Salta al contenuto
TUS

Titolo VIII · Capo II — Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 197 — Deroghe

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 197 chiude, insieme all’art. 198, il Capo II del Titolo VIII, quello dedicato al rumore. Regola una situazione paradossale ma reale: quando proteggere l’udito diventa più pericoloso che non proteggerlo. In sintesi:

Co. 1 — Nei casi eccezionali in cui, per la natura del lavoro, l’utilizzo completo e adeguato dei dispositivi individuali di protezione dell’udito potrebbe comportare rischi per la salute o la sicurezza maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza il loro utilizzo, il datore di lavoro può chiedere all’organo di vigilanza competente per territorio una deroga all’obbligo di uso dei DPI dell’udito (art. 193) e al rispetto del valore limite di esposizione (art. 189). Co. 2 — La deroga è concessa solo a condizione che i rischi derivanti siano ridotti al minimo e che sia assicurata una sorveglianza sanitaria rafforzata; le condizioni proposte dal datore di lavoro devono essere effettivamente applicate. Co. 3 — Le deroghe sono soggette a revisione periodica e vengono revocate non appena vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

Non è una scorciatoia per risparmiare sulle misure: è una valvola di sicurezza per il caso in cui l’otoprotettore, isolando il lavoratore dai suoni dell’ambiente, gli impedisca di sentire ciò che potrebbe salvargli la vita.

Cosa significa in pratica

L’esempio classico è il manovratore che lavora in prossimità di mezzi in movimento e deve percepire il segnale acustico di retromarcia, o l’operatore che deve udire l’avviso vocale di un collega, l’allarme di un impianto, il cambio di regime di una macchina che segnala un guasto. In questi casi indossare tappi o cuffie ad alta attenuazione può creare un rischio infortunistico superiore al danno uditivo che si vuole evitare. L’art. 197 dice: in queste situazioni, e solo in queste, si può derogare, ma con un percorso formale e sotto controllo pubblico.

Il punto più importante è che la deroga non la decide il datore di lavoro da solo. A differenza di quasi tutte le misure del Titolo VIII, che il datore adotta sulla base della propria valutazione del rischio rumore, qui serve un atto autorizzativo dell’organo di vigilanza territoriale, cioè lo SPreSAL/ASL. La richiesta deve essere motivata, deve descrivere le misure alternative con cui i rischi vengono ridotti al minimo e deve prevedere una sorveglianza sanitaria più stringente di quella ordinaria.

Attenzione a cosa la deroga non fa. Non sospende la valutazione dei rischi (art. 190): al contrario, la presuppone, perché è proprio da lì che emerge che il DPI creerebbe un rischio maggiore. Non azzera gli obblighi tecnici e organizzativi di riduzione del rumore alla fonte (isolamento, manutenzione, riduzione dei tempi di esposizione, segnaletica): questi restano e vanno spinti al massimo grado possibile. E soprattutto non attenua la sorveglianza sanitaria: la rende più intensa, perché i lavoratori in deroga sono per definizione i più esposti.

Infine, la deroga è temporanea per costruzione. Il comma 3 impone una revisione periodica e la revoca automatica quando le circostanze cambiano: una nuova tecnologia che consente segnali visivi anziché acustici, un DPI di nuova concezione che lascia passare i suoni utili, una diversa organizzazione del lavoro. Nel momento in cui la protezione dell’udito torna compatibile con la sicurezza, la deroga cade e l’obbligo ordinario si riespande.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: è l’unico che può presentare l’istanza. Deve documentare la natura eccezionale della situazione, le misure con cui riduce i rischi al minimo e il programma di sorveglianza sanitaria rafforzata. Deve poi applicare davvero le condizioni su cui la deroga è stata concessa.
  • Organo di vigilanza territoriale (SPreSAL/ASL, o Ispettorato del lavoro nei casi di competenza): valuta l’istanza, concede o nega la deroga, ne impone le condizioni e la revoca quando ne vengono meno i presupposti.
  • Medico competente: definisce e attua la sorveglianza sanitaria intensificata, con protocolli e periodicità più stringenti rispetto al regime ordinario dell’art. 196.
  • RLS: va coinvolto e informato, coerentemente con gli obblighi di consultazione e informazione previsti dal Testo Unico, perché la deroga incide direttamente sulla tutela dei lavoratori esposti.

Errori comuni

  1. Trattare la deroga come un’autocertificazione. Senza l’atto dell’organo di vigilanza non c’è alcuna deroga: continuare a esporre i lavoratori oltre il valore limite o senza DPI, contando su una “propria valutazione”, equivale a violare gli artt. 189 e 193.
  2. Confondere fastidio e rischio. La deroga non serve perché gli otoprotettori sono scomodi o poco graditi, ma solo quando la loro attenuazione crea un rischio oggettivamente maggiore (mancata percezione di allarmi, segnali, comunicazioni di emergenza).
  3. Ridurre la sorveglianza sanitaria. È l’errore concettuale più grave: il regime derogatorio chiede più controllo sanitario, non meno. Un protocollo audiometrico allentato tradisce la logica stessa dell’articolo.
  4. Dimenticare la revisione. La deroga non è a tempo indeterminato. Non aggiornarla al mutare della tecnologia o dell’organizzazione, o non revocarla quando i presupposti cadono, la rende illegittima e riespone il datore di lavoro alle responsabilità del Titolo VIII.

Domande frequenti sull’art. 197

In che casi si può chiedere la deroga all'uso dei DPI dell'udito?

Solo nei casi eccezionali in cui, per la natura stessa del lavoro, indossare in modo completo e adeguato gli otoprotettori creerebbe un rischio per la salute o la sicurezza maggiore di quello che si eviterebbe. È l'ipotesi in cui la protezione dell'udito impedisce di percepire segnali di allarme, comunicazioni o rumori spia di un pericolo imminente.

Chi concede la deroga dell'art. 197?

La deroga non è un'autovalutazione del datore di lavoro: va richiesta all'organo di vigilanza competente per territorio, cioè al servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL (o all'Ispettorato del lavoro nei casi di sua competenza). L'organo la concede solo se le condizioni proposte garantiscono che i rischi siano ridotti al minimo e sia assicurata una sorveglianza sanitaria rafforzata.

La deroga esonera dalla sorveglianza sanitaria?

È vero il contrario. Proprio perché i lavoratori restano esposti oltre il valore limite o senza protezione dell'udito, l'art. 197 subordina la deroga a una sorveglianza sanitaria intensificata rispetto a quella ordinaria dell'art. 196. La deroga è temporanea, soggetta a revisione periodica e viene revocata non appena vengono meno le circostanze che l'hanno giustificata.

Approfondisci