D.Lgs. 81/2008
Titolo X — Esposizione ad agenti biologici
La protezione dagli agenti biologici: classificazione in quattro gruppi di rischio, valutazione, misure di contenimento, sorveglianza sanitaria e gestione di laboratori e processi industriali a rischio biologico.
Il Titolo X protegge i lavoratori che, per la loro attività, possono entrare in contatto con agenti biologici: microrganismi, colture cellulari ed endoparassiti umani capaci di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Riguarda mondi diversissimi — ospedali e laboratori, ma anche depurazione, agricoltura, macellazione, gestione rifiuti — accomunati dalla stessa logica di prevenzione.
La struttura del Titolo:
- Capo I (artt. 266-267) — campo di applicazione e definizioni: cosa si intende per agente biologico e la classificazione in quattro gruppi di rischio crescente (dal gruppo 1, poco probabile causa di malattie, al gruppo 4, gravi malattie senza profilassi o terapie efficaci).
- Capo II (artt. 268-279) — gli obblighi del datore di lavoro: valutazione del rischio, misure tecniche organizzative e procedurali, misure di contenimento, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria e tenuta del registro degli esposti e degli eventi accidentali.
- Capo III (artt. 280-286) — norme per specifiche attività, laboratori, stabulari e processi industriali, con i livelli di contenimento e le sanzioni.
Il metodo è quello consueto del Testo Unico ma con un accento sulla prevenzione della trasmissione: dove non si può eliminare l’agente, si riduce l’esposizione con barriere, DPI, procedure e, quando esistono, vaccinazioni offerte al lavoratore. Da leggere per primi: l’art. 266 per il campo di applicazione, l’art. 267 per le definizioni e l’art. 271 per la valutazione del rischio. La scheda trasversale sul tema è quella dedicata agli agenti biologici.
Gli articoli del Titolo X
Campo di applicazione
L'art. 266 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo X e ne delimita il campo: le norme sull'esposizione ad agenti biologici si applicano a tutte le attività lavorative in cui esiste un rischio di esposizione. Guida pratica, ambito e domande frequenti.
Art. 267 · Capo I — Disposizioni generaliDefinizioni
L'art. 267 del D.Lgs. 81/2008 definisce cosa sia un agente biologico, un microrganismo e una coltura cellulare ai fini del Titolo X: le nozioni da cui parte tutta la valutazione del rischio biologico in azienda.
Art. 268 · Capo I — Disposizioni generaliClassificazione degli agenti biologici
L'art. 268 del D.Lgs. 81/2008 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi in base al rischio di infezione, dal gruppo 1 al gruppo 4, e rinvia all'Allegato XLVI per l'elenco ufficiale. Guida pratica con esempi e domande frequenti.
Art. 269 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroComunicazione
L'art. 269 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro che usa agenti biologici dei gruppi 2 o 3 a comunicare l'attività all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: contenuti, aggiornamenti e sanzioni.
Art. 270 · Capo I — Disposizioni generaliAutorizzazione
L'art. 270 D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro che utilizza agenti biologici del gruppo 4 di munirsi di una specifica autorizzazione ministeriale: quando serve, cosa contiene la domanda, durata quinquennale e obblighi di comunicazione.
Art. 271 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroValutazione del rischio
L'art. 271 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio da agenti biologici: le informazioni da considerare, i principi di buona prassi microbiologica, l'aggiornamento triennale e i dati che integrano il DVR.
Art. 272 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure tecniche, organizzative, procedurali
L'art. 272 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve attuare per evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori agli agenti biologici. Guida pratica con obblighi e sanzioni.
Art. 273 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure igieniche
L'art. 273 del D.Lgs. 81/2008 impone le misure igieniche contro il rischio biologico: servizi sanitari e docce adeguati, indumenti protettivi separati dagli abiti civili, controllo e disinfezione dei DPI. Guida pratica, obblighi e sanzioni.
