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Glossario

Rumore

Il rumore è l'agente fisico disciplinato dal Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro deve valutare l'esposizione dei lavoratori e, superati i valori di azione, adottare misure tecniche, organizzative e otoprotettori.

Il rumore è il suono indesiderato che, negli ambienti di lavoro, può danneggiare l’udito e la salute dei lavoratori esposti. Nel D.Lgs. 81/2008 è uno degli agenti fisici disciplinati dal Capo II del Titolo VIII: il rischio nasce dall’esposizione quotidiana o settimanale e dai livelli di picco a cui la persona è sottoposta durante la mansione.

Valutazione e valori di riferimento

Il datore di lavoro valuta il rischio rumore per tutte le attività in cui l’esposizione non può essere esclusa, come richiesto dall’art. 190. La valutazione può basarsi su banche dati affidabili oppure, quando necessario, su misure strumentali (fonometrie). I risultati vengono confrontati con i valori inferiori e superiori di azione e con i valori limite di esposizione fissati dall’art. 189: al loro superamento scattano obblighi crescenti, come informazione e formazione, messa a disposizione o uso obbligatorio degli otoprotettori, sorveglianza sanitaria e delimitazione delle aree.

Misure di prevenzione

La priorità è ridurre il rumore alla fonte con interventi tecnici e organizzativi: acquisto di macchine meno rumorose, insonorizzazione, manutenzione, turnazione e riduzione dei tempi di esposizione. Solo come misura complementare si ricorre ai DPI uditivi. In una falegnameria, ad esempio, valuti il rumore di seghe e piallatrici, incapsuli le macchine più rumorose e fornisci cuffie o inserti adeguati agli addetti. Per il metodo operativo vedi la guida alla valutazione del rumore.

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