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TUS

Titolo IX · Capo III — Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Art. 257 — Informazione dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 257 disciplina l’informazione specifica dovuta ai lavoratori esposti ad amianto, in aggiunta all’informazione generale dell’art. 36. In sintesi:

Co. 1 — Fermo restando quanto previsto dall’art. 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da adottare per ridurre al minimo l’esposizione; e) l’esistenza del valore limite dell’art. 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

Co. 2 — Se dalle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergono valori superiori al valore limite, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle sue cause, e li consulta sulle misure da adottare; se ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, li informa tempestivamente delle misure adottate.

Due commi, due momenti diversi: l’informazione preventiva prima dell’adibizione e la comunicazione d’allarme quando qualcosa non ha funzionato.

Cosa significa in pratica

L’amianto è un rischio che non si vede e non si sente: le fibre non irritano, non hanno odore, e gli effetti sulla salute compaiono a distanza di decenni. Proprio per questo il legislatore non si accontenta dell’informazione generale dell’art. 36, ma costruisce un pacchetto informativo su misura, con cinque contenuti obbligatori che il datore di lavoro deve trasmettere prima di adibire chiunque ad attività con esposizione.

Il punto qualificante è il quando: prima dell’adibizione. In un’impresa di bonifica significa che il lavoratore neoassunto, o il collega spostato per la prima volta su un cantiere amianto, riceve l’informativa prima di entrare in area confinata — non alla prima pausa, non a fine settimana. Lo stesso vale per l’impresa di manutenzione che interviene su coperture in cemento-amianto o su coibentazioni di tubazioni: se il piano dell’intervento comporta esposizione, l’informazione va erogata e documentata prima dell’avvio.

I contenuti non sono un elenco burocratico, ma rispecchiano la catena di protezione del Capo III:

  • la lettera a) spiega perché le regole sono severe: asbestosi, tumore del polmone, mesotelioma — patologie a lunga latenza che rendono inutile ogni rimedio tardivo;
  • la lettera b) aggancia le misure igieniche dell’art. 252, incluso il divieto di fumo: fumo ed esposizione ad amianto moltiplicano il rischio di tumore polmonare, e la norma pretende che il lavoratore lo sappia;
  • la lettera c) riguarda la gestione di indumenti protettivi e DPI: come indossarli, come decontaminarli, perché la tuta non torna mai a casa nel borsone. Sul versante respiratorio, la scelta e l’uso corretto dei dispositivi meritano un approfondimento dedicato (vedi la guida alla protezione delle vie respiratorie);
  • la lettera d) copre le procedure operative concrete del singolo lavoro: umidificazione del materiale, tecniche che non producono polvere, percorsi di decontaminazione;
  • la lettera e) chiude sul valore limite dell’art. 254 (0,1 fibre per cm³) e sul monitoraggio ambientale dell’art. 253: il lavoratore deve sapere che l’aria viene misurata e che esiste una soglia presidiata.

Il comma 2 gestisce invece la patologia del sistema: le misurazioni hanno rivelato un superamento del limite. Qui la norma pretende tre cose in sequenza: comunicazione rapida ai lavoratori interessati e ai rappresentanti, spiegazione delle cause, consultazione sulle misure correttive. L’urgenza può giustificare l’inversione tra azione e consultazione — prima si mette in sicurezza, poi si informa — ma non può mai giustificare il silenzio: l’informazione successiva deve essere tempestiva. Nella pratica di cantiere, questo significa che un esito analitico sopra soglia non resta nella cartellina del capocommessa in attesa della prossima riunione.

Attenzione infine a non confondere i piani: l’informazione dell’art. 257 e la formazione dell’art. 258 sono obblighi distinti e cumulativi. La prima trasmette contenuti, la seconda costruisce competenze con percorsi e verifiche; in sede ispettiva vengono cercate entrambe.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro (e dirigente, secondo le rispettive attribuzioni): eroga l’informazione preventiva con i cinque contenuti del comma 1 e gestisce la comunicazione d’urgenza del comma 2. La prova documentale — informativa datata e firmata per ricevuta — è nella pratica l’unico modo di dimostrare l’adempimento.
  • Lavoratori esposti: destinatari dell’informazione; restano tenuti a osservare le disposizioni ricevute secondo gli obblighi generali dell’art. 20.
  • RLS: destinatario dell’informazione insieme ai lavoratori e interlocutore della consultazione del comma 2, in coerenza con le attribuzioni dell’art. 50.
  • Lavoratori stranieri: l’informazione deve essere effettivamente compresa; con squadre multilingue, frequenti nelle bonifiche e nelle demolizioni, serve verificare la comprensione linguistica (vedi la guida su come formare lavoratori stranieri).

Errori comuni

  1. Informativa generica “sui rischi aziendali”. Il documento consegnato a tutti i neoassunti non copre l’art. 257: servono i cinque contenuti specifici, riferiti alle attività con amianto realmente svolte.
  2. Informazione erogata a lavori iniziati. L’obbligo è preventivo rispetto all’adibizione: una firma raccolta a cantiere avviato documenta la violazione, non l’adempimento.
  3. Dimenticare i rappresentanti. La norma include espressamente gli RLS tra i destinatari, sia dell’informazione preventiva sia della comunicazione di superamento: informare solo gli operativi lascia l’obbligo a metà.
  4. Trattare il divieto di fumo come regola di galateo. La lettera b) lo eleva a contenuto informativo obbligatorio, per l’effetto moltiplicativo tra fumo e amianto: va spiegato, non solo affisso.
  5. Superamento del limite gestito “in silenzio”. Correggere le misure senza informare e consultare i lavoratori interessati viola il comma 2 anche se il problema tecnico è stato risolto: la trasparenza sul superamento e sulle cause è parte dell’obbligo.

Domande frequenti sull’art. 257

L'informazione dell'art. 257 sostituisce quella generale dell'art. 36?

No, si aggiunge. L'articolo si apre con la clausola "fermo restando quanto previsto dall'articolo 36": l'informazione generale su rischi aziendali, emergenze e figure della prevenzione resta dovuta, e sopra di essa si innesta il pacchetto specifico sull'amianto. Un'informativa generica sui rischi aziendali che non tocchi i cinque contenuti dell'art. 257 non soddisfa la norma.

Quando va data l'informazione ai lavoratori esposti ad amianto?

Prima che i lavoratori siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto: è un obbligo preventivo, non sanabile a posteriori. In un cantiere di bonifica significa prima dell'ingresso in area confinata, non alla prima riunione utile. La norma include tra i destinatari anche i rappresentanti dei lavoratori (RLS).

Cosa deve fare il datore di lavoro se le misurazioni superano il valore limite?

Il comma 2 impone di informare il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle sue cause, e di consultarli sulle misure da adottare. Solo se ragioni di urgenza impediscono la consultazione preventiva il datore di lavoro può agire subito, ma deve poi informare tempestivamente lavoratori e rappresentanti delle misure adottate.

Informazione e formazione sull'amianto sono la stessa cosa?

No. L'art. 257 riguarda l'informazione, cioè la trasmissione di conoscenze e contenuti; la formazione dei lavoratori esposti ad amianto è disciplinata dal successivo art. 258, con obblighi propri e periodicità. In un'ispezione vengono verificate entrambe: la consegna documentata dell'informativa e gli attestati del percorso formativo specifico.

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