Art. 274 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
L'art. 274 del D.Lgs. 81/2008 impone alle strutture sanitarie e veterinarie di valutare la presenza di agenti biologici in pazienti, animali, campioni e rifiuti, definire procedure sicure di manipolazione e decontaminazione e applicare le misure di contenimento nelle strutture di isolamento.
Art. 275 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure specifiche per i laboratori e gli stabulari
L'art. 275 del D.Lgs. 81/2008 impone i livelli di contenimento nei laboratori e negli stabulari che usano agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, secondo l'Allegato XLVII. Guida pratica con obblighi, esempi e sanzioni.
Art. 276 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure specifiche per i processi industriali
L'art. 276 del D.Lgs. 81/2008 detta le misure specifiche per i processi industriali che utilizzano agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: applicazione delle misure di contenimento dell'Allegato XLVIII in base alla valutazione del rischio.
Art. 277 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroMisure di emergenza
L'art. 277 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di emergenza in caso di incidente con dispersione di agenti biologici: evacuazione della zona, informazione dell'organo di vigilanza e segnalazione degli incidenti da parte dei lavoratori.
Art. 278 · Capo II — Obblighi del datore di lavoroInformazione e formazione
L'art. 278 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori esposti ad agenti biologici, prima dell'adibizione e con aggiornamento almeno quinquennale. Contenuti, cartelli e sanzioni.
Art. 279 · Capo III — Sorveglianza sanitariaPrevenzione e controllo
L'art. 279 D.Lgs. 81/2008 disciplina la prevenzione e il controllo sanitario dei lavoratori esposti ad agenti biologici: sorveglianza sanitaria, vaccini messi a disposizione dal datore di lavoro e allontanamento su parere del medico competente.
Art. 280 · Capo III — Sorveglianza sanitariaRegistri degli esposti e degli eventi accidentali
L'art. 280 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro il registro degli esposti ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 e degli eventi accidentali: chi lo tiene, chi vi accede e come si trasmette all'INAIL e all'organo di vigilanza.
Art. 281 · Capo III — Sorveglianza sanitariaRegistri dei casi di malattia e di decesso
L'art. 281 del D.Lgs. 81/2008 istituisce presso l'ISPESL (oggi INAIL) il registro dei casi di malattia e di decesso dovuti agli agenti biologici e obbliga medici e strutture sanitarie a segnalarli. Guida pratica con obblighi e domande frequenti.
Art. 282 · Capo IV — SanzioniSanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
L'art. 282 del D.Lgs. 81/2008 fissa le sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente per la violazione degli obblighi sull'esposizione ad agenti biologici del Titolo X. Guida pratica con collegamenti e domande frequenti.
Art. 283 · Capo IV — SanzioniSanzioni a carico del preposto
L'art. 283 del D.Lgs. 81/2008 fissa le sanzioni penali a carico del preposto per la mancata vigilanza sulle misure di protezione dagli agenti biologici: arresto o ammenda, nei limiti dei suoi obblighi di controllo.
Art. 284 · Capo IV — SanzioniSanzioni a carico del medico competente
L'art. 284 D.Lgs. 81/2008 punisce il medico competente che non comunica al datore di lavoro le anomalie riscontrate nei lavoratori esposti ad agenti biologici. Pena, presupposti e domande frequenti.
Art. 285 · Capo IV — SanzioniSanzioni a carico dei lavoratori
L'art. 285 D.Lgs. 81/2008 fissa le sanzioni penali a carico dei lavoratori che violano le misure di emergenza sul rischio biologico previste dall'art. 277: arresto o ammenda per la mancata segnalazione o il mancato abbandono della zona. Guida pratica, obblighi e FAQ.
Art. 286 · Capo IV — SanzioniSanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
L'art. 286 del D.Lgs. 81/2008 sanziona in via amministrativa la violazione dei divieti igienici dell'art. 273, comma 2 (mangiare, bere, fumare o truccarsi nelle aree a rischio biologico). Spiegazione pratica, soggetti puniti e domande frequenti.