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Guida · Attrezzature e impianti · 11 min di lettura

Verifiche periodiche delle attrezzature: l’Allegato VII in pratica

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Non tutte le attrezzature vanno “verificate” da un ente esterno: la stragrande maggioranza si gestisce con manutenzione e controlli interni. Ma un elenco preciso — quello dell’Allegato VII — richiede verifiche periodiche obbligatorie affidate a soggetti abilitati. Sapere se una macchina è in quell’elenco, e con quale cadenza, è il primo dovere di chi la usa in azienda. Vediamo come muoversi in concreto.

Passo 1 — Capisci di cosa parliamo

L’obbligo nasce dall’art. 71, comma 11: alcune attrezzature indicate nell’Allegato VII sono sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. Non è una duplicazione della manutenzione programmata: la manutenzione la fai tu per tenere la macchina efficiente; la verifica periodica è un controllo esterno che certifica che i requisiti di sicurezza si sono conservati nel tempo.

Le modalità operative sono dettate dal DM 11 aprile 2011, che disciplina competenze, tempi di risposta, tariffe e qualifiche dei verificatori.

Passo 2 — Verifica se la tua attrezzatura è nell’Allegato VII

Prima cosa: fai l’inventario e confronta ogni macchina con l’elenco dell’Allegato VII. Rientrano tipicamente:

  • apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (gru a torre, autogrù, gru su autocarro, argani, paranchi in installazione fissa);
  • apparecchi di sollevamento persone e ponti mobili sviluppabili (PLE — piattaforme di lavoro elevabili);
  • attrezzature a pressione (generatori di vapore, recipienti e tubazioni oltre determinate soglie);
  • idroestrattori a forza centrifuga, ascensori e montacarichi da cantiere.

Se una macchina non è in elenco — un trapano a colonna, una sega circolare da banco — non ha verifica periodica dell’Allegato VII, ma resta soggetta a manutenzione e ai controlli previsti dall’art. 71, comma 8. Per gli apparecchi di sollevamento l’inquadramento va fatto voce per voce, perché la periodicità cambia con tipologia e anzianità.

Passo 3 — Gestisci la messa in servizio e la prima verifica

Quando immetti in servizio un’attrezzatura dell’Allegato VII, devi comunicarlo all’INAIL competente per territorio, che la iscrive e ne assegna una matricola. La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, che deve intervenire entro i termini fissati dal DM 11 aprile 2011; decorso il termine senza intervento, puoi rivolgerti a un soggetto privato abilitato.

Concretamente: hai acquistato una PLE nuova, marcata CE e con il suo manuale. La marcatura attesta la conformità all’origine, ma non ti esonera dall’immatricolazione e dalla prima verifica. Tieni insieme, fin da subito, dichiarazione di conformità, manuale d’uso e comunicazione di messa in servizio.

Passo 4 — Programma le verifiche successive

Dopo la prima, le verifiche periodiche successive sono di competenza dell’ASL/ARPA, che può avvalersi di soggetti privati abilitati iscritti nell’elenco ministeriale. La richiesta la fai tu, in anticipo rispetto alla scadenza, così da non tenere ferma la macchina o — peggio — usarla scaduta.

La periodicità non è unica: varia per tipo di attrezzatura, per vetustà e, per alcune, per ambiente d’uso. Un apparecchio di sollevamento datato ha in genere cadenze più ravvicinate di uno recente. Non fissare le scadenze a memoria: inseriscile nello scadenzario della sicurezza con un margine di preavviso di qualche settimana.

Passo 5 — Conserva libretti, verbali ed esiti

Ogni verifica si chiude con un verbale che riporta l’esito. Devi tenere a disposizione degli organi di vigilanza, sul luogo di impiego dell’attrezzatura, l’ultimo verbale insieme al libretto e alla documentazione di origine. Se l’esito è negativo o con prescrizioni, l’attrezzatura va fermata o adeguata prima di rimetterla in uso.

Affianca a questo il registro dei controlli delle attrezzature, dove annoti i controlli interni e la manutenzione: verbali esterni e registro interno insieme raccontano la storia della macchina e sono ciò che un ispettore chiede per primo.

Passo 6 — Coordina noleggio, uso in appalto e più attrezzature

Se noleggi un’attrezzatura senza operatore, chi la concede deve consegnarla conforme e con la documentazione di verifica in regola; chi la usa deve accertarsene. In caso di uso in appalto, la responsabilità della verifica resta legata a chi ha la disponibilità della macchina: mettilo nero su bianco nel contratto. Per il rischio elettrico degli impianti a servizio delle attrezzature valgono invece regole proprie, come le verifiche dell’impianto di terra.

Checklist operativa per il datore di lavoro

  • Inventario delle attrezzature e confronto con l’elenco dell’Allegato VII
  • Comunicazione di messa in servizio all’INAIL e assegnazione della matricola
  • Prima verifica periodica richiesta all’INAIL nei termini
  • Scadenze delle verifiche successive a calendario, con preavviso
  • Richiesta di verifica inviata prima della scadenza (ASL o soggetto abilitato)
  • Verbali di verifica conservati sul luogo d’impiego, con libretto e manuale
  • Attrezzature con esito negativo o scaduto ritirate dall’uso
  • Manutenzione e controlli interni tracciati nel registro dei controlli

Domande frequenti

Che differenza c'è tra verifica periodica e manutenzione ordinaria?

Sono cose diverse e non si sostituiscono. La manutenzione è a carico del datore di lavoro e serve a mantenere l'attrezzatura efficiente nel tempo (art. 71, co. 4). La verifica periodica dell'Allegato VII è un controllo esterno, affidato a un soggetto pubblico o privato abilitato, che accerta la conservazione dei requisiti di sicurezza secondo la periodicità di legge. Fare la manutenzione non esonera dalla verifica, e viceversa.

Chi paga la verifica periodica e chi la richiede?

L'obbligo di richiedere la verifica e di tenere a disposizione l'attrezzatura è del datore di lavoro (art. 71, co. 11). La prima verifica è di competenza dell'INAIL; le successive dell'ASL, che può avvalersi di soggetti privati abilitati dal Ministero. Gli oneri delle verifiche sono a carico del datore di lavoro secondo le tariffe fissate dalla normativa vigente.

Cosa rischio se un'attrezzatura dell'Allegato VII non è verificata?

L'attrezzatura non in regola con le verifiche periodiche non può essere considerata idonea all'uso: in caso di controllo o di infortunio è uno dei primi elementi contestati. Le violazioni degli obblighi dell'art. 71 sono sanzionate penalmente; per gli importi aggiornati fai riferimento all'apparato sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008 e alle tabelle ufficiali.

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