Titolo III · Capo II — Uso dei dispositivi di protezione individuale
Art. 78 — Obblighi dei lavoratori
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 78 chiude il cerchio del Capo II sui DPI: dopo gli obblighi del datore di lavoro (art. 77), fissa quelli dei lavoratori. In sintesi:
Co. 1 — In attuazione dell’art. 20, co. 2, lett. d), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi in cui è necessario ai sensi dell’art. 77 (in particolare DPI di terza categoria e otoprotettori). Co. 2 — I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente svolto. Co. 3 — I lavoratori hanno cura dei DPI a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Co. 4 — Al termine dell’utilizzo, seguono le procedure aziendali di riconsegna dei DPI. Co. 5 — Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
È la declinazione, in materia di DPI, dell’obbligo generale di ogni lavoratore di prendersi cura della propria e altrui sicurezza previsto dall’art. 20.
Cosa significa in pratica
Il messaggio dell’articolo è semplice: il DPI funziona solo se viene usato, e usato bene. Il datore di lavoro può aver scelto l’imbracatura perfetta e averla consegnata con tanto di verbale, ma se il lavoratore la indossa male, la lascia in cantiere sotto la pioggia o la “aggiusta” con una fascetta, la catena della protezione si spezza nell’ultimo anello. Per questo il legislatore ha voluto obblighi espliciti — e sanzionati penalmente — in capo al lavoratore stesso.
Vediamo i cinque obblighi con esempi concreti:
- Partecipare ad addestramento e formazione. Il carpentiere che deve lavorare in quota non può saltare la sessione pratica sull’imbracatura anticaduta: per i DPI di terza categoria l’addestramento è indispensabile e la presenza del lavoratore è un obbligo suo, non solo un’attività che l’azienda organizza.
- Usare i DPI come insegnato. Non basta indossare gli occhiali: vanno indossati quando la procedura lo prevede, per tutta la durata dell’esposizione, nel modo mostrato durante la formazione. Il classico elmetto tenuto sotto il braccio o la mascherina FFP3 con la barba lunga sono violazioni dell’art. 78, non semplici leggerezze.
- Curarli e non modificarli. Cura significa pulizia ordinaria, conservazione corretta (l’imbracatura nell’armadietto, non nel cassone del furgone), rispetto delle istruzioni del fabbricante. Il divieto di modifica è assoluto: praticare fori di “aerazione” in un casco, tagliare i guanti alle dita per lavorare meglio, sostituire il filtro di un respiratore con uno non compatibile significa trasformare un dispositivo certificato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 in un oggetto qualunque.
- Riconsegnare secondo le procedure aziendali. Dove l’azienda ha previsto la riconsegna a fine turno o a fine utilizzo — tipico per i DPI in dotazione condivisa o per quelli contaminati, come nei lavori con amianto — il lavoratore deve seguirla. La riconsegna consente il controllo, la manutenzione e la decontaminazione dei dispositivi.
- Segnalare subito difetti e inconvenienti. La visiera graffiata che non fa vedere bene, il cordino con la fettuccia sfilacciata, la scarpa con la suola scollata: qualsiasi anomalia va comunicata immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto. Il lavoratore è il sensore più vicino al dispositivo: senza le sue segnalazioni, il sistema di controllo previsto dall’art. 77 resta cieco.
Un punto va chiarito: questi obblighi non alleggeriscono quelli del datore di lavoro. Se il DPI non è mai stato consegnato, se la formazione non c’è stata o se il preposto tollera da mesi il mancato uso senza intervenire, la responsabilità principale resta a monte. La giurisprudenza costante riconosce il comportamento del lavoratore come esimente solo quando è davvero anomalo ed imprevedibile rispetto a un sistema di prevenzione ben organizzato e vigilato.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Lavoratori: destinatari diretti di tutti gli obblighi dell’articolo, con responsabilità penale propria ex art. 59. Rientrano nel perimetro anche i soggetti equiparati ai sensi dell’art. 3 (ad esempio tirocinanti e soci lavoratori) quando usano DPI.
