Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
Art. 256 — Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 256 disciplina il momento più delicato del rischio amianto: la sua rimozione o demolizione. In sintesi:
Co. 1 — I lavori di demolizione o rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese qualificate ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali per le attività di bonifica). Co. 2 — Prima dell’inizio dei lavori su edifici, strutture, apparecchi, impianti o mezzi di trasporto, il datore di lavoro predispone un piano di lavoro. Co. 3 — Il piano contiene le misure per la sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell’ambiente esterno. Co. 4 — Contenuti minimi del piano: rimozione dell’amianto prima delle tecniche di demolizione (salvo che ciò comporti un rischio maggiore); DPI forniti ai lavoratori; verifica dell’assenza di rischi da esposizione al termine dei lavori (la cosiddetta restituibilità); misure di decontaminazione del personale; protezione dei terzi e corretta raccolta e smaltimento dei materiali; adozione delle misure dell’art. 255 se è previsto il superamento dei valori limite dell’art. 254; natura e durata presumibile dei lavori, luogo di esecuzione, tecniche di rimozione e caratteristiche delle attrezzature impiegate. Co. 5 — Copia del piano è inviata all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori; se in tale periodo non arrivano richieste motivate di integrazione o modifica, i lavori possono partire. Nei casi di urgenza il preavviso non si applica, ma vanno comunicati data e orario di inizio. Co. 6 — L’invio del piano sostituisce la notifica dell’art. 250. Co. 7 — I lavoratori e i loro rappresentanti hanno accesso al piano di lavoro.
Cosa significa in pratica
L’amianto non ammette improvvisazione: le fibre liberate durante una rimozione fatta male restano nell’aria e nei polmoni per decenni. Per questo l’articolo 256 costruisce un doppio filtro: prima seleziona chi può fare i lavori, poi impone come pianificarli e li sottopone al controllo preventivo dell’ASL.
Il primo filtro è la qualificazione dell’impresa. Se nella tua azienda c’è una copertura in eternit da smaltire, non puoi affidarla al manutentore di fiducia né farla rimuovere ai tuoi operai: serve un’impresa iscritta all’Albo gestori ambientali per le bonifiche di beni contenenti amianto. La verifica dell’iscrizione è il primo controllo documentale da fare in fase di offerta, esattamente come la verifica di idoneità tecnico professionale nei cantieri.
Il secondo filtro è il piano di lavoro, che è la vera spina dorsale dell’articolo. Non è un modulo da compilare: è il progetto operativo della bonifica. Deve raccontare, punto per punto, come si allestisce l’area (confinamenti, unità di decontaminazione), con quali tecniche si rimuove il materiale (incapsulamento preventivo delle lastre, smontaggio senza rotture, glove-bag per le coibentazioni), come si vestono e si decontaminano gli operatori, come si impacchettano e si smaltiscono i rifiuti, e come si dimostra a fine lavori che l’area è di nuovo fruibile. Chi lavora nel settore dell’edilizia sa che l’ASL legge questi piani con attenzione: un piano generico o fotocopiato da un cantiere precedente torna indietro con richiesta di integrazioni, e i 30 giorni ricominciano a pesare sul cronoprogramma.
La logica del silenzio-assenso operativo del comma 5 va capita bene: inviare il piano non significa poter partire subito. I 30 giorni servono all’organo di vigilanza per esaminarlo; se arriva una richiesta motivata di modifica, i lavori non possono iniziare finché il piano non è adeguato. L’eccezione d’urgenza (si pensi a una copertura sfondata da un evento atmosferico che disperde frammenti) va usata per quello che è: un’eccezione documentabile, non una scorciatoia per comprimere i tempi di commessa.
