Titolo VII
Art. 177 — Informazione e formazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 177 chiude il Titolo VII sui videoterminali stabilendo due obblighi distinti ma collegati: informare e formare chi lavora al VDT.
Co. 1 — Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori le informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dei rischi di cui all’articolo 174; b) le modalità di svolgimento dell’attività; c) la protezione degli occhi e della vista.
Co. 2 — I lavoratori, prima di essere adibiti alle attività del Titolo VII e ogniqualvolta l’organizzazione del posto di lavoro è modificata in maniera significativa, sono formati ai sensi dell’articolo 37, in particolare in ordine alle modalità di svolgimento dell’attività, ai rischi connessi e alle misure per evitarli.
La distinzione è netta: il comma 1 parla di informazione (trasferire notizie utili), il comma 2 di formazione (un percorso strutturato, agganciato al sistema generale dell’art. 37).
Cosa significa in pratica
Il videoterminale sembra il rischio “innocuo” per eccellenza, e proprio per questo viene spesso trascurato. Eppure i disturbi da lavoro al VDT — affaticamento visivo, disturbi muscoloscheletrici da postura, fatica mentale — sono tra i più diffusi negli ambienti di terziario. L’art. 177 serve a mettere il lavoratore in condizione di riconoscerli e prevenirli, non a produrre un altro attestato da archiviare.
Il punto di partenza è l’analisi del posto di lavoro dell’art. 174: è da lì che discende cosa il lavoratore deve sapere. Se hai valutato che la postazione richiede un certo assetto di monitor, sedia e illuminazione, l’informazione del comma 1 consiste nello spiegare al lavoratore come usare correttamente quegli elementi. In un ufficio questo significa, in concreto: come regolare l’altezza dello schermo e della seduta, come posizionare la tastiera per non sovraccaricare i polsi, come evitare i riflessi sistemando la scrivania rispetto alle finestre.
La lettera c) merita attenzione: la protezione degli occhi e della vista va sempre spiegata, e si collega direttamente alla sorveglianza sanitaria dell’art. 176. Il lavoratore deve sapere che ha diritto al controllo oftalmologico, quando richiederlo e come funzionano le pause previste dall’art. 175: quindici minuti ogni due ore di applicazione continuativa. Un’informazione fatta bene riduce le richieste improprie e valorizza quelle legittime.
La formazione del comma 2 non vive di regole proprie: rinvia all’art. 37. Questo significa durata e modalità coerenti con l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, formatori qualificati, verifica di comprensione per i lavoratori stranieri e nessun costo a carico del lavoratore. Il contenuto specifico VDT — postura, pause, ergonomia, gestione dello schermo — si inserisce nella formazione specifica legata alla mansione.
Il momento in cui formare è preciso: prima di adibire il lavoratore alla postazione e ogni volta che l’organizzazione cambia in modo significativo. Il passaggio da un gestionale all’altro, il trasloco in open space, l’introduzione del doppio monitor sono tutti eventi che riaprono l’obbligo, indipendentemente da quanto è recente l’ultimo corso.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro (e dirigente): titolare sia dell’informazione del comma 1 sia dell’organizzazione della formazione del comma 2; risponde della loro effettiva erogazione.
- RSPP e medico competente: collaborano nel definire i contenuti, in particolare sulla parte ergonomica e sulla protezione della vista collegata alla sorveglianza sanitaria.
- Lavoratore videoterminalista: destinatario delle tutele più intense del Titolo VII, secondo la soglia delle venti ore settimanali dell’art. 173; ha l’obbligo di partecipare alla formazione.
- Preposto: vigila sul rispetto delle misure ergonomiche e delle pause al posto di lavoro.
Errori comuni
- Confondere informazione e formazione. La consegna di un opuscolo assolve al più il comma 1: la formazione del comma 2 richiede un percorso ai sensi dell’art. 37, con verifica dell’apprendimento.
- Formare “a valle” della postazione. La norma impone di formare prima di adibire il lavoratore al VDT; il corso fatto mesi dopo l’inizio dell’attività non copre il periodo scoperto.
- Dimenticare gli aggiornamenti organizzativi. Cambio di software, ristrutturazione degli spazi o nuova strumentazione sono modifiche significative che riaprono l’obbligo del comma 2.
- Trattare l’ufficio come rischio zero. Il lavoro al videoterminale è un rischio valutabile e formabile a tutti gli effetti; la sua sottovalutazione è tra le carenze più frequenti nel terziario in sede ispettiva.
Domande frequenti sull’art. 177
La formazione dell'art. 177 sostituisce quella generale dell'art. 37?
No. L'art. 177 non crea un percorso separato: rinvia espressamente all'art. 37 e ne rappresenta l'applicazione al rischio specifico del videoterminale. La formazione generale e specifica del lavoratore resta dovuta; il contenuto sui VDT si integra in quella cornice, non la rimpiazza.
Chi fa solo qualche ora al PC va comunque informato e formato?
L'obbligo di informazione del comma 1 riguarda tutti i lavoratori che usano un videoterminale. La formazione strutturata del comma 2 e le tutele più intense del Titolo VII scattano invece per il videoterminalista, cioè chi usa il VDT in modo sistematico e abituale per almeno venti ore settimanali, come definito dall'art. 173.
Quando va ripetuta la formazione sul videoterminale?
Prima di adibire il lavoratore all'attività e ogni volta che l'organizzazione del posto di lavoro viene modificata in modo significativo: nuova postazione, nuovo software gestionale, riorganizzazione degli spazi. Non basta un attestato una tantum se poi il posto di lavoro cambia.