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TUS

Titolo X · Capo IV — Sanzioni

Art. 285 — Sanzioni a carico dei lavoratori

Giulio Morelli

RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il testo della norma, in chiaro

L’articolo 285 chiude il Capo IV — Sanzioni del Titolo X, dedicato all’esposizione ad agenti biologici, individuando le violazioni penalmente rilevanti a carico dei lavoratori. È una norma di puro richiamo: non introduce nuovi obblighi, ma collega una sanzione ai doveri già stabiliti dall’art. 277 in tema di misure di emergenza.

Co. 1 — I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda per la violazione dell’articolo 277, comma 3 — cioè per non aver segnalato immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto un infortunio o un incidente connesso all’uso di agenti biologici; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda per la violazione dell’articolo 277, comma 1 — cioè per non aver abbandonato immediatamente la zona interessata da un incidente con possibile dispersione dell’agente, o per esservi rimasto o rientrato senza gli idonei mezzi di protezione.

Da notare l’ordine delle pene: la condotta punita più severamente non è quella “attiva” (restare nella zona pericolosa), ma l’omessa segnalazione. Il legislatore ha considerato più grave nascondere un incidente che esporsi personalmente: perché una contaminazione non comunicata mette a rischio colleghi, soccorritori e chiunque acceda successivamente all’ambiente.

Cosa significa in pratica

Il rischio biologico ha una caratteristica insidiosa: spesso è invisibile e a effetto ritardato. Una provetta che si rompe in laboratorio, uno schizzo di liquido biologico in una corsia ospedaliera, un guasto a un impianto che tratta reflui: nessuno di questi eventi produce un danno immediato e clamoroso, e proprio per questo la tentazione di “far finta di niente” e continuare a lavorare è concreta. L’art. 285 serve esattamente a colpire quella tentazione.

Pensa a un tecnico di laboratorio che, maneggiando colture di un agente del gruppo 3, rompe accidentalmente un contenitore. La procedura corretta è: allontanarsi subito, avvisare il responsabile, lasciare che intervengano solo gli addetti equipaggiati. Se invece il tecnico pulisce di nascosto e non dice nulla, quando il collega del turno successivo entra nello stesso locale sta lavorando in un ambiente potenzialmente contaminato senza saperlo. È lì che l’omessa segnalazione diventa penalmente rilevante.

Lo stesso vale in sanità: una puntura accidentale con un ago potenzialmente infetto non è solo un problema del singolo operatore. La segnalazione immediata attiva il protocollo di profilassi post-esposizione, la registrazione dell’evento e, se del caso, la sorveglianza sanitaria. Tacere l’accaduto significa perdere la finestra utile per la prevenzione, e per questo il comma 3 dell’art. 277 è presidiato dalla sanzione più pesante.

Un punto va chiarito subito, perché è la principale linea di difesa del lavoratore: la sanzione presuppone che il lavoratore sia stato messo in condizione di rispettare l’obbligo. Se il datore di lavoro non ha informato sul rischio, non ha formato sulle procedure di emergenza, non ha fornito i mezzi di protezione o non ha nemmeno predisposto una procedura di segnalazione, contestare all’operatore la violazione dell’art. 285 diventa molto difficile. La responsabilità del lavoratore è personale, ma non nasce nel vuoto: si innesta su un sistema di prevenzione che l’azienda deve aver costruito.

Obblighi e soggetti coinvolti

  • Lavoratore: è l’unico destinatario dell’art. 285. Deve segnalare senza ritardo infortuni e incidenti connessi agli agenti biologici e deve rispettare le regole di evacuazione e protezione in emergenza. Sono doveri che si aggiungono agli obblighi generali dell’art. 20, validi per tutti i rischi.
  • Datore di lavoro e dirigente: non sono puniti da questo articolo, ma dal parallelo art. 282. A loro spetta predisporre le misure di emergenza dell’art. 277, informare e formare il personale, fornire i mezzi di protezione: è la condizione perché l’obbligo del lavoratore sia esigibile.
  • Preposto: vigila sul rispetto delle procedure e riceve le segnalazioni; è tra i destinatari naturali della comunicazione prevista dall’art. 277, comma 3.
  • Medico competente: coinvolto nella gestione dell’esposizione accidentale e nella sorveglianza sanitaria conseguente; le sanzioni che lo riguardano stanno nell’art. 284.
  • Organo di vigilanza (ASL/INL): accerta e contesta la violazione. Trattandosi di contravvenzioni, si applica il meccanismo della prescrizione con possibilità di estinzione del reato mediante regolarizzazione, dove la condotta lo consente.

Errori comuni

  1. Leggere l’art. 285 come una norma “contro” i lavoratori. Non lo è: è il completamento di un sistema in cui ciascuno risponde del proprio ruolo. Il datore di lavoro predispone, il lavoratore esegue e segnala. L’uno non annulla l’altro.
  2. Sottovalutare l’obbligo di segnalazione. Molti operatori considerano un piccolo incidente “roba da nulla” e non lo riferiscono. Proprio quella omissione è la condotta punita più severamente dalla lettera a).
  3. Contestare la violazione senza aver verificato la formazione. In sede ispettiva e processuale, la prima domanda è se il lavoratore fosse stato formato e informato sulle misure di emergenza. Senza quella base, la sanzione è fragile.
  4. Confondere le misure di emergenza con le regole ordinarie di lavoro. L’art. 285 punisce specificamente la violazione dell’art. 277, cioè i comportamenti in situazione di incidente o dispersione, non le normali procedure di lavoro con agenti biologici, presidiate da altri articoli del Titolo X.

Domande frequenti sull’art. 285

Perché un lavoratore può rispondere penalmente in materia di agenti biologici?

Perché il Testo Unico non impone obblighi solo al datore di lavoro: anche il lavoratore ha doveri di sicurezza propri, la cui violazione è sanzionata penalmente. L'art. 285 individua le due condotte del rischio biologico che il legislatore ha ritenuto abbastanza gravi da punire con l'arresto o l'ammenda, entrambe legate alle misure di emergenza dell'art. 277.

Quali comportamenti fanno scattare la sanzione dell'art. 285?

Due. Il primo è non segnalare subito al datore di lavoro, al dirigente o al preposto un infortunio o un incidente connesso all'uso di agenti biologici (art. 277, comma 3). Il secondo è non abbandonare immediatamente la zona interessata da un incidente con possibile dispersione di agenti, o rientrarvi senza i mezzi di protezione previsti (art. 277, comma 1).

La sanzione al lavoratore libera il datore di lavoro dalle sue responsabilità?

No. Le responsabilità corrono su binari distinti: il lavoratore risponde della propria condotta ai sensi dell'art. 285, ma il datore di lavoro resta obbligato a informare, formare e addestrare, a predisporre le procedure di emergenza e a fornire i mezzi di protezione. Un lavoratore non informato su come comportarsi difficilmente potrà essere ritenuto responsabile.

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