Titolo VII
Art. 172 — Campo di applicazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 172 è la porta d’ingresso del Titolo VII e ha una funzione precisa: dire a chi e a cosa si applicano le tutele sul lavoro al videoterminale.
Co. 1 — Le norme del Titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali. Co. 2 — Le stesse norme non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico; d) ai sistemi denominati «portatili», ove non siano oggetto di uso prolungato in un posto di lavoro; e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure necessario al loro uso diretto; f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
In sostanza: la regola generale è l’applicazione, l’articolo elenca poi le eccezioni tassative.
Cosa significa in pratica
Questo articolo va letto insieme all’art. 173, che fornisce le definizioni: da solo, l’art. 172 dice che le regole scattano per chi lavora con un videoterminale, ma è l’art. 173 a precisare chi è il videoterminalista (chi usa il VDT in modo sistematico e abituale, per almeno venti ore settimanali) e quindi chi ha diritto alle tutele più intense, come le pause dell’art. 175 e la sorveglianza sanitaria dell’art. 176.
Il cuore pratico dell’articolo è l’elenco delle esclusioni. Serve a evitare che le regole pensate per la postazione d’ufficio vengano applicate meccanicamente a contesti dove non hanno senso:
- Posti di guida e sistemi di bordo (lett. a e b): il display del cruscotto di un camion o il terminale del muletto non è un videoterminale ai fini del Titolo VII. Quei rischi si governano con altre norme (attrezzature, rischio stradale, movimentazione).
- Sistemi per il pubblico (lett. c): il totem informativo, il chiosco self-service, la biglietteria automatica. La tutela riguarda il lavoratore addetto, non l’attrezzatura destinata all’utente esterno.
- Portatili non usati in modo prolungato (lett. d): è l’eccezione più insidiosa. Il laptop del tecnico che lo apre venti minuti dal cliente resta escluso; lo stesso laptop collegato a monitor, tastiera e mouse su una scrivania e usato tutto il giorno rientra invece pienamente nel Titolo VII, con obbligo di adeguare la postazione all’Allegato XXXIV.
- Piccoli display di servizio (lett. e): il registratore di cassa del bar, la calcolatrice, il display della bilancia. Sono attrezzature con visualizzazione accessoria, non postazioni VDT.
- Videoscrittura senza schermo separato (lett. f): eccezione oggi quasi teorica, retaggio delle vecchie macchine per scrivere elettroniche.
L’errore da evitare è leggere le esclusioni come una scappatoia. Il fatto che una mansione non rientri nel Titolo VII non significa che sia priva di rischi da valutare: il cassiere e l’autista restano soggetti alla valutazione generale dei rischi del DVR, sotto i profili delle posture, dei movimenti ripetitivi o dell’illuminazione. L’art. 172 sposta soltanto quelle situazioni fuori dal set specifico di regole VDT, non fuori dal sistema di tutela.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro: deve stabilire, mansione per mansione, se l’attività ricade nel Titolo VII. È una scelta che va motivata nel DVR, perché da essa dipende l’attivazione di pause, adeguamento della postazione e sorveglianza sanitaria per i lavoratori interessati.
- RSPP e medico competente: affiancano il datore di lavoro nella qualificazione delle postazioni, in particolare per i casi di confine come i portatili in uso prolungato.
- Lavoratore: la sua concreta modalità d’uso dell’attrezzatura (ore, continuità, tipo di postazione) è il fatto che determina l’applicabilità della norma.
Errori comuni
- Escludere in blocco tutti i portatili. La lett. d) esclude solo quelli non usati in modo prolungato in un posto di lavoro. Il laptop docciato su una postazione fissa è a tutti gli effetti un videoterminale.
- Confondere campo di applicazione e figura del videoterminalista. L’art. 172 dice quando si applica il Titolo; è l’art. 173, con la soglia delle venti ore, a dire chi ha diritto alle tutele rafforzate. Sono due passaggi distinti.
- Trattare l’esclusione come assenza di rischio. Cassieri, autisti e addetti a totem restano coperti dalla valutazione generale dei rischi: l’art. 172 li toglie dal Titolo VII, non dal DVR.
- Non aggiornare la qualificazione al cambiare dell’uso. Una mansione nata come sporadica può diventare stabile al videoterminale: quando accade, la postazione entra nel campo di applicazione e va adeguata di conseguenza.
Domande frequenti sull’art. 172
Chi usa il computer solo pochi minuti al giorno rientra nel Titolo VII?
Il campo di applicazione dell'art. 172 riguarda l'uso di attrezzature munite di videoterminali in generale. La soglia rilevante per gli obblighi rafforzati (pause e sorveglianza sanitaria) è però quella del videoterminalista definito dall'art. 173: chi utilizza il VDT in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali. Un uso sporadico non fa scattare quegli obblighi specifici.
Il portatile usato in trasferta è coperto dalle norme sui videoterminali?
L'art. 172 esclude i sistemi portatili quando non sono oggetto di uso prolungato in un posto di lavoro. Se però il laptop viene collegato a una postazione fissa e usato stabilmente per molte ore, la situazione rientra nel Titolo VII e la postazione va adeguata all'Allegato XXXIV.
Le casse dei negozi e i registratori di cassa sono videoterminali ai fini di legge?
No. L'art. 172 esclude espressamente registratori di cassa, macchine calcolatrici e attrezzature con un piccolo dispositivo di visualizzazione necessario al loro uso diretto. Quelle postazioni vanno comunque valutate nel DVR sotto altri profili (posture, movimenti ripetitivi), ma non applicando le regole specifiche del Titolo VII.
Approfondisci
- ArticoloArt. 173 — Definizioni
- ArticoloArt. 174 — Obblighi del datore di lavoro
- ArticoloArt. 175 — Svolgimento quotidiano del lavoro
- ArticoloArt. 176 — Sorveglianza sanitaria
- TitoloTitolo VII — Attrezzature munite di videoterminali
- RischioLavoro al videoterminale
- AllegatoAllegato XXXIV — Videoterminali: requisiti minimi della postazione di lavoro