- Datore di lavoro e dirigente: mantengono gli obblighi speculari dell’art. 77 — fornitura, scelta e gestione dei DPI, formazione e addestramento, definizione delle procedure di riconsegna — e devono esigere il rispetto delle regole da parte dei lavoratori.
- Preposto: sorveglia e vigila sull’uso corretto dei DPI, riceve le segnalazioni di difetti e interviene sui comportamenti difformi secondo l’art. 19; dopo la riforma del 2021 ha il dovere esplicito di intervenire e, in caso di inottemperanza persistente, di interrompere l’attività.
- RSPP e medico competente: non hanno obblighi diretti in questo articolo, ma partecipano a monte alla scelta dei DPI e alla definizione delle regole d’uso che i lavoratori dovranno rispettare.
Errori comuni
- Considerare l’uso dei DPI una scelta personale. “Sono guanti miei, decido io”: no. Dal momento della consegna, l’uso conforme è un obbligo di legge, e il mancato uso espone il lavoratore a sanzione penale, oltre che a provvedimenti disciplinari.
- Modifiche “migliorative” fai da te. Fori, tagli, nastro adesivo, ricambi non originali: ogni modifica arbitraria fa venir meno la conformità del dispositivo e ricade interamente sul lavoratore che l’ha eseguita.
- Segnalazioni solo verbali e tardive. Rimandare la segnalazione del difetto “a fine settimana” vanifica il comma 5, che chiede immediatezza. Meglio segnalare subito e in forma tracciabile, anche per autotutela.
- Aziende senza procedure di riconsegna. Il comma 4 presuppone che le procedure esistano: se l’azienda non le ha mai definite, il lavoratore non può rispettarle. È un errore organizzativo che emerge puntualmente in sede ispettiva.
- Vigilanza assente sul mancato uso. Tollerare che la squadra lavori senza otoprotettori “perché d’estate fa caldo” non sposta la responsabilità solo sui lavoratori: senza una vigilanza effettiva di datore di lavoro e preposti, la violazione dell’art. 78 si somma a quelle di chi doveva farla rispettare.
Domande frequenti sull’art. 78
Il lavoratore può rifiutarsi di usare un DPI perché scomodo?
No. Una volta che il datore di lavoro ha valutato il rischio e fornito il DPI, l'uso conforme è un obbligo giuridico del lavoratore, sanzionato penalmente dall'art. 59. La scomodità va invece segnalata: l'art. 77 impone al datore di lavoro di scegliere DPI adeguati alle esigenze ergonomiche del lavoratore, quindi il canale corretto è la segnalazione, non il rifiuto.
Cosa rischia chi modifica un DPI di propria iniziativa?
L'art. 78 vieta espressamente qualsiasi modifica di propria iniziativa: forare un casco per aerarlo o accorciare un cordino anticaduta ne compromette la certificazione e la funzione protettiva. Il lavoratore risponde della violazione ai sensi dell'art. 59 e, in caso di infortunio, la modifica arbitraria pesa nella ripartizione delle responsabilità.
A chi va segnalato un DPI difettoso e in che tempi?
La segnalazione va fatta immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto: basta rivolgersi alla figura più vicina nella linea gerarchica. Nella pratica conviene tracciarla (modulo, e-mail, registro), perché una segnalazione documentata protegge il lavoratore e attiva l'obbligo del datore di lavoro di sostituire o riparare il dispositivo.
La partecipazione all'addestramento sui DPI è facoltativa?
No: il comma 1 dell'art. 78 obbliga i lavoratori a sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi previsti dall'art. 77, in particolare per i DPI di terza categoria e per i protettori dell'udito. Chi non partecipa viola un obbligo proprio, distinto da quello del datore di lavoro di organizzare l'addestramento.
Approfondisci
- ArticoloArt. 77 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 75 — Obbligo di uso
- ArticoloArt. 76 — Requisiti dei DPI
- ArticoloArt. 74 — Definizioni
- ArticoloArt. 20 — Obblighi dei lavoratori
- GuidaDPI: scelta, consegna, verbale e gestione
- GuidaDPI di terza categoria: l’addestramento obbligatorio
- GlossarioLavoratore