Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro · Sezione V — Ponteggi fissi
Art. 134 — Documentazione
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 134 chiude la sequenza documentale sui ponteggi fissi aperta dagli articoli 131, 132 e 133. In sintesi:
Co. 1 — Nell’esecuzione dei lavori con ponteggi, il datore di lavoro tiene a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente copia della documentazione prevista dagli articoli 131 (autorizzazione alla costruzione e all’impiego), 132 (relazione tecnica) e 133 (progetto). Co. 2 — Per i ponteggi allestiti in conformità agli schemi tipo, la documentazione è costituita dalla copia dell’autorizzazione ministeriale e dalla copia del disegno esecutivo dello schema tipo, dal quale devono risultare le generalità e la firma del progettista responsabile, i sovraccarichi massimi ammessi per metro quadrato di impalcato e le indicazioni sugli appoggi e sugli ancoraggi. Co. 2, lett. c) — Quando il ponteggio è difforme dagli schemi tipo, alla documentazione si aggiunge la relazione con i calcoli di stabilità eseguita da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge.
La logica è quella di rendere il ponteggio “leggibile” da chi lo controlla: chi arriva in cantiere deve poter verificare, carta alla mano, che quella struttura sia autorizzata, progettata e montata entro i limiti dichiarati dal fabbricante.
Cosa significa in pratica
Il ponteggio è un prodotto industriale che viaggia con una sua “carta d’identità”. Il fabbricante ottiene dal Ministero l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego di quel modello, corredata dal libretto e dagli schemi tipo: configurazioni standard già verificate per stabilità, con altezze, campate, ancoraggi e sovraccarichi ammessi. L’articolo 134 impone che questa documentazione non resti in ufficio, ma segua fisicamente il ponteggio fino al cantiere.
Nel lavoro quotidiano la distinzione da tenere a mente è una sola: schema tipo oppure fuori schema tipo.
- Se monti il ponteggio rispettando alla lettera una delle configurazioni del libretto del fabbricante (stesse altezze, stessi ancoraggi, sovraccarichi entro i limiti), ti bastano l’autorizzazione ministeriale e il disegno esecutivo dello schema tipo firmato dal progettista responsabile.
- Se esci dallo schema tipo — ponteggio oltre i 20 metri, geometrie particolari, sovraccarichi maggiori, ancoraggi diversi, castelli di carico, mantovane, sbalzi — serve il progetto dell’articolo 133 e la relazione di calcolo firmata da un ingegnere o architetto abilitato.
Un esempio concreto: un’impresa edile monta un ponteggio a telai prefabbricati per rifare l’intonaco di una palazzina di quattro piani, restando nelle configurazioni del libretto. In cantiere tiene autorizzazione e disegno dello schema tipo: è a posto. La stessa impresa, per un cantiere in cui il ponteggio deve superare i 20 metri di altezza dal piano di appoggio o aggirare un balcone in aggetto, esce dallo schema tipo e deve dotarsi di progetto e relazione di calcolo firmati da un tecnico abilitato, da tenere insieme al resto.
Questa documentazione confluisce, nella prassi di cantiere, nel cosiddetto libretto del ponteggio: una raccolta ordinata che comprende l’autorizzazione ministeriale, il disegno o il progetto, l’eventuale relazione di calcolo e il Pi.M.U.S.. Attenzione a non confondere i due piani: l’articolo 134 riguarda il ponteggio come prodotto autorizzato, mentre il Piano di montaggio, uso e smontaggio dell’articolo 136 descrive come quel ponteggio viene montato, utilizzato e smontato in quel cantiere specifico. Sono documenti diversi e vanno esibiti entrambi.
Il senso ultimo della norma non è burocratico. Le cadute dall’alto restano tra le prime cause di infortunio mortale in edilizia, e un ponteggio montato oltre i limiti dichiarati, senza verifica di stabilità, è una struttura che può cedere. La documentazione è la prova che qualcuno, prima di mandarci sopra le persone, ha verificato che quella configurazione regga.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Datore di lavoro dell’impresa che utilizza il ponteggio: è il destinatario diretto dell’obbligo. Deve procurarsi la documentazione, tenerla in cantiere per tutta la durata dei lavori e renderla disponibile all’organo di vigilanza.
- Dirigente che sovrintende all’organizzazione del cantiere: risponde in solido nell’ambito degli obblighi che gli competono.
- Fabbricante del ponteggio: fornisce l’autorizzazione ministeriale, il libretto e gli schemi tipo che costituiscono la base documentale.
- Progettista abilitato (ingegnere o architetto): redige e firma il progetto e la relazione di calcolo quando il ponteggio è difforme dagli schemi tipo, ai sensi dell’articolo 133.
- Organo di vigilanza territorialmente competente: il soggetto verso cui la documentazione va tenuta a disposizione e che la controlla in sede ispettiva.
Errori comuni
- Documentazione “in sede” e non in cantiere. L’autorizzazione ministeriale archiviata nel faldone dell’ufficio tecnico non soddisfa l’articolo 134: la copia deve essere fisicamente presente in cantiere, a disposizione immediata dell’organo di vigilanza.
- Ponteggio fuori schema tipo senza calcolo. Superare le altezze o le geometrie del libretto e limitarsi al disegno dello schema tipo è l’errore più grave: fuori dallo schema tipo servono progetto e relazione di calcolo firmati, altrimenti la stabilità non è verificata.
- Confondere disegno dello schema tipo e Pi.M.U.S. Sono documenti distinti: presentarne uno solo lascia scoperta metà degli adempimenti. La documentazione dell’articolo 134 e il Pi.M.U.S. dell’articolo 136 vanno tenuti entrambi.
- Autorizzazione non riferita al ponteggio realmente montato. Materiale di più fabbricanti mescolato, o autorizzazione relativa a un modello diverso da quello in opera: la documentazione deve corrispondere agli elementi effettivamente installati.
- Disegno privo di firma o di dati essenziali. Un disegno dello schema tipo senza generalità e firma del progettista responsabile, o privo dell’indicazione dei sovraccarichi ammessi, degli appoggi e degli ancoraggi, è incompleto e non assolve l’obbligo.
Domande frequenti sull’art. 134
Quale documentazione del ponteggio va tenuta in cantiere?
Per i ponteggi montati secondo lo schema tipo servono la copia dell'autorizzazione ministeriale alla costruzione e all'impiego e la copia del disegno esecutivo dello schema tipo, firmato dal progettista responsabile con l'indicazione dei sovraccarichi ammessi, degli appoggi e degli ancoraggi. Se il ponteggio è difforme dagli schemi tipo occorre anche il progetto e la relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto abilitato.
La documentazione dell'art. 134 sostituisce il Pi.M.U.S.?
No. Sono cose diverse e complementari: la documentazione dell'art. 134 riguarda l'autorizzazione e il progetto del ponteggio come prodotto, mentre il Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) previsto dall'art. 136 descrive come quel ponteggio va montato, usato e smontato in quello specifico cantiere. In cantiere devono essere presenti entrambi.
Dove va conservata concretamente questa documentazione?
Va tenuta in cantiere, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, per tutta la durata dell'impiego del ponteggio. In pratica confluisce nel cosiddetto libretto del ponteggio insieme al Pi.M.U.S. e agli altri documenti richiesti dagli articoli 131, 132 e 133.
Approfondisci
- ArticoloArt. 131 — Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
- ArticoloArt. 133 — Progetto
- ArticoloArt. 136 — Montaggio e smontaggio
- ArticoloArt. 137 — Manutenzione e revisione
- GuidaPonteggi: autorizzazione, montaggio e verifiche
- GuidaPi.M.U.S.: il piano per i ponteggi
- RischioCadute dall’alto
- SettoreEdilizia e costruzioni