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TUS

D.Lgs. 81/2008

Titolo X — Esposizione ad agenti biologici

La protezione dagli agenti biologici: classificazione in quattro gruppi di rischio, valutazione, misure di contenimento, sorveglianza sanitaria e gestione di laboratori e processi industriali a rischio biologico.

Il Titolo X protegge i lavoratori che, per la loro attività, possono entrare in contatto con agenti biologici: microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani capaci di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Riguarda mondi diversissimi — ospedali e laboratori, ma anche depurazione, agricoltura, macellazione, gestione rifiuti — accomunati dalla stessa logica di prevenzione.

La struttura del Titolo:

  • Capo I (artt. 266-267) — campo di applicazione e definizioni: cosa si intende per agente biologico e la classificazione in quattro gruppi di rischio crescente (dal gruppo 1, poco probabile causa di malattie, al gruppo 4, gravi malattie senza profilassi o terapie efficaci).
  • Capo II (artt. 268-279) — gli obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio, misure tecniche organizzative e procedurali, misure di contenimento, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria e tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali.
  • Capo III (artt. 280-286) — norme per specifiche attività, laboratori, stabulari e processi industriali, con i livelli di contenimento e le sanzioni.

Il metodo è quello consueto del Testo Unico ma con un accento sulla prevenzione della trasmissione: dove non si può eliminare l’agente, si riduce l’esposizione con barriere, DPI, procedure e, quando esistono, vaccinazioni offerte al lavoratore. Da leggere per primi: l’art. 266 per il campo di applicazione, l’art. 267 per le definizioni e l’art. 271 per la valutazione del rischio. La scheda trasversale sul tema è quella dedicata agli agenti biologici.

Gli articoli del Titolo X

Capo I — Disposizioni generali

Capo II — Obblighi del datore di lavoro

Art. 269

Comunicazione

L'art. 269 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro che usa agenti biologici dei gruppi 2 o 3 a comunicare l'attività all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: contenuti, aggiornamenti e sanzioni.

Art. 271

Valutazione del rischio

L'art. 271 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio da agenti biologici: le informazioni da considerare, i principi di buona prassi microbiologica, l'aggiornamento triennale e i dati che integrano il DVR.

Art. 272

Misure tecniche, organizzative, procedurali

L'art. 272 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve attuare per evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Guida pratica con obblighi e sanzioni.

Art. 273

Misure igieniche

L'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 impone le misure igieniche contro il rischio biologico: servizi sanitari e docce adeguati, indumenti protettivi separati dagli abiti civili, controllo e disinfezione dei DPI. Guida pratica, obblighi e sanzioni.

Art. 274

Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

L'art. 274 del D.Lgs. 81/2008 impone alle strutture sanitarie e veterinarie di valutare la presenza di agenti biologici in pazienti, animali, campioni e rifiuti, definire procedure sicure di manipolazione e decontaminazione e applicare le misure di contenimento nelle strutture di isolamento.

Art. 275

Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

L'art. 275 del D.Lgs. 81/2008 impone i livelli di contenimento nei laboratori e negli stabulari che usano agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo l'Allegato XLVII. Guida pratica con obblighi, esempi e sanzioni.

Art. 276

Misure specifiche per i processi industriali

L'art. 276 del D.Lgs. 81/2008 detta le misure specifiche per i processi industriali che utilizzano agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: applicazione delle misure di contenimento dell'Allegato XLVIII in base alla valutazione del rischio.

Art. 277

Misure di emergenza

L'art. 277 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di emergenza in caso di incidente con dispersione di agenti biologici: evacuazione della zona, informazione dell'organo di vigilanza e segnalazione degli incidenti da parte dei lavoratori.

Art. 278

Informazione e formazione

L'art. 278 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti ad agenti biologici, prima dell'adibizione e con aggiornamento almeno quinquennale. Contenuti, cartelli e sanzioni.

Capo III — Sorveglianza sanitaria

Capo IV — Sanzioni