Salta al contenuto
TUS

Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione VII — Costruzioni edilizie

Art. 142 — Costruzioni di archi, volte e simili

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 142 disciplina le armature provvisorie, cioè le strutture temporanee che reggono un’opera edile finché questa non è in grado di sostenersi da sola. Tre commi:

Co. 1 — Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti — archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere — devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. Co. 2 — Le armature provvisorie per grandi opere (centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce e simili) che non rientrino negli schemi di uso corrente devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Co. 3 — I disegni esecutivi, firmati dal progettista, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

La norma tiene insieme due esigenze: che la struttura provvisoria regga per tutta la durata dei lavori e che possa essere smontata in sicurezza al momento giusto.

Cosa significa in pratica

L’armatura provvisoria è una delle opere provvisionali più insidiose del cantiere, perché è per definizione temporanea e “non finita”: nasce per essere tolta. Proprio questa provvisorietà porta a sottovalutarla. Eppure sostiene carichi che, in certe fasi, sono altissimi: il peso del calcestruzzo fresco di un solaio, la spinta di una volta in muratura, il getto di un architrave.

Pensa al caso più comune, il getto di un solaio in cemento armato. Le casseforme e i puntelli sottostanti devono reggere il peso del calcestruzzo fluido, delle armature metalliche, degli operai e delle attrezzature. Non basta che tengano il giorno del getto: devono restare in opera finché il calcestruzzo non ha raggiunto la resistenza necessaria a portarsi da solo. Il disarmo — la rimozione di puntelli e casseri — non è un’operazione da fare “quando serve lo spazio”, ma quando la struttura è pronta, e va fatto in modo progressivo, non togliendo tutto in una volta. Il disarmo anticipato di un solaio è uno degli scenari da manuale del crollo strutturale.

Lo stesso vale per una volta o un arco in muratura: durante la costruzione il peso dei conci è retto interamente dalla centina in legno o metallo sottostante. La muratura comincia a “lavorare ad arco” — cioè a reggersi per la propria geometria — solo quando la chiave è posata e la malta ha fatto presa. Se togli la centina prima, la volta non ha ancora un percorso dei carichi: cade.

Il secondo comma alza l’asticella per le opere fuori standard. Una centina per un ponte ad arco o per una copertura di grande luce non è un’attrezzatura da catalogo: è essa stessa una struttura complessa, sollecitata in modo non banale. Per questo la legge pretende un progetto firmato da un tecnico abilitato, con i calcoli di stabilità. È lo stesso principio che governa i ponteggi metallici fissi fuori dagli schemi tipo: quando si esce dall’uso corrente, servono calcolo e firma di un professionista.

Il terzo comma è operativo e spesso dimenticato: quei disegni non devono restare in ufficio. Vanno tenuti in cantiere, pronti da mostrare all’ispettore ASL o dell’Ispettorato del lavoro. Un progetto che esiste ma non è reperibile sul posto, in sede di verifica, è come se non ci fosse.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: garantisce che le armature siano costruite solide in ogni fase e disarmabili progressivamente; nelle grandi opere procura il progetto e i calcoli e li tiene disponibili in cantiere.
  • Progettista (ingegnere o architetto): redige e firma il progetto delle armature per le grandi opere, assumendosi la responsabilità dei calcoli di stabilità.
  • Preposto: sorveglia che il montaggio, la sequenza di lavoro e soprattutto il disarmo avvengano secondo le modalità previste, impedendo la rimozione anticipata dei sostegni.
  • Coordinatore per l’esecuzione: nei cantieri con più imprese verifica la coerenza di queste lavorazioni con il cronoprogramma e con le altre attività, per esempio quando sotto un solaio ancora puntellato lavorano altre squadre.
  • Organi di vigilanza: possono richiedere l’esibizione dei disegni esecutivi firmati direttamente sul posto di lavoro.

Errori comuni

  1. Disarmo anticipato. Rimuovere puntelli e casseforme per “liberare il piano” prima che il calcestruzzo abbia maturato la resistenza necessaria. È la causa tipica dei crolli di solaio: il tempo di disarmo dipende dalla maturazione, non dalle esigenze di avanzamento del cantiere.
  2. Disarmo non progressivo. Togliere i sostegni tutti insieme anziché in sequenza, generando redistribuzioni di carico improvvise che la struttura ancora giovane non è in grado di assorbire.
  3. Grandi opere senza progetto. Realizzare centine o armature di grande luce “a esperienza”, con schemi improvvisati, quando il comma 2 impone progetto e calcoli firmati da un tecnico abilitato.
  4. Disegni non in cantiere. Avere il progetto in sede ma non sul posto di lavoro: il comma 3 chiede che sia esibibile su richiesta degli organi di vigilanza, e la sua assenza in cantiere è essa stessa una carenza.
  5. Confondere armatura e ponteggio. Trattare l’armatura provvisoria come se fosse un semplice ponteggio di servizio, dimenticando che qui la struttura regge l’opera in costruzione e non solo le persone: le verifiche e la logica dei carichi sono diverse, e vanno rispettate insieme alle regole sulla protezione dalle cadute dall’alto.

Domande frequenti sull’art. 142

Che differenza c'è tra un'armatura provvisoria e un ponteggio di servizio?

Il ponteggio serve a far lavorare e transitare le persone in quota ed è disciplinato dagli articoli sui ponteggi; l'armatura provvisoria di cui all'art. 142 sostiene invece l'opera in costruzione (una volta, un architrave, un solaio) finché non è in grado di reggersi da sola. Sono due opere provvisionali con funzioni e verifiche distinte, spesso presenti insieme nello stesso cantiere.

Quando serve un progetto firmato da un ingegnere o architetto?

Il progetto con i calcoli di stabilità è obbligatorio per le armature delle grandi opere che non rientrano negli schemi di uso corrente: centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce e strutture simili. Per un normale solaio o architrave residenziale, realizzato con casseforme e puntelli commerciali usati secondo le istruzioni del fabbricante, non è richiesto un progetto specifico.

Quando si può procedere al disarmo?

Il disarmo va eseguito in modo progressivo e solo a getto o costruzione ultimata, quando la struttura ha raggiunto la resistenza necessaria a sostenersi. Per le opere in cemento armato ciò dipende dalla maturazione del calcestruzzo: rimuovere puntelli e casseforme troppo presto è tra le cause classiche di crollo in cantiere.

Approfondisci