno parlerebbe di “cantiere”. Il rischio di caduta dall’alto resta la prima causa di infortunio mortale, ed è per questo che il legislatore ha voluto regole tecniche universali.

Attenzione infine a non confondere i piani. Il Titolo IV ha due Capi con perimetri diversi:

  • il Capo I (art. 88 e art. 89) disciplina il cantiere temporaneo o mobile come organizzazione: committente, coordinatori, PSC, POS, notifica preliminare;
  • il Capo II (da qui all’art. 156) contiene le norme tecniche — viabilità, scavi, ponteggi, demolizioni, sistemi anticaduta — che si applicano secondo l’art. 105, quindi anche quando un cantiere in senso proprio non c’è.

Un lavoro può ricadere in entrambi i Capi (il caso tipico del cantiere edile), solo nel Capo II (la manutenzione in quota in magazzino) o, se non è tra le attività soggette né in quota, in nessuno dei due: restano comunque le regole generali dei Titoli I-III.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: chiunque esso sia, anche non edile, deve applicare le norme tecniche del Capo II ai lavori elencati e valutarne i rischi nel DVR o nel POS.
  • Lavoratori autonomi: sono espressamente ricompresi; per loro valgono gli obblighi dell’art. 21 in tema di attrezzature e DPI conformi.
  • Committente e coordinatori: entrano in gioco solo se l’attività configura anche un cantiere ai sensi del Capo I; l’art. 105, da solo, non fa scattare PSC né notifica preliminare.
  • Preposto: nei lavori del Capo II la sorveglianza operativa è cruciale, e diverse norme del Capo (per esempio sul montaggio dei ponteggi) richiedono la presenza di una figura che sovrintende.

Errori comuni

  1. “Non siamo edili, il Titolo IV non ci tocca.” Il criterio è l’attività, non il settore: manutenzioni edili in proprio, scavi e demolizioni interne rientrano nel Capo II anche in aziende manifatturiere o agricole.
  2. Ignorare i lavori in quota fuori cantiere. L’estensione a “ogni altra attività lavorativa” è la parte più citata dagli organi di vigilanza: scale, trabattelli e coperture in azienda vanno gestiti con le regole del Capo II, a partire dall’art. 122 sui ponteggi e opere provvisionali.
  3. Confondere campo di applicazione del Capo I e del Capo II. Applicare le norme tecniche non significa dover nominare un coordinatore: quello dipende dagli artt. 88-90. Vale anche il contrario: l’assenza di un cantiere formale non esonera dalle norme tecniche.
  4. Dimenticare scavi e prefabbricati. Il comma sui prefabbricati e sugli scavi serve proprio a evitare letture riduttive: anche il solo montaggio di elementi prefabbricati è lavoro edile a tutti gli effetti.

Domande frequenti sull’art. 105

Il Capo II del Titolo IV si applica solo alle imprese edili?

No. L'art. 105 usa la formula "da chiunque esercitate": conta la natura del lavoro, non il codice ATECO di chi lo esegue. Un'azienda metalmeccanica che demolisce una tettoia, un artigiano che rifà un tetto o un lavoratore autonomo in uno scavo rientrano tutti nel campo di applicazione, se l'attività è tra quelle elencate.

Le norme sui lavori in quota valgono anche fuori dal cantiere?

Sì. L'art. 105 estende le disposizioni del Capo II sui lavori in quota a ogni altra attività lavorativa, quindi anche a contesti che non sono cantieri edili: la manutenzione delle luci in un magazzino, la potatura in agricoltura, il montaggio di un palco. La soglia dei 2 metri e le relative misure di protezione sono definite dall'art. 107 e seguenti.

Che differenza c'è tra il campo di applicazione dell'art. 105 e quello degli artt. 88-89?

Gli artt. 88 e 89 delimitano il Capo I, cioè gli obblighi organizzativi legati al cantiere temporaneo o mobile: coordinatori, PSC, POS, notifica preliminare. L'art. 105 delimita invece il Capo II, che contiene le norme tecniche di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota. I due perimetri spesso coincidono, ma il Capo II può applicarsi anche dove non esiste un cantiere ai sensi del Capo I.

Gli scavi e il montaggio di prefabbricati rientrano nei lavori edili?

Sì, per espressa previsione dell'art. 105: gli scavi e il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per lavori edili o di ingegneria civile costituiscono a loro volta lavori di costruzione edile o di ingegneria civile. Ne discende l'applicazione delle norme tecniche del Capo II, comprese quelle su scavi e fondazioni e sul montaggio dei prefabbricati.

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