Titolo IX · Capo II — Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione · Sezione II — Obblighi del datore di lavoro
Art. 238 — Misure tecniche
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 238 chiude, sul versante dell’igiene personale, il pacchetto di misure che il datore di lavoro deve adottare quando in azienda si lavora con agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Dopo le misure di processo dell’art. 237, qui la legge guarda al lavoratore, ai suoi indumenti e ai suoi DPI. In sintesi:
Co. 1, lett. a) — Il datore di lavoro assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati. Co. 1, lett. b) — Dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi, da riporre in posti separati dagli abiti civili. Co. 1, lett. c) — Provvede affinché i DPI siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, e fa riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuovo impiego. Co. 2 — Su conforme parere del medico competente, dispone misure protettive particolari per le categorie di lavoratori per le quali l’esposizione a taluni agenti del Capo II presenta rischi particolarmente elevati.
Poche righe, ma con un filo conduttore preciso: l’esposizione non finisce quando si spegne la macchina. Resta sulla tuta, sui guanti, sulla pelle — e la norma vuole che venga fermata lì, prima che esca dal reparto.
Cosa significa in pratica
La logica dell’articolo è quella del contenimento della contaminazione secondaria. Per gli agenti del Capo II non esiste una soglia sicura: ogni residuo che viaggia su un indumento o su un DPI mal conservato è esposizione aggiuntiva, per il lavoratore e potenzialmente per i suoi familiari. Da qui le tre regole del comma 1.
I servizi igienici appropriati non sono il bagno qualunque: in una galvanica, in un reparto di produzione farmaceutica con principi attivi pericolosi o in una falegnameria con polveri di legno duro, “appropriato” significa lavabi accessibili senza attraversare zone pulite e, dove l’esposizione lo richiede, docce da usare a fine turno. Il criterio guida è che il lavoratore possa decontaminarsi prima di rimettersi gli abiti civili.
La separazione degli indumenti è la misura più concreta e più verificata in sede ispettiva. La soluzione tipica è l’armadietto a doppio scomparto — un lato per gli abiti civili, uno per gli indumenti di lavoro — oppure due spogliatoi con zona di passaggio. L’errore da evitare è il percorso inverso: la tuta impolverata appesa accanto al giubbotto vanifica la misura, e la tuta portata a casa “per lavarla” trasferisce l’agente cancerogeno nella lavatrice di famiglia. La gestione degli indumenti contaminati (raccolta, lavaggio industriale o smaltimento) è un costo di prevenzione a carico dell’azienda.
La lettera c) sposta la stessa logica sui DPI: la maschera o i guanti scelti secondo i criteri visti nella gestione dei DPI non devono restare sul banco di lavoro a raccogliere polvere. Servono un luogo di custodia definito (contenitore, armadietto dedicato), la pulizia dopo ogni uso, il controllo dell’efficienza e la sostituzione dei componenti scaduti — filtri compresi, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Un DPI difettoso non si “tiene da parte”: si ripara o si sostituisce prima del riutilizzo.
Il comma 2 introduce infine una tutela individualizzata: se per certe categorie di lavoratori l’esposizione a determinati agenti comporta rischi particolarmente elevati — si pensi a condizioni di ipersuscettibilità emerse dalla sorveglianza sanitaria, o a situazioni che il medico segnala come critiche rispetto a specifiche sostanze reprotossiche — il datore di lavoro deve disporre misure protettive aggiuntive. Non a sua discrezione tecnica: serve il parere conforme del medico competente, che è la cerniera tra i dati sanitari individuali e l’organizzazione del lavoro.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro e dirigente: destinatari degli obblighi, sanzionati secondo l’apparato del Titolo IX (art. 262). Le misure discendono dalla valutazione dell’art. 236 e vanno documentate nel DVR.
- Medico competente: esprime il parere conforme sulle misure particolari del comma 2 e, nei sopralluoghi, verifica l’adeguatezza di servizi igienici e gestione degli indumenti.
- Preposto: vigila sull’uso corretto di spogliatoi, indumenti e DPI; è il primo a intercettare la tuta nell’armadietto sbagliato.
- Lavoratori: usano indumenti e DPI secondo le istruzioni e segnalano difetti e anomalie, in coerenza con gli obblighi dell’art. 20.
Errori comuni
- Armadietto unico. Abiti civili e indumenti di lavoro nello stesso scomparto: è la violazione più immediata da contestare, perché visibile a colpo d’occhio durante l’ispezione.
- Lavaggio domestico delle tute. Delegare al lavoratore la pulizia degli indumenti protettivi contaminati sposta l’esposizione fuori dall’azienda e lascia scoperto l’obbligo datoriale.
- DPI senza custodia. Semimaschere appese al gancio della postazione, guanti riutilizzati fino al degrado, nessun controllo dopo l’uso: la lettera c) chiede un ciclo gestito, non una dotazione una tantum.
- Comma 2 ignorato. Le segnalazioni del medico competente su lavoratori particolarmente a rischio restano nelle cartelle sanitarie e non si traducono in misure organizzative: è un difetto di raccordo che emerge puntualmente dopo un’idoneità con limitazioni non rispettata.
- Misure scollegate dalla valutazione. Docce, doppio armadietto e custodia dei DPI decisi “a buon senso”, senza legame con gli agenti e le lavorazioni censiti ex art. 236: in caso di verifica, la coerenza tra valutazione e misure è la prima cosa che viene chiesta.
Domande frequenti sull’art. 238
Gli indumenti protettivi possono essere lavati a casa dal lavoratore?
No: sarebbe una violazione della logica stessa dell'articolo. Gli indumenti protettivi vanno riposti in azienda, separati dagli abiti civili, e la loro pulizia rientra tra le misure a carico del datore di lavoro. Portare a casa tute contaminate da agenti cancerogeni significherebbe trasferire l'esposizione ai familiari, esattamente ciò che la separazione imposta dalla lettera b) vuole impedire.
Serve davvero l'armadietto a doppio scomparto?
La norma non nomina l'armadietto, ma impone che gli indumenti protettivi siano riposti in posti separati dagli abiti civili. Nella pratica la soluzione standard è l'armadietto a doppio scomparto o la doppia fila di armadietti con zona filtro: qualunque soluzione va bene, purché il vestiario contaminato non entri mai in contatto con quello pulito.
Cosa sono le misure protettive particolari del comma 2?
Sono tutele rafforzate per le categorie di lavoratori per cui l'esposizione a determinati agenti presenta rischi particolarmente elevati: ad esempio persone con condizioni di ipersuscettibilità individuale segnalate dalla sorveglianza sanitaria. Le dispone il datore di lavoro su conforme parere del medico competente e possono consistere in DPI aggiuntivi, limitazioni di mansione o riorganizzazione delle attività.
Che differenza c'è tra le misure dell'art. 237 e quelle dell'art. 238?
L'art. 237 disciplina le misure tecniche, organizzative e procedurali sul processo: riduzione degli esposti, progettazione delle lavorazioni, delimitazione delle aree. L'art. 238 completa il quadro sul versante igienico-personale: servizi igienici, gestione degli indumenti protettivi e dei DPI, tutele particolari per i soggetti più vulnerabili. In azienda vanno applicati insieme.
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