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TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 248 — Individuazione della presenza di amianto

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 248 apre la serie degli obblighi del datore di lavoro nel Capo III del Titolo IX, quello dedicato all’amianto. Due commi, brevissimi ma decisivi:

Co. 1Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta — anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali — ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Co. 2 — Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal Capo III.

La struttura è quella di un filtro con presunzione di sicurezza: prima si cerca l’amianto, e finché non si è dimostrato che non c’è, si lavora come se ci fosse.

Cosa significa in pratica

L’articolo 248 risolve il problema più insidioso dell’amianto: non si vede. Una copertura in cemento-amianto esperta la riconosce, ma una guarnizione, un intonaco, una colla per pavimenti vinilici o una coibentazione nascosta dentro un cavedio no. Per questo la norma sposta l’accertamento a monte dei lavori: l’esposizione più pericolosa è quella inconsapevole, del manutentore che fora, taglia o demolisce senza sapere cosa sta disturbando.

Il percorso operativo che ne discende è concreto:

  1. Raccolta di informazioni. Prima del cantiere o dell’intervento, il datore di lavoro chiede notizie al proprietario o al committente: anno di costruzione dell’edificio, eventuali censimenti o mappature dei materiali contenenti amianto, bonifiche già eseguite, documentazione tecnica degli impianti. In un appalto, questo flusso informativo si incrocia con gli obblighi di cooperazione dell’art. 26.
  2. Verifica sul campo. Se le informazioni non bastano — ed è la regola negli edifici ante 1992 — servono sopralluogo e ispezione visiva dei materiali potenzialmente interessati dai lavori, con campionamento e analisi di laboratorio nei casi dubbi.
  3. Regola del dubbio. Se il dubbio resta, il comma 2 chiude ogni scappatoia: il materiale si tratta come contenente amianto e si applica l’intero Capo III — valutazione del rischio con misura dell’esposizione, eventuale notifica all’organo di vigilanza, misure di prevenzione e protezione e, per demolizioni e rimozioni, il piano di lavoro dell’art. 256.

Qualche esempio aziendale. L’impresa edile chiamata a rifare il tetto di un capannone degli anni Ottanta deve accertare se le lastre siano in cemento-amianto prima di far salire le squadre, non quando la prima lastra si rompe. La ditta di manutenzione impianti che interviene su una centrale termica datata deve verificare le coibentazioni delle tubazioni prima di smontarle. Il piccolo artigiano che ristruttura un bagno in un condominio ante 1992 deve porsi il problema dei pavimenti in vinil-amianto e delle canne fumarie. In tutti questi casi il costo di un’analisi di laboratorio è irrisorio rispetto alle conseguenze — sanitarie, penali ed economiche — di una rimozione incontrollata.

Vale la pena collegare l’art. 248 al quadro generale del rischio amianto: l’accertamento preliminare non è un adempimento isolato, ma l’innesco dell’intera catena di tutele del Capo III, e i suoi esiti devono trovare posto nella valutazione dei rischi aziendale dell’impresa che esegue i lavori.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: destinatario diretto dell’obbligo di individuazione; risponde anche il dirigente nell’ambito delle proprie attribuzioni.
  • Proprietari dei locali e committenti: la norma li indica come fonte informativa; nei rapporti di appalto la collaborazione passa per l’art. 26 e per la documentazione dell’immobile.
  • RSPP e consulenti: supportano la ricerca documentale, il sopralluogo e la scelta dei punti di campionamento, all’interno del perimetro definito dalle definizioni dell’art. 247.
  • Laboratori di analisi: forniscono l’unica prova capace di escludere la presenza di amianto in un materiale dubbio.
  • Organo di vigilanza: interviene a valle, come destinatario della notifica dell’art. 250 e del piano di lavoro dell’art. 256, quando l’individuazione dà esito positivo.

Errori comuni

  1. Fidarsi dell’occhio. “Non sembra eternit” non è un accertamento: molti materiali contenenti amianto sono indistinguibili a vista dai loro equivalenti bonificati. Nel dubbio, o si analizza o si applica il Capo III.
  2. Scaricare tutto sul committente. Chiedere informazioni ai proprietari è un diritto-dovere, ma la risposta “non risulta amianto” non documentata non chiude la partita: l’obbligo di adottare ogni misura necessaria resta del datore di lavoro dell’impresa che espone i propri lavoratori.
  3. Applicare l’art. 248 solo alle demolizioni. La norma copre anche la manutenzione, ordinaria e straordinaria: proprio gli interventi piccoli e frequenti, fatti senza verifiche, producono le esposizioni inconsapevoli più tipiche.
  4. Scoprire l’amianto a lavori iniziati e proseguire “con prudenza”. L’individuazione tardiva impone di fermarsi e riportare l’attività dentro il binario del Capo III: valutazione del rischio, misure di protezione e, se serve rimuovere, piano di lavoro ex art. 256 presentato prima di riprendere.
  5. Non lasciare traccia. Un accertamento fatto ma non documentato, in sede ispettiva o dopo un’esposizione, equivale a un accertamento non fatto: richieste scritte, verbali di sopralluogo e rapporti di prova sono la vera prova di adempimento.

Domande frequenti sull’art. 248

Chi deve accertare la presenza di amianto: l'impresa che esegue i lavori o il proprietario dell'immobile?

L'obbligo dell'art. 248 grava sul datore di lavoro dell'impresa che intraprende i lavori di demolizione o manutenzione, perché è lui a esporre i propri lavoratori. La norma però lo autorizza espressamente a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, che a loro volta hanno interesse e doveri di collaborazione, anche nel quadro dell'art. 26 sui contratti d'appalto. Il silenzio o la reticenza del committente non esonerano l'impresa dal fare le proprie verifiche.

Cosa succede se non è possibile stabilire con certezza se un materiale contiene amianto?

Scatta la regola del comma 2: nel minimo dubbio il materiale va trattato come se contenesse amianto e si applicano tutte le disposizioni del Capo III, dalla valutazione del rischio dell'art. 249 fino, se si arriva alla rimozione, al piano di lavoro dell'art. 256. Il dubbio si scioglie solo in due modi: con un campionamento e un'analisi di laboratorio che escludano la presenza di amianto, oppure applicando integralmente le tutele previste.

L'art. 248 vale anche per piccole manutenzioni, come forare una parete o sostituire una tegola?

Sì, la norma parla genericamente di lavori di demolizione o di manutenzione, senza soglie dimensionali. Anche un intervento breve può disturbare una coibentazione, un pannello o una copertura in cemento-amianto e liberare fibre. In un edificio costruito prima del divieto del 1992 la verifica preliminare è sempre dovuta, e la sua profondità va proporzionata al tipo di intervento e all'età dell'immobile.

Come si documenta in concreto l'individuazione richiesta dall'art. 248?

La legge non impone un modulo, ma in sede ispettiva conta la tracciabilità: richieste scritte di informazioni al proprietario o al committente, eventuale mappatura dei materiali contenenti amianto dell'edificio, sopralluogo documentato, rapporti di prova dei campionamenti. Queste evidenze confluiscono nella valutazione del rischio e dimostrano che il datore di lavoro ha adottato ogni misura necessaria prima di iniziare i lavori.

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