Un chiarimento utile per chi gestisce cantieri: il piano di lavoro amianto convive con gli altri documenti. Nei cantieri temporanei o mobili serve comunque il POS dell’impresa, e i contenuti dei due documenti devono essere coerenti; il piano sostituisce invece la sola notifica dell’art. 250, come previsto dal comma 6. Per il quadro complessivo del rischio, resta il riferimento della pagina dedicata all’amianto e dell’intero Titolo IX.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Impresa di bonifica: unica legittimata a eseguire i lavori; il suo datore di lavoro predispone il piano, lo invia all’ASL e lo attua, garantendo DPI, decontaminazione e gestione dei rifiuti.
- Committente: sceglie un’impresa qualificata e ne verifica l’iscrizione all’Albo; nei cantieri edili si coordina con CSP/CSE perché il piano di lavoro dialoghi con PSC e POS.
- Organo di vigilanza (ASL): riceve il piano, può chiedere integrazioni o modifiche entro 30 giorni e vigila sull’esecuzione.
- Lavoratori addetti: operano secondo il piano, con la formazione specifica prevista dal Capo III e la sorveglianza sanitaria dedicata; hanno diritto di accedere al piano insieme ai loro rappresentanti (comma 7).
- RLS: destinatario dell’accesso alla documentazione e interlocutore naturale su confinamenti, DPI e procedure di decontaminazione.
Errori comuni
- Far rimuovere “due lastre” alla squadra interna. Non esiste una soglia minima: anche una piccola rimozione di materiale contenente amianto richiede impresa qualificata e piano di lavoro. Il fai-da-te espone datore di lavoro e committente a responsabilità penali e a costi di bonifica ben maggiori.
- Confondere piano di lavoro e POS. Sono documenti diversi, con basi giuridiche diverse: presentare il POS all’ASL non assolve l’obbligo del comma 2, e viceversa.
- Partire prima dei 30 giorni senza vera urgenza. L’urgenza va motivata e documentata; usarla come prassi per accorciare i tempi è una delle contestazioni più frequenti in sede ispettiva.
- Piano privo della verifica finale. La lettera c) del comma 4 chiede di prevedere come si accerta l’assenza di rischi a fine lavori: un piano che non dice nulla su campionamenti e criteri di restituibilità è incompleto.
- Dimenticare i terzi e l’ambiente esterno. Il piano protegge anche chi sta fuori dall’area di lavoro: condomini, lavoratori di altre imprese, passanti. Confinamenti e gestione dei rifiuti non sono dettagli ambientali, ma contenuti obbligatori del piano.
Domande frequenti sull’art. 256
Chi può eseguire lavori di rimozione dell'amianto?
Solo imprese in possesso dei requisiti dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, cioè iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie dedicate alla bonifica dei beni contenenti amianto. Un'impresa edile generica, anche se esperta in demolizioni, non può rimuovere lastre di eternit senza questa iscrizione: il committente che gliele affida concorre nella violazione.
Il piano di lavoro sostituisce la notifica dell'art. 250?
Sì. Il comma 6 dell'art. 256 prevede che l'invio del piano di lavoro all'organo di vigilanza sostituisca la notifica preliminare dell'art. 250: non serve un doppio adempimento. Restano invece dovuti gli altri obblighi eventualmente applicabili, come la notifica preliminare di cantiere del Titolo IV quando ne ricorrono le condizioni.
Si può iniziare prima dei 30 giorni dall'invio del piano?
In via ordinaria no: il piano va inviato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, e solo se in quel periodo l'ASL non chiede integrazioni o modifiche si può partire. Fa eccezione il caso di urgenza, in cui il preavviso di 30 giorni non si applica: il datore di lavoro deve però comunicare, oltre alla data, anche l'orario di inizio delle attività.
Il piano di lavoro amianto e il POS sono la stessa cosa?
No. Il POS è il documento di valutazione dei rischi dell'impresa in cantiere previsto dal Titolo IV, mentre il piano di lavoro dell'art. 256 è un documento specifico per la bonifica dell'amianto, con contenuti propri e un iter di invio all'ASL. Nei cantieri edili in cui si rimuove amianto servono entrambi, coerenti tra loro.