Salta al contenuto
TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VIII — Demolizioni

Art. 156 — Verifiche

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 156 chiude il Capo II del Titolo IV con una disposizione breve e di natura particolare: non impone un obbligo, ma lo rende possibile in futuro.

Co. 1 — Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

Il verbo è “può”, non “deve”: si tratta di una norma di delega (o norma in bianco), che attribuisce al Ministro il potere di introdurre, con un successivo decreto, un regime di verifica periodica dedicato ai ponteggi e alle attrezzature impiegate nelle costruzioni. Il legislatore fissa la cornice — l’oggetto (ponteggi e attrezzature per costruzioni), il presupposto procedurale (il parere della Commissione consultiva permanente), i due elementi da definire (modalità e organo tecnico) — e demanda tutto il resto alla sede attuativa.

Cosa significa in pratica

In concreto, l’art. 156 non fa scattare da solo alcun adempimento in capo al datore di lavoro o all’impresa esecutrice. Finché il decreto ministeriale che esso prevede non viene emanato, non esiste un obbligo “da art. 156” da inserire nello scadenzario del cantiere. Questo è il punto che genera più equivoci: leggere la parola “verifiche” nel Titolo IV e dedurne un nuovo controllo obbligatorio sui ponteggi sarebbe un errore.

Il regime di sicurezza dei ponteggi, del resto, poggia già su altri pilastri, indipendenti da questa delega:

Per le altre attrezzature di lavoro, poi, il canale operativo delle verifiche periodiche è quello dell’art. 71, comma 11 e dell’Allegato VII, con le modalità del DM 11/4/2011: apparecchi di sollevamento, ponti mobili sviluppabili e altre attrezzature elencate vanno sottoposti a verifica da parte di INAIL e soggetti abilitati. È qui, e non nell’art. 156, che oggi si colloca l’obbligo concreto di far controllare gran parte delle attrezzature di cantiere.

Come inquadrare allora questo articolo? Come una riserva di potere del Ministro, pensata per estendere in modo mirato — se e quando la Commissione consultiva permanente lo riterrà opportuno — un regime di verifica specifico su ponteggi e attrezzature per costruzioni, categoria non interamente coperta dagli altri strumenti. Sul piano pratico, per chi gestisce un cantiere il messaggio è duplice: da un lato non c’è nulla da fare “in forza dell’art. 156” in assenza del decreto; dall’altro, la manutenzione e il controllo dei ponteggi restano comunque doverosi, perché discendono dalle altre norme del Capo II e dal principio generale di prevenzione delle cadute dall’alto, tra i rischi più gravi dell’edilizia.

Chi presidia la sicurezza in cantiere farà bene, quindi, a trattare l’art. 156 per ciò che è: un rinvio a una futura fonte secondaria. Le energie vanno concentrate sugli adempimenti già vigenti — autorizzazione, Pi.M.U.S., verifiche ex art. 71 — e sull’aggiornamento dello scadenzario delle attrezzature, senza attribuire a questa disposizione obblighi che, allo stato, non contiene.

Domande frequenti sull’art. 156

L'art. 156 impone già oggi un obbligo di verifica dei ponteggi?

No. È una norma di delega: l'obbligo scatta solo se e quando il Ministro del lavoro lo introduce con un proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente. Fino ad allora il controllo dei ponteggi passa per l'autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'impiego (art. 131) e per il Pi.M.U.S. (art. 136), non per l'art. 156 in sé.

Chi effettuerebbe le verifiche previste da questo articolo?

L'organo tecnico incaricato non è indicato dalla norma: sarebbe lo stesso decreto ministeriale a individuarlo, insieme alle modalità delle verifiche. L'art. 156 fissa solo la cornice e rinvia ogni dettaglio operativo alla sede attuativa.

Che differenza c'è tra l'art. 156 e le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro?

Le verifiche periodiche di alcune attrezzature (art. 71, comma 11, e Allegato VII, con le modalità del DM 11/4/2011) sono già obbligatorie e operative. L'art. 156 riguarda invece nello specifico ponteggi e attrezzature per costruzioni e resta una facoltà del Ministro, subordinata all'emanazione del decreto attuativo.

Approfondisci