Figura della sicurezza
Preposto
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Chi è, in una frase
Il preposto è la persona che sovrintende all’attività lavorativa e ne garantisce l’attuazione delle direttive, controllando che i lavoratori operino in sicurezza: è la sentinella della prevenzione sul campo, definita dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 per il potere gerarchico-funzionale che esercita, non per il titolo che porta in busta paga.
Requisiti e individuazione
Il preposto non richiede titoli di studio o abilitazioni: la qualifica nasce dalla posizione effettiva che la persona occupa nell’organizzazione. Capisquadra, capireparto, responsabili di linea o di cantiere sono preposti se dirigono in concreto il lavoro altrui.
La L. 215/2021 ha reso l’individuazione un obbligo esplicito: l’art. 18, co. 8-bis impone a datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Non basta più che il ruolo esista di fatto: va reso riconoscibile. Nella pratica questo significa mappare chi sovrintende a ciascuna lavorazione e formalizzarlo, di norma nell’organigramma della sicurezza e con una lettera di incarico. La guida sull’individuazione dei preposti entra nel dettaglio operativo.
Cosa fa davvero
Gli obblighi del preposto sono elencati all’art. 19. In sintesi il preposto deve:
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, nonché sull’uso corretto dei dispositivi di protezione;
- in caso di inosservanza persistente, intervenire per modificare il comportamento non conforme e, se questo persiste, informare i superiori;
- in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature o di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, interrompere temporaneamente l’attività e segnalarla tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente;
- informare i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività finché persiste una situazione di pericolo grave.
L’obbligo di interrompere il lavoro e quello di segnalare le carenze rilevate sono stati rafforzati dalla riforma del 2021: prima il preposto doveva soprattutto segnalare, oggi deve anche agire fermando ciò che è pericoloso. Nella pratica quotidiana il preposto efficace non firma carte da un ufficio: sta sul posto, guarda come si lavora, corregge chi salta un passaggio e non ha paura di fermare una lavorazione fatta male. La sua vigilanza è attiva e continua, non una firma a fine turno.
Formazione
L’art. 37 prevede per il preposto una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella del lavoratore, incentrata sui suoi compiti di vigilanza. La L. 215/2021 ha introdotto il principio dell’aggiornamento periodico e ha stabilito che la formazione del preposto si svolga, almeno in parte, in presenza, con verifica dell’apprendimento. Contenuti e durate seguono l’Accordo Stato-Regioni vigente: i dettagli, con le durate aggiornate, sono nella guida alla formazione dei preposti. Un preposto individuato ma non formato è una copertura solo sulla carta: l’azienda ha assegnato la funzione senza dare gli strumenti per esercitarla.
Responsabilità e sanzioni
Il preposto è un garante della sicurezza con una posizione ben definita: risponde nei limiti dei poteri di sovrintendenza che gli sono propri, che sono di controllo e non di spesa. Non deve procurare i mezzi né riorganizzare i processi — quello spetta a datore di lavoro e dirigenti — ma deve vigilare che ciò che è stato messo a disposizione venga usato correttamente e segnalare ciò che non va.
Le violazioni degli obblighi dell’art. 19 sono sanzionate dall’art. 56, con pene di natura contravvenzionale (arresto o ammenda) modulate a seconda dell’obbligo violato. Gli importi e le fattispecie precise vanno letti nel testo dell’articolo e nelle sue tabelle: per gli aggiornamenti fa fede la fonte ufficiale. Sul piano penale, in caso di infortunio il preposto può rispondere di lesioni o omicidio colposo quando l’evento è riconducibile a una carenza della sua vigilanza: aver ignorato un comportamento pericoloso ripetuto, non aver fermato una lavorazione palesemente non sicura.
Errori comuni
- Non individuare nessuno: dopo la L. 215/2021 l’assenza di preposti individuati è essa stessa una violazione. Se in azienda qualcuno dirige il lavoro altrui, un preposto c’è — meglio riconoscerlo che scoprirlo in sede di indagine.
- Individuare senza formare: assegnare il ruolo e non erogare la formazione dell’art. 37 lascia il preposto esposto e l’azienda inadempiente.
- Confondere preposto e RSPP: il preposto sorveglia sul campo ed è dotato di potere gerarchico; l’RSPP è un tecnico che consiglia e non comanda nessuno. Sono figure complementari, non intercambiabili.
- Preposto senza mezzi per fermare il lavoro: dare l’obbligo di interruzione senza il supporto dell’azienda quando il preposto lo esercita svuota la riforma. Chi ferma una lavorazione pericolosa va sostenuto, non messo sotto pressione perché “si perde tempo”.
- Vigilanza solo cartacea: il preposto che compila check-list ma non guarda come si lavora tradisce la sostanza del ruolo, che è presenza e controllo reale sul posto.
Domande frequenti
Il preposto deve essere nominato per iscritto?
La legge non impone una forma solenne, ma dopo la L. 215/2021 il datore di lavoro e i dirigenti devono 'individuare' il preposto ([art. 18, co. 8-bis](/testo-unico/articolo-18/)). Nella pratica l'individuazione formale e scritta è l'unico modo per dimostrare chi sovrintendeva a quella lavorazione: l'organigramma della sicurezza e una lettera di incarico rendono il ruolo tracciabile e verificabile in caso di controllo.
Un preposto senza nomina formale può comunque essere responsabile?
Sì. La giurisprudenza riconosce da tempo il cosiddetto preposto 'di fatto': chi esercita in concreto poteri di sovrintendenza e direzione sul lavoro altrui risponde come preposto anche senza un atto formale. La qualifica segue la funzione realmente svolta, non l'etichetta sul mansionario.
Il preposto può fermare una lavorazione pericolosa?
Non solo può: deve. Dopo la L. 215/2021 l'[art. 19](/testo-unico/articolo-19/) gli impone, in caso di deficienze dei mezzi o di condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza, di interrompere temporaneamente l'attività e di segnalare al superiore. Non è una facoltà discrezionale, è un obbligo il cui mancato assolvimento è sanzionato.
Approfondisci
- ArticoloArt. 19 — Obblighi del preposto
- ArticoloArt. 2 — Definizioni
- ArticoloArt. 37 — Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
- GuidaIndividuare i preposti dopo la L. 215/2021
- GuidaFormazione dei preposti: durata, contenuti, aggiornamento
- NormaDL 146/2021 e L. 215/2021 — Preposto, sospensione e nuova vigilanza
- GlossarioDirigente
- GlossarioDatore di lavoro