Titolo IV · Capo II — Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota · Sezione V — Ponteggi fissi
Art. 131 — Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
RSPP — Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il testo della norma, in chiaro
L’articolo 131 apre la Sezione dedicata ai ponteggi fissi e istituisce un regime di controllo a monte: prima ancora che un ponteggio arrivi in cantiere, il suo modello deve essere stato autorizzato dallo Stato. In sintesi:
Co. 1 — Per i ponteggi metallici fissi il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego, salvo il caso, previsto dall’articolo, dei ponteggi realizzati secondo norme tecniche armonizzate. Co. 2 — La domanda va corredata dalla documentazione tecnica del sistema: la relazione tecnica (art. 132), il progetto con i disegni (art. 133) e la documentazione con le istruzioni di montaggio, uso e smontaggio (art. 134). Commi successivi — Il Ministero rilascia l’autorizzazione previo esame tecnico condotto dall’organo tecnico competente; l’autorizzazione è riferita a uno specifico modello di ponteggio e può essere revocata quando vengano meno i requisiti di sicurezza o emergano difetti nella costruzione o nell’impiego.
Il fabbricante che ha ottenuto l’autorizzazione appone poi sui propri elementi il marchio previsto dall’articolo 135 e correda ogni fornitura del cosiddetto “libretto del ponteggio”. È quella documentazione a viaggiare fino al cantiere e a essere richiesta in caso di controllo.
Cosa significa in pratica
L’art. 131 non parla direttamente all’impresa di costruzioni, ma la riguarda da vicino. La logica è quella della prevenzione a monte: invece di verificare la sicurezza di ogni singolo ponteggio dopo il montaggio, il legislatore pretende che il modello sia stato progettato, calcolato e validato una volta per tutte, con un’autorizzazione ministeriale che ne certifica gli schemi tipo, i carichi ammissibili e le modalità di impiego.
Per chi lavora in cantiere questo si traduce in una regola semplice: si possono montare solo ponteggi autorizzati, e solo secondo il libretto. Comprare o noleggiare un sistema significa acquisire anche la sua documentazione. Se un capocantiere improvvisa un ponteggio con elementi di provenienza incerta, senza marchio e senza libretto, sta usando un’attrezzatura che per la legge non esiste: non conta che “regga”, conta che non sia autorizzata.
Un esempio concreto. Un’impresa edile noleggia un ponteggio a telai prefabbricati per il rifacimento di una facciata. Al momento della consegna deve ricevere dal noleggiatore la copia dell’autorizzazione ministeriale e il libretto, con i disegni degli schemi tipo e le istruzioni di montaggio. Quei documenti, insieme al Pi.M.U.S. e all’eventuale progetto, formano il fascicolo che l’impresa deve poter esibire. Se in cantiere si trova un ponteggio ma il libretto è “quello di un altro modello”, o manca del tutto, la contestazione è immediata.
Attenzione a un equivoco frequente: l’autorizzazione dell’art. 131 non è il progetto del singolo montaggio. L’autorizzazione valida il modello e i suoi schemi standard; quando il ponteggio in cantiere esce da quegli schemi — altezze superiori a quelle previste, sbalzi, configurazioni speciali, sovraccarichi — scatta l’obbligo di un progetto specifico firmato da un tecnico abilitato. I due piani convivono: prima l’autorizzazione del prodotto, poi la corretta applicazione in opera.
Obblighi e soggetti coinvolti
- Fabbricante del ponteggio: è il destinatario diretto dell’obbligo. Deve richiedere l’autorizzazione, predisporre la documentazione tecnica degli artt. 132–134, apporre il marchio e fornire il libretto a chi acquista o noleggia il sistema.
- Noleggiatore e concedente in uso: chi mette a disposizione un ponteggio deve consegnarlo completo della documentazione autorizzativa, così che l’utilizzatore possa impiegarlo legittimamente.
- Datore di lavoro dell’impresa esecutrice: deve accertarsi di impiegare solo ponteggi autorizzati, conservare in cantiere autorizzazione e libretto, rispettare gli schemi tipo e, dove necessario, dotarsi del progetto specifico. Su di lui e sui suoi preposti ricade la responsabilità dell’uso conforme.
- Preposto di cantiere: vigila affinché il montaggio segua le istruzioni del fabbricante e il Pi.M.U.S. dell’art. 136, senza modifiche estemporanee agli schemi autorizzati.
Errori comuni
- Confondere autorizzazione e progetto. L’autorizzazione ministeriale riguarda il modello di ponteggio; non sostituisce il progetto del singolo montaggio quando la configurazione esce dagli schemi tipo del libretto.
- Cantiere senza libretto. Il ponteggio è montato e magari solido, ma in cantiere non c’è la documentazione autorizzativa: per l’ispettore equivale a impiego di ponteggio non autorizzato.
- Elementi di modelli diversi. Mescolare telai, correnti e giunti provenienti da sistemi differenti fa decadere la validità dell’autorizzazione, che copre solo il ponteggio nella sua configurazione originale.
- Elementi privi di marchio. Componenti senza il marchio del fabbricante non sono riconducibili ad alcuna autorizzazione: non possono essere impiegati, anche se apparentemente compatibili.
- Dare per scontato il noleggio. Ricevere il ponteggio senza pretendere autorizzazione, libretto e istruzioni lascia l’impresa esecutrice scoperta: la responsabilità dell’uso conforme resta comunque sua.
Domande frequenti sull’art. 131
Chi deve chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 131?
La richiesta spetta al fabbricante del ponteggio, non all'impresa che lo utilizza in cantiere. È il costruttore che, prima di immettere sul mercato un modello di ponteggio metallico fisso, ottiene dal Ministero del lavoro l'autorizzazione alla costruzione e all'impiego, corredata dalla documentazione tecnica del sistema.
In cantiere cosa devo conservare per dimostrare che il ponteggio è autorizzato?
L'impresa deve tenere a disposizione copia dell'autorizzazione ministeriale e del cosiddetto libretto del ponteggio, cioè la relazione tecnica, il disegno e le istruzioni di montaggio, uso e smontaggio fornite dal fabbricante. In ispezione questi documenti vengono richiesti insieme al Pi.M.U.S.
L'autorizzazione del fabbricante mi esonera dal progetto del ponteggio?
No. L'autorizzazione riguarda il modello di ponteggio; il singolo montaggio in cantiere resta soggetto alle regole degli articoli successivi. Quando il ponteggio esce dagli schemi tipo autorizzati (altezze, configurazioni particolari), serve un progetto specifico redatto da tecnico abilitato, oltre al Pi.M.U.S. dell'art. 136.
Approfondisci
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