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TUS

Titolo I · Capo III — Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro · Sezione II — Valutazione dei rischi

Art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 28 dice cosa deve coprire la valutazione dei rischi e cosa deve contenere il documento che ne deriva, il DVR. In sintesi:

Co. 1 — La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute, compresi quelli di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari: lo stress lavoro-correlato (secondo l’accordo europeo dell’8 ottobre 2004), le lavoratrici in gravidanza (D.Lgs. 151/2001), i rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e alla specifica tipologia contrattuale. Nei cantieri va considerato anche il rischio da ordigni bellici inesplosi nelle attività di scavo. Co. 1-bis — La valutazione dello stress lavoro-correlato si effettua secondo le indicazioni della Commissione consultiva permanente. Co. 2 — Il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente, e deve contenere: a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati (scelti secondo semplicità, brevità e comprensibilità); b) le misure di prevenzione e protezione attuate e i DPI adottati; c) il programma delle misure di miglioramento nel tempo; d) le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali che devono provvedervi, affidati solo a persone con competenze e poteri adeguati; e) i nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e medico competente che hanno partecipato alla valutazione; f) le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento adeguati. Co. 3 — Il contenuto del documento deve rispettare anche le indicazioni delle norme specifiche sulla valutazione contenute nei Titoli successivi del decreto (rumore, chimico, movimentazione carichi, ecc.). Co. 3-bis — In caso di nuova impresa, la valutazione va effettuata immediatamente e il documento elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Co. 3-ter — L’INAIL, anche in collaborazione con le ASL e con gli organismi paritetici, mette a disposizione strumenti tecnici e specialistici per aiutare i datori di lavoro nella valutazione.

L’articolo definisce l’oggetto della valutazione; le modalità (chi collabora, come si aggiorna, procedure standardizzate) stanno nell’art. 29.

Cosa significa in pratica

L’art. 28 è la norma che trasforma un principio — “il datore di lavoro deve conoscere i rischi della propria azienda” — in un documento con requisiti verificabili. Due parole del comma 1 fanno la differenza: “tutti i rischi”. Non solo quelli con un capitolo dedicato nel decreto, ma qualunque pericolo concreto dell’attività: la giurisprudenza costante considera incompleta la valutazione che ignora un rischio realmente presente, anche se atipico (si pensi alle aggressioni al personale di sportello o al rischio stradale di chi guida per lavoro).

La seconda idea forte è che la valutazione deve essere cucita sulle persone, non solo sulle macchine. Genere, età, provenienza, tipo di contratto: un neoassunto somministrato in un magazzino non ha lo stesso profilo di rischio del carrellista con vent’anni di esperienza, e una lavoratrice in gravidanza in un laboratorio chimico richiede misure e mansioni dedicate. Il DVR “fotocopia”, uguale per qualsiasi azienda del settore, nasce già fuori norma.

Sul piano documentale, il comma 2 è una checklist di validità del DVR:

  1. Data certa o firma congiunta: senza, il documento è contestabile perché potrebbe essere stato redatto dopo l’infortunio o dopo l’ispezione.
  2. Criteri dichiarati: devi dire come hai valutato (matrici probabilità/danno, algoritmi, misurazioni). Il legislatore chiede semplicità e comprensibilità, non trattati accademici.
  3. Misure attuate + programma di miglioramento: il DVR non è una fotografia statica ma un piano; la lettera c) impone di scrivere cosa farai, chi lo farà e — nella prassi corretta — entro quando.
  4. Ruoli e procedure: la lettera d) collega la valutazione all’organigramma della sicurezza: ogni misura deve avere un responsabile con competenze e poteri reali.
  5. Mansioni critiche: la lettera f) individua le attività riservate a personale qualificato e addestrato (carrellisti, lavori in quota, spazi confinati), che a cascata orienta formazione e abilitazioni.

Per chi apre una nuova attività, il comma 3-bis concede 90 giorni per scrivere il documento, ma non sospende la prevenzione: valutazione immediata, RSPP nominato, lavoratori formati e protetti dal primo giorno. La guida agli adempimenti per una nuova azienda mette in fila le priorità.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: titolare esclusivo e non delegabile della valutazione ai sensi dell’art. 17; firma il DVR e ne risponde.
  • RSPP e medico competente: collaborano alla valutazione e sottoscrivono il documento ai fini dell’attestazione della data (art. 29).
  • RLS: consultato preventivamente e firmatario per la data certa; la firma attesta la consultazione, non un’approvazione dei contenuti.
  • Dirigenti e preposti: destinatari dei ruoli attuativi individuati dalla lettera d), nei limiti di competenze e poteri effettivamente attribuiti.
  • INAIL, ASL e organismi paritetici: forniscono strumenti di supporto tecnico ai sensi del comma 3-ter, particolarmente utili alle micro e piccole imprese.

Errori comuni

  1. DVR senza data certa né firme congiunte. In sede ispettiva o processuale un documento non datato con certezza vale poco: la difesa “c’era già” diventa indimostrabile.
  2. Criteri di valutazione assenti o incoerenti. Tabelle di rischio comparse dal nulla, senza spiegare il metodo: è una delle carenze più contestate, sanzionata come DVR incompleto.
  3. Programma di miglioramento vuoto o eterno. Misure “da attuare” identiche da cinque anni, senza responsabili né scadenze: la lettera c) chiede un piano reale, non una dichiarazione di intenti. Sul punto aiuta la guida agli errori più comuni nel DVR.
  4. Stress lavoro-correlato dimenticato o liquidato in una riga. La valutazione con la metodologia INAIL è dovuta anche negli uffici e va documentata pure quando l’esito è “rischio non rilevante”.
  5. Rischi particolari ignorati. Nessuna analisi per genere, età e provenienza, lavoratori stranieri senza verifica della comprensione linguistica, contratti atipici trattati come organico stabile.
  6. Confondere i 90 giorni con una franchigia totale. Il termine del comma 3-bis copre solo la formalizzazione del documento: chi rinvia anche nomine, formazione e misure di prevenzione resta scoperto e sanzionabile fin dal primo giorno.

Domande frequenti sull’art. 28

Il DVR deve avere per forza la data certa?

Sì, il comma 2 richiede la data certa oppure, in alternativa, l'attestazione della data tramite la sottoscrizione congiunta di datore di lavoro, RSPP, RLS (o RLST) e medico competente ove nominato. Nella pratica la firma congiunta è la via più usata; in alternativa valgono PEC, marca temporale o altri sistemi che diano certezza legale alla data.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è davvero obbligatoria per tutti?

Sì. Il comma 1 la include espressamente tra i rischi da valutare, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e il comma 1-bis rinvia alle indicazioni della Commissione consultiva. Vale per ogni azienda con almeno un lavoratore, uffici compresi: la valutazione preliminare con indicatori oggettivi è comunque dovuta, anche quando l'esito è di rischio non rilevante.

Ho appena aperto l'azienda: quanto tempo ho per fare il DVR?

Il comma 3-bis impone di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e consente di formalizzare il documento entro 90 giorni dall'inizio dell'attività. Attenzione: i 90 giorni riguardano solo la stesura del DVR, non gli altri obblighi — nomine, formazione, DPI e misure di prevenzione devono partire subito.

Nel DVR devo valutare anche i rischi dei lavoratori con contratti atipici?

Sì. Il comma 1 richiede di considerare i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale con cui è resa la prestazione: somministrati, stagionali, tempi determinati, tirocinanti. La logica è che chi lavora da poco in azienda o con rapporti discontinui è statisticamente più esposto e può richiedere formazione e affiancamento rafforzati.

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