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TUS

Titolo III · Capo III — Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 81 — Requisiti di sicurezza

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 81 fissa il criterio di qualità tecnica che tutto ciò che è elettrico in azienda deve rispettare. Tre commi, un principio:

Co. 1 — Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. Co. 2 — Ferme restando le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, materiali, apparecchiature e impianti si considerano costruiti a regola d’arte se realizzati secondo le pertinenti norme tecniche (presunzione di conformità). Co. 3 — Le procedure di uso e manutenzione vanno predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni dei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature soggette a direttive di prodotto e delle indicazioni delle pertinenti norme tecniche.

In sintesi: l’impianto deve nascere bene (co. 1), il rispetto delle norme tecniche è la prova regina che è nato bene (co. 2), e deve restare in buone condizioni attraverso uso e manutenzione corretti (co. 3).

Cosa significa in pratica

La “regola d’arte” non è una formula di stile: è il livello di sicurezza che lo stato della tecnica considera raggiungibile in un dato momento. Per il mondo elettrico italiano il riferimento storico è la L. 186/1968, che già indicava le norme CEI come parametro; l’art. 81 riprende quel meccanismo e lo porta dentro il Testo Unico, allargandolo a tutte le norme tecniche pertinenti (CEI per gli impianti, ma anche EN e IEC richiamate dalle direttive di prodotto).

Il funzionamento del comma 2 conviene capirlo bene, perché è una presunzione, non un obbligo formale. Il datore di lavoro non è tenuto per legge ad applicare la norma CEI X: è tenuto ad avere un impianto sicuro. Se però l’impianto è realizzato secondo le norme tecniche pertinenti, la conformità alla regola d’arte si considera raggiunta e l’onere di dimostrare il contrario passa a chi contesta. Se invece sceglie una soluzione diversa, la prova dell’equivalenza è tutta a suo carico — una posizione scomodissima davanti a un giudice dopo un infortunio da rischio elettrico.

Qualche traduzione aziendale concreta:

  • Officina meccanica che amplia il reparto: il nuovo quadro elettrico e le linee di alimentazione delle macchine vanno progettati e certificati secondo le norme CEI applicabili, con dichiarazione di conformità dell’installatore ai sensi del DM 37/2008. Un ampliamento fatto “in economia” dal manutentore interno senza abilitazione è la negazione dell’art. 81.
  • Cantiere edile: il quadro ASC di cantiere, le prolunghe, i cavi per posa mobile hanno norme tecniche dedicate. Usare materiale da interno civile all’aperto, sotto pioggia e polvere, significa uscire dalla regola d’arte anche se ogni singolo componente è marcato CE.
  • Ufficio: ciabatte in cascata, adattatori multipli e cavi schiacciati sotto le scrivanie sono il tipico scivolamento dal co. 1 (impianto nato bene) verso una situazione d’uso che nessuna norma tecnica ammette. Qui entra il co. 3: servono regole d’uso, non solo un buon impianto.

Il comma 3 è la parte più sottovalutata. La regola d’arte non si esaurisce al collaudo: l’azienda deve darsi procedure di uso e manutenzione che tengano insieme tre fonti — la legislazione vigente, i manuali del fabbricante per le apparecchiature soggette a direttive di prodotto, le norme tecniche. In pratica: un piano di manutenzione programmata, istruzioni operative per i lavoratori (cosa possono collegare, cosa devono segnalare), controlli visivi periodici su cavi, spine e quadri.

L’art. 81 non vive da solo: si legge insieme all’art. 80, che impone al datore di lavoro la valutazione del rischio elettrico e le misure conseguenti, all’art. 82 sui lavori sotto tensione — dove la regola d’arte operativa è la norma CEI 11-27 — e all’art. 86 sulle verifiche e i controlli, che per gli impianti di terra e le protezioni contro le scariche atmosferiche rimanda al regime del DPR 462/2001.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Datore di lavoro: destinatario sostanziale della norma tramite l’art. 80: deve procurarsi impianti e apparecchiature a regola d’arte, pretendere e conservare le dichiarazioni di conformità, predisporre le procedure di uso e manutenzione del co. 3.
  • Progettisti e installatori: realizzano materialmente la regola d’arte; per gli impianti negli edifici operano nel quadro del DM 37/2008, con obbligo di dichiarazione di conformità. La loro responsabilità non esonera però il datore di lavoro dalla scelta di soggetti abilitati.
  • Fabbricanti: rispondono della conformità dei prodotti alle direttive comunitarie (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, macchine), richiamate espressamente dal co. 2.
  • Preposti e lavoratori: applicano le procedure d’uso e segnalano anomalie — cavi danneggiati, quadri aperti, interventi improvvisati — che fanno decadere nella pratica la regola d’arte iniziale.

Errori comuni

  1. Fermarsi alla marcatura CE dei componenti. Componenti conformi assemblati male non fanno un impianto a regola d’arte: la conformità riguarda l’installazione nel suo insieme, non la somma dei pezzi.
  2. Considerare la dichiarazione di conformità un documento eterno. Fotografa l’impianto al momento della consegna: ogni modifica o ampliamento successivo richiede una nuova dichiarazione per la parte interessata.
  3. Non avere procedure scritte di uso e manutenzione. Il co. 3 chiede un’attività organizzata; l’assenza di un piano di manutenzione emerge puntualmente nelle indagini dopo un incendio o una folgorazione.
  4. Far intervenire sull’impianto personale non qualificato. Le sostituzioni “al volo” del manutentore generico su quadri e linee escono dalla regola d’arte e dalle qualifiche richieste per i lavori elettrici.
  5. Dimenticare le apparecchiature mobili. Prolunghe, avvolgicavo, utensili portatili invecchiano più in fretta dell’impianto fisso: vanno inclusi nei controlli periodici, non dati per scontati.

Domande frequenti sull’art. 81

Cosa significa che un impianto elettrico è 'a regola d'arte'?

Significa che è progettato, realizzato e costruito secondo lo stato della tecnica riconosciuto. L'art. 81, co. 2 introduce una presunzione: se l'impianto rispetta le pertinenti norme tecniche — per l'elettrico, tipicamente le norme CEI — si considera a regola d'arte. È lo stesso principio della L. 186/1968, che il Testo Unico riprende e attualizza.

Seguire le norme CEI è obbligatorio o basta una soluzione equivalente?

Le norme tecniche restano formalmente volontarie: la legge impone il risultato (la regola d'arte), non lo strumento. Ma chi se ne discosta deve dimostrare di aver raggiunto un livello di sicurezza almeno equivalente, con oneri probatori pesanti in caso di infortunio. Nella pratica aziendale, la conformità alle norme CEI è la via maestra e quella che gli organi di vigilanza si aspettano di trovare.

La dichiarazione di conformità dell'installatore basta a mettersi in regola?

È un tassello necessario ma non sufficiente. La dichiarazione ex DM 37/2008 attesta che l'impianto è stato eseguito a regola d'arte al momento della realizzazione; l'art. 81, co. 3 chiede in più procedure di uso e manutenzione che mantengano quel livello nel tempo, e gli artt. 80 e 86 impongono valutazione del rischio elettrico e controlli periodici.

L'art. 81 riguarda anche le apparecchiature portatili, o solo l'impianto fisso?

Riguarda entrambi: la norma parla di materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici, senza distinzioni. Un trapano portatile, una prolunga, un quadro di cantiere e la cabina di trasformazione rientrano tutti nel perimetro, ciascuno con le proprie norme tecniche di riferimento